CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34658_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione sulla pena, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo delle modalità dell'azione e dell'occultamento di più dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina che erano destinate ad essere cedute dall'imputato agli inquirenti, circostanze, queste, sinonimo di una maggiore pericolosità dello stesso. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena - riducendola in misura ritenuta idonea - alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigli nsore