CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (contestatogli per aver detenuto in concorso e a fine di spaccio 10,410 chilogrammi di marijuana e per aver ceduto un ulteriore quantitativo della medesima sostanza per il corrispettivo di 350 euro), disponendo anche la confisca della somma di 350 euro in sequestro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Tola, lamentando la assoluta mancanza di motivazione in ordine alla confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stata fornita giustificazione sufficiente, attraverso il riferimento alla natura di provento del reato della somma di denaro in sequestro, della confisca di detta somma, posto che agli imputati oltre alla detenzione a fine di spaccio di un consistente quantitativo di marijuana è stata contestata anche la cessione di un diverso quantitativo della medesima sostanza proprio per il corrispettivo di 350 euro, che, quindi, costituisce il provento di tale condotta illecita e di cui, quindi, correttamente è stata disposta la confisca, con giustificazione idonea, costituita dal riferimento alla natura di tale somma. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unica censura alla quale è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]