CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39629/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINO(iato avviso alle paTJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che, in data 19.10.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione di cui ai capi a) e b) della imputazione e, con il vincolo per la continuazione e l'aumento per la ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]! lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha a suo avviso erroneamente escluso di poter contenere la pena nei minimi edittali. 3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello); si è inoltre più volte chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 \ Il Consigliere este' sore [OSCURATO:PERSONA] i Cianfro D iIN EPOSITATA Luci mperiali I CANC-li_L