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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 34772/2026

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nanza del 19/03/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 19 marzo 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila, in parziale accoglimento del reclamo personalmente proposto avversol’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 7 gennaio 2025, hariconosciuto la liberazione anticipata in relazione al semestre compreso tra il 17maggio ed il 16 novembre 2022, con conseguente riduzione della pena nellamisura di giorni quarantacinque, rigettando l’atto di impugnazione in relazioneagli ulteriori sette semestri, relativi all’arco temporale compreso tra il 17novembre 2019 ed il 16 novembre 2023, per i quali l’istanza era stataoriginariamente avanzata;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato il fatto chenel corso di tutti i semestri in valutazione, fatta eccezione per quello sopramenzionato compreso tra il 17 maggio ed il 16 novembre 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] si èripetutamente reso protagonista, all’interno della struttura penitenziaria in cui èristretto, di condotte connotate da marcata aggressività per le quali è statodestinatario di un numero elevatissimo di sanzioni disciplinari ed ha a ciòcorrelato la prova di una mancata adesione all’opera di rieducazione della quale èstato destinatario;ritenuto che il giudizio offerto dal Tribunale specializzato appare fondato su unavalutazione esaustiva e priva di fratture logiche;ritenuto che il motivo posto a fondamento del ricorso appare manifestamenteinfondato; che la dedotta carenza od apparenza dell’ordito motivazionale,fondata sulla circostanza che le infrazioni disciplinari ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] sono statesolo genericamente richiamate nel provvedimento, è deduzione inficiata dapatente genericità, ontologicamente inidonea, nell’assenza di ulteriori e puntualiallegazioni, a disvelare profili di illogicità nel corpo del provvedimentoimpugnato;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 19/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 19 marzo 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila, in parziale accoglimento del reclamo personalmente proposto avversol’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 7 gennaio 2025, hariconosciuto la liberazione anticipata in relazione al semestre compreso tra il 17maggio ed il 16 novembre 2022, con conseguente riduzione della pena nellamisura di giorni quarantacinque, rigettando l’atto di impugnazione in relazioneagli ulteriori sette semestri, relativi all’arco temporale compreso tra il 17novembre 2019 ed il 16 novembre 2023, per i quali l’istanza era stataoriginariamente avanzata;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato il fatto chenel corso di tutti i semestri in valutazione, fatta eccezione per quello sopramenzionato compreso tra il 17 maggio ed il 16 novembre 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] si èripetutamente reso protagonista, all’interno della struttura penitenziaria in cui èristretto, di condotte connotate da marcata aggressività per le quali è statodestinatario di un numero elevatissimo di sanzioni disciplinari ed ha a ciòcorrelato la prova di una mancata adesione all’opera di rieducazione della quale èstato destinatario;ritenuto che il giudizio offerto dal Tribunale specializzato appare fondato su unavalutazione esaustiva e priva di fratture logiche;ritenuto che il motivo posto a fondamento del ricorso appare manifestamenteinfondato; che la dedotta carenza od apparenza dell’ordito motivazionale,fondata sulla circostanza che le infrazioni disciplinari ascritte all’[OSCURATO:PERSONA] sono statesolo genericamente richiamate nel provvedimento, è deduzione inficiata dapatente genericità, ontologicamente inidonea, nell’assenza di ulteriori e puntualiallegazioni, a disvelare profili di illogicità nel corpo del provvedimentoimpugnato;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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