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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32638/2023

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enerale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione assolutoria assunta in primo grado, ha condannato G.G. al risarcimento del danno nei confronti di C.C. , oltre che alle refusione delle spese di giudizio e di costituzione di parte civile, per avere leso la reputazione di quest'ultima, affermando, in occasione di una trasmissione televisiva, che l'on.

I c.c. non essendosi presentata alla votazione parlamentare sull'accorpamento delle elezioni amministrative al referendum sull'acqua bene-pubblico e in tal modo impedendo questo risultato, aveva di fatto favorito gli interessi privatistici annidati dietro la gestione dell'acqua.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ravvisato la penale responsabilità del ricorrente pur in assenza della prova del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.

Diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d'appello, secondo i quali l'imputato ideò il suo intervento televisivo ben sapendo- e dunque sottacendo- che la parte civile era impossibilitata, a causa di seri problemi di salute, a recarsi in parlamento per votare (come prontamente comunicato dal partito di appartenenza attraverso un comunicato), la difesa sostiene che l'imputato non avrebbe potuto avere piena consapevolezza del discredito implicito nella sua esternazione.

Né, nell'operare un vaglio critico delle proprie esternazioni, egli era tenuto a informarsi sui motivi dell'assenza della persona offesa alla votazione parlamentare.

La difesa ritiene dunque che la condotta ascritta avrebbe dovuto considerarsi protetta dall'esimente del diritto di critica politica, per la cui sussistenza è sufficiente che l'elaborazione critica delle idee non sia avulsa da un nucleo di verità e l'espressione dell'opinione non implichi manipolazione delle notizie e non trascenda in attacchi personali. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di prove decisive, resa necessaria dalla riforma, sia pure ai soli effetti civili, della decisione assolutoria.

La riforma in pejus della sentenza di primo grado avrebbe inoltre imposto al giudice un maggior scrupolo motivazionale, laddove la Corte territoriale si sarebbe limitata soltanto a ritenere errata la prima decisione, senza addurre ragioni giustificatrici di tale assunto.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

La difesa di parte civile, associandosi alle ragioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato memoria di replica con cui si chiede il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. 11 primo motivo è infondato, in quanto è priva di base giuridica la tesi difensiva secondo cui il ricorrente, nell'operare un vaglio critico delle proprie esternazioni, non sarebbe stato tenuto a informarsi sui motivi dell'assenza della persona offesa alla votazione parlamentare.

A sfavore di tale prospettazione, milita la consolidata interpretazione di questa Corte relativa ai limiti del diritto di critica politica, diritto che non può ritenersi avulso dallo scrupolo della ricerca di un nucleo di verità dell'opinione espressa (cfr. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui»; Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep, 7019, Maritan, Rv. 276026 - 01: «ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a Fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti In modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati»; sul punto v. già Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2005, Boldrinl), [OSCURATO:PERSONA] non ignora che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assuma, in riferimento all'esercizio del diritta di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale (Sez. 5, n, 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv., 262184-01), che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Rv. 270284 - 01).

Tuttavia, ciò non implica anche, come correttamente ritenuto dai Giudici d'appello, che l'esimente in parola possa fondarsi su dati che, in quanto rappresentati in modo incompleto, non corrispondono alla verità, vieppiù nell'ipotesi in cui sarebbe stato possibile, come nel caso di specie, acquisire informazioni più complete prima di esternare un'opinione.

E invero, come chiarito dalla Corte d'appello, il partito di appartenenza della persona offesa aveva prontamente diffuso un comunicato nel quale si spiegavano i seri motivi di salute che avevano impedito alla I C.C. idi partecipare alla votazione parlamentare.

Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non sussistono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l'applicazione dell'esimente del diritto di critica politica, risolvendosi l'espressione incriminata in una manifestazione di ostilità che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, v. 280809 - 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica»).

Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01; Sez. 5, n. 10652 dei 23/11/2022, D'Agostino, n.m.).

Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.

In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità dei riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadiffi, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.

Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art, 10„ par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica».

La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio dl valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c.

Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come, nel secondo caso, il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllai:1de), sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

Sia nella prospettiva interna sia in quella internazionale, la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art. 21 Cost., come pure dall'art. 10 della Convenzione.

In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica.

Peraltro l'esimente in parola è stata invocata dai ricorrente per il tramite di un vago riferimento alla sentenza di primo grado, non compiutamente argomentato e preceduto da un rilevo -altrettanto infondato- sull'Insussistenza, nel caso in esame, del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice: attesa l'esistenza di quel comunicato diffuso dal partito della persona offesa, l'imputato aveva la sicura possibilità di verificare il fondamento della notizia con la conseguenza che l'avere svolto critiche assumendo un'assenza ingiustificata alle votazioni della persona offesa smentita dalla realtà configura esattamente quell'assenza di correlazione con un nucleo di verità che esclude la giustificazione della condotta lesiva dell'altrui reputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943-01: «in terna di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere»).

2. in secondo motivo è inammissibile, per genericità, non illustrando il ricorrente i motivi specifici per cui il Giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di una prova asseritamente decisiva e della quale, tuttavia, alcuna descrizione è fornita, ad eccezione di un non contestualizzato riferimento giurisprudenziale alla rinnovazione della prova dichiarativa divenuta impossibile.

A fronte della mancanza di specificità del motivo, non può che ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv, 275133 - 01).

3. .

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.rgs.196103 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione assolutoria assunta in primo grado, ha condannato G.G. al risarcimento del danno nei confronti di C.C. , oltre che alle refusione delle spese di giudizio e di costituzione di parte civile, per avere leso la reputazione di quest'ultima, affermando, in occasione di una trasmissione televisiva, che l'on. I c.c. non essendosi presentata alla votazione parlamentare sull'accorpamento delle elezioni amministrative al referendum sull'acqua bene-pubblico e in tal modo impedendo questo risultato, aveva di fatto favorito gli interessi privatistici annidati dietro la gestione dell'acqua. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ravvisato la penale responsabilità del ricorrente pur in assenza della prova del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d'appello, secondo i quali l'imputato ideò il suo intervento televisivo ben sapendo- e dunque sottacendo- che la parte civile era impossibilitata, a causa di seri problemi di salute, a recarsi in parlamento per votare (come prontamente comunicato dal partito di appartenenza attraverso un comunicato), la difesa sostiene che l'imputato non avrebbe potuto avere piena consapevolezza del discredito implicito nella sua esternazione. Né, nell'operare un vaglio critico delle proprie esternazioni, egli era tenuto a informarsi sui motivi dell'assenza della persona offesa alla votazione parlamentare. La difesa ritiene dunque che la condotta ascritta avrebbe dovuto considerarsi protetta dall'esimente del diritto di critica politica, per la cui sussistenza è sufficiente che l'elaborazione critica delle idee non sia avulsa da un nucleo di verità e l'espressione dell'opinione non implichi manipolazione delle notizie e non trascenda in attacchi personali. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di prove decisive, resa necessaria dalla riforma, sia pure ai soli effetti civili, della decisione assolutoria. La riforma in pejus della sentenza di primo grado avrebbe inoltre imposto al giudice un maggior scrupolo motivazionale, laddove la Corte territoriale si sarebbe limitata soltanto a ritenere errata la prima decisione, senza addurre ragioni giustificatrici di tale assunto.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa di parte civile, associandosi alle ragioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato memoria di replica con cui si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. 11 primo motivo è infondato, in quanto è priva di base giuridica la tesi difensiva secondo cui il ricorrente, nell'operare un vaglio critico delle proprie esternazioni, non sarebbe stato tenuto a informarsi sui motivi dell'assenza della persona offesa alla votazione parlamentare. A sfavore di tale prospettazione, milita la consolidata interpretazione di questa Corte relativa ai limiti del diritto di critica politica, diritto che non può ritenersi avulso dallo scrupolo della ricerca di un nucleo di verità dell'opinione espressa (cfr. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui»; Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep, 7019, Maritan, Rv. 276026 - 01: «ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a Fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti In modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati»; sul punto v. già Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2005, Boldrinl), [OSCURATO:PERSONA] non ignora che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assuma, in riferimento all'esercizio del diritta di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale (Sez. 5, n, 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv., 262184-01), che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Rv. 270284 - 01). Tuttavia, ciò non implica anche, come correttamente ritenuto dai Giudici d'appello, che l'esimente in parola possa fondarsi su dati che, in quanto rappresentati in modo incompleto, non corrispondono alla verità, vieppiù nell'ipotesi in cui sarebbe stato possibile, come nel caso di specie, acquisire informazioni più complete prima di esternare un'opinione. E invero, come chiarito dalla Corte d'appello, il partito di appartenenza della persona offesa aveva prontamente diffuso un comunicato nel quale si spiegavano i seri motivi di salute che avevano impedito alla I C.C. idi partecipare alla votazione parlamentare. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non sussistono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l'applicazione dell'esimente del diritto di critica politica, risolvendosi l'espressione incriminata in una manifestazione di ostilità che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, v. 280809 - 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica»). Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01; Sez. 5, n. 10652 dei 23/11/2022, D'Agostino, n.m.). Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità dei riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadiffi, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art, 10„ par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica». La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio dl valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come, nel secondo caso, il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllai:1de), sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Sia nella prospettiva interna sia in quella internazionale, la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art. 21 Cost., come pure dall'art. 10 della Convenzione. In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Peraltro l'esimente in parola è stata invocata dai ricorrente per il tramite di un vago riferimento alla sentenza di primo grado, non compiutamente argomentato e preceduto da un rilevo -altrettanto infondato- sull'Insussistenza, nel caso in esame, del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice: attesa l'esistenza di quel comunicato diffuso dal partito della persona offesa, l'imputato aveva la sicura possibilità di verificare il fondamento della notizia con la conseguenza che l'avere svolto critiche assumendo un'assenza ingiustificata alle votazioni della persona offesa smentita dalla realtà configura esattamente quell'assenza di correlazione con un nucleo di verità che esclude la giustificazione della condotta lesiva dell'altrui reputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943-01: «in terna di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere»). 2. in secondo motivo è inammissibile, per genericità, non illustrando il ricorrente i motivi specifici per cui il Giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di una prova asseritamente decisiva e della quale, tuttavia, alcuna descrizione è fornita, ad eccezione di un non contestualizzato riferimento giurisprudenziale alla rinnovazione della prova dichiarativa divenuta impossibile. A fronte della mancanza di specificità del motivo, non può che ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv, 275133 - 01). 3. . Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.rgs.196103 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 4/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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