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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30686/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 225/22 in data 01/07/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Francesco Quarta avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 06/04/2021; la Corte riteneva che il termine, avuto riguardo alla data della pronuncia, fosse venuto a scadenza il 20/07/2021, di tal che il gravame presentato solo il giorno successivo doveva ritenersi tardivo.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Francesco Quarta, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Si assume che l'appello sia stato proposto in data 21/07/21, allo scadere del quarantacinquesimo giorno, termine ultimo per la sua proposizione, con conseguente sua ritualità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come correttamente evidenziato dalla Procura generale, nel caso di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per impugnare è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Inoltre, secondo l'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., il termine per impugnare, in tutti i casi in cui il giudice ha determinato un termine per il deposito della sentenza diverso da quello previsto dalla legge, decorre dalla scadenza del termine suddetto, e non dal giorno dell'effettivo deposito della sentenza, qualora ciò sia avvenuto prima della scadenza stessa.

Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado, al momento della decisione, il 06/04/2021, aveva stabilito il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, i quali, pertanto, scadevano il 05/06/2021.

Da tale data decorreva il termine per l'appello.

Tale giorno, infatti, cadeva di sabato, e nel processo penale - a differenza di quanto avviene, solo a determinati fini, nel processo civile - il sabato non è un giorno festivo (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 46462 del 17/09/2019, Santecchia, Rv. 277278 - 01).

Non si è verificato, quindi, il (preteso) spostamento di un giorno del termine per il deposito della sentenza.

Secondo i canoni ordinari di computo dei termini (cioè, senza contare il dies a quo e contando il dies ad quem), i quarantacinque giorni decorrenti dal 5.6 venivano a scadenza il 20.7 (che era un giorno feriale, essendo martedì, e quindi senza problemi di slittamento al giorno successivo come per i giorni festivi).

Poiché lo stesso ricorso riconosce che l'appello è stato depositato il 21.7, la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per tardività appare corretta.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 225/22 in data 01/07/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Francesco Quarta avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 06/04/2021; la Corte riteneva che il termine, avuto riguardo alla data della pronuncia, fosse venuto a scadenza il 20/07/2021, di tal che il gravame presentato solo il giorno successivo doveva ritenersi tardivo. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Francesco Quarta, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si assume che l'appello sia stato proposto in data 21/07/21, allo scadere del quarantacinquesimo giorno, termine ultimo per la sua proposizione, con conseguente sua ritualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come correttamente evidenziato dalla Procura generale, nel caso di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per impugnare è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Inoltre, secondo l'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., il termine per impugnare, in tutti i casi in cui il giudice ha determinato un termine per il deposito della sentenza diverso da quello previsto dalla legge, decorre dalla scadenza del termine suddetto, e non dal giorno dell'effettivo deposito della sentenza, qualora ciò sia avvenuto prima della scadenza stessa. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado, al momento della decisione, il 06/04/2021, aveva stabilito il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, i quali, pertanto, scadevano il 05/06/2021. Da tale data decorreva il termine per l'appello. Tale giorno, infatti, cadeva di sabato, e nel processo penale - a differenza di quanto avviene, solo a determinati fini, nel processo civile - il sabato non è un giorno festivo (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 46462 del 17/09/2019, Santecchia, Rv. 277278 - 01). Non si è verificato, quindi, il (preteso) spostamento di un giorno del termine per il deposito della sentenza. Secondo i canoni ordinari di computo dei termini (cioè, senza contare il dies a quo e contando il dies ad quem), i quarantacinque giorni decorrenti dal 5.6 venivano a scadenza il 20.7 (che era un giorno feriale, essendo martedì, e quindi senza problemi di slittamento al giorno successivo come per i giorni festivi). Poiché lo stesso ricorso riconosce che l'appello è stato depositato il 21.7, la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per tardività appare corretta. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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