CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. qualificando la condotta del Santino come di mera resistenza passiva è manifestamente infondato oltre che declinato in fatto; che il motivo, tra l'altro, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha osservato come, contrariamente a quanto dedotto, il ricorrente minacciò reiteratamente e pesantemente i verbalizzanti intervenuti per un controllo del ricorrente agli arresti domiciliari, minacciando ed intimando loro di non controllare l'abitazione tanto che il personale di polizia addetto al controllo era costretto a chiamare in ausilio altra pattuglia nei cui confronti il ricorrente assumeva analogo atteggiamento; rilevato che precluso risulta la censura del ricorrente nella parte in cui, per mezzo di parziale estrapolazione di parti dell'istruttoria, vorrebbe accreditare la dedotta resistenza passiva, esclusa con motivazione completa e logica dai Giudici di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso