CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ragusa, con il provvedimento sopra indicato, ha fissato un nuovo termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui stata subordinata la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile il 25 giugno 2012. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore: 1) eccepiscono la nullità della decisione per essere stata adottata senza l'instaurazione del contraddittorio al di fuori dei casi consentiti; 2) lamentano l'omissione della dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen.; 3) denunciano violazione del giudicato esecutivo relativo alla decisione sul medesimo termine intervenuta in data 4 aprile 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'art. 665, cod. proc. pen. detta le regole per lo svolgimento del procedimento di esecuzione, prevendendo, al comma 3, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio previo avviso alle parti e ai difensori, nonché la celebrazione di tale udienza con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'art. 676 cod. proc. pen. e altre specifiche disposizioni, in deroga alla regola generale di cui sopra, prevedono che in certe materie si proceda invece senza formalità e dunque senza le garanzie dell'instaurazione del contraddittorio. La mancanza dell'instaurazione del contraddittorio al di fuori dei casi consentiti comporta la nullità assoluta della decisione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 22282 del 23/6/2020, Rv. 279452). 3. Nella specie il giudice dell'esecuzione, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, si è pronunziato senza formalità nella materia della sospensione condizionale che non rientra fra quelle per cui è prevista la deroga alla regola generale della previa instaurazione del contraddittorio, da ciò derivando, come rilevato nel primo motivo del ricorso, la nullità della decisione. 4. Pertanto, in accoglimento del primo assorbente motivo, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di agusa. Così