CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Aziz ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva ri- conosciuto colpevole del furto di due computer e altro materiale collocato all'interno di un garage che costituiva pertinenza di una privata abita- zione, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., attesa la modestia del valore dei beni sottratti e la loro obsolescenza. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inam- missibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evi- denziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie l'effrazione del lunotto) senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico deri- vante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considera- zione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) e pertanto a nulla rileva la circostanza che i beni siano stati recuperati. Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha valorizzato, in conformità alla giurisprudenza del S.C., la circostanza che la speciale tenuità doveva essere esclusa anche in ragione delle spese necessarie a sostituire la ser- ratura dell'ingresso al locale in una prospettiva di una valutazione com- plessiva e globale del pregiudizio arrecato (sez.2, n.50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.271695).4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi- tivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Ma