CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/1955avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di TramontanoLuigi;considerato che l’unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si deduce ildifetto di motivazione per mancata assunzione ex art. 507 cod. proc. pen. di unaprova decisiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamentevagliati e respinti dai giudici di merito, nell’esercizio dei rispettivi poteridiscrezionali, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si veda,in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale, integrando la compiutamotivazione del giudice di prime cure sul diniego di esercizio del proprio poteredi assunzione d’ufficio della testimonianza del titolare del bar, ha ribadito la nonrilevanza dell’audizione di quest’ultimo, in quanto non idonea ad aggiungerealcun elemento di conoscenza utile alla ricostruzione dei fatti di causa);che peraltro nel caso in esame la sentenza di appello costituisce un unicoapparato argomentativo con l’ampia decisione del giudice di primo grado in cui lavalutazione del fatto era stata ampiamente esposta;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI