CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la domanda di collaborazione ex art 58-ter Ord. pen. o della collaborazione cd. impossibile, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, al fine di ottenere la semilibertà. 2. Considerato che il motivo (inosservanza dell'art. 58-ter Ord. pen. per non aver valutato, ai fini della collaborazione utile, effettiva o impossibile, la sentenza della Corte d'assise di appello di Catania resa in data 8 aprile 2000 e quella della medesima autorità del 13 gennaio 1999, provvedimenti emessi anche a carico del ricorrente per í quali è in esecuzione la pena dell'ergastolo, nonché i contributi informativi resi nell'ambito del procedimento per reati connessi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, concluso con la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1010/2013), prospetta censure in fatto, comunque non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato, in ogni caso riportando, per stralcio i provvedimenti allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso. 2.1. Rilevato, infatti, che l'ordinanza censurata quanto alla specifica collaborazione offerta da Ferone, in relazione ai reati per í quali ha riportato condanna e per í quali si chiede l'accertamento della collaborazione utile o effettiva, ha affermato con ragionamento non manifestamente illogico, non apparente e completo, dopo aver valutato sia la sentenza resa in data 8 aprile 2000 sia quella del 13 gennaio 1999, che gli inquirenti erano giunti alla conclusione che la collaborazione offerta da Ferone (a partire dagli anni 1990 quando erano stati uccisi suo padre ed il figlio) era stata caratterizzata da un progetto teso ad ottenere spazi di libertà, onde poter attuare una sanguinosa vendetta nei confronti degli autori degli omicidi dei suoi stretti familiari, nonché mirato a consentire la ricostituzione del suo gruppo criminale attivo nel catanese, escludendo, poi, che il medesimo Ferone, dopo la revoca del programma di protezione e durante la sua lunghissima detenzione, abbia assicurato collaborazione ai sensi dell'art. 50-ter Ord. pen., all'uopo indicando specifiche fonti informative. 2.2. Ritenuto, infine, che la diversa lettura proposta dal ricorrente, quanto all'utilità del contributo assicurato in altri procedimenti, pretenderebbe la lettura delle fonti documentali, allegate al ricorso, non consentita a questa Corte di legittimità. 2.2. Considerato, poi, quanto all'accertamento della cd. collaborazione impossibile, che il Tribunale ha escluso che Ferone;`ssicurato una specifica e completa collaborazione quanto all'accertamento della responsabilità di altri correi, indicando il contributo offerto nei procedimenti conclusi con le condanne in esecuzione, cui l'accertamento si riferisce, come parziale.2.3. Evidenziato, infine, che l'accertamento dell'impossibilità (o dell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto - stante il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen. - alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione utile o effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Minardi, Rv. 279120). 3.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d