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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25630/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea applicazione dell'art. 7 di. n. 4 del 2019, è inammissibile perché non è consentito dalla legge in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ribadito che l'imputata aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica, precedentemente compilata e sottoscritta dal marito, che accompagnava la richiesta del reddito di cittadinanza, in cui si era omesso di precisare la circostanza, a lei ben nota, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto, così percependo il sussidio economico in misura superiore a quella di legge, ciò che integra il delitto in esame (cfr. Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435); considerato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art.164 cod. pen., è inammissibile, in quanto con un apprezzamento fattuale che certamente non può dirsi manifestamente illogico, la Corte di appello ha formulato un giudizio negativo ex art. 164, comma 1, cod. pen., sulla base delle due precedenti condanne definitive per furto pluriaggravato, e considerando che la l'imputata aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'erronea applicazione dell'art. 7 di. n. 4 del 2019, è inammissibile perché non è consentito dalla legge in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ribadito che l'imputata aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica, precedentemente compilata e sottoscritta dal marito, che accompagnava la richiesta del reddito di cittadinanza, in cui si era omesso di precisare la circostanza, a lei ben nota, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto, così percependo il sussidio economico in misura superiore a quella di legge, ciò che integra il delitto in esame (cfr. Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435); considerato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art.164 cod. pen., è inammissibile, in quanto con un apprezzamento fattuale che certamente non può dirsi manifestamente illogico, la Corte di appello ha formulato un giudizio negativo ex art. 164, comma 1, cod. pen., sulla base delle due precedenti condanne definitive per furto pluriaggravato, e considerando che la l'imputata aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024