CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:kk,N,;-,--tRJ3 rjjp0\0,'st), hq [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine che aveva accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di servizio della Direzione della Casa circondariale di Tolnnezzo n. 60 del 28.07.2020 e la circolare GDAP 0265533.0 del 24.07.2020, che avevano regolamentato lo scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. appartenenti allo stesso gruppo di socialità. 1.1. In particolare, le censure del detenuto si erano appuntate sulla circostanza che la previsione di un obbligo di presentazione anticipata di specifica domanda per lo scambio di generi alimentari tra detenuti frustrerebbe il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 97 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, nell'accogliere il reclamo, aveva disposto che la Direzione dell'istituto di Tolmezzo modificasse l'ordine di servizio entro il 30.6.2021 e lo integrasse periodicamente «nei termini di cui in motivazione». 1.2. Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo che a seguito della sentenza del Giudice delle leggi, è possibile introdurre limitazioni al diritto dei detenuti di scambiare tra loro oggetti di modico valore, ha ritenuto che le norme procedimentali introdotte dall'Amministrazione per lo scambio di generi alimentari in occasione dei pasti esorbitino dai confini di un legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, dovendo assicurarsi "una certa spontaneità", e potendo eventuali rischi per l'ordine e la sicurezza essere scongiurati attraverso l'adozione di cautele che comunque non frustrino inutilmente le esigenze poste a base della richiesta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, denunciando la violazione o erronea interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2 quater, ord. pen., il quale riconosce all'Amministrazione, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime speciale di detenzione, la possibilità di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna per prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento. Secondo il ricorrente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2020, ha escluso che esista un diritto fondamentale del detenuto agli scambi e ha riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria la possibilità di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, con l'unico limite che queste siano giustificate da precise esigenze specificamente motivate. La previsione dell'obbligo di presentare domanda scritta, recata dall'ordine di servizio impugnato e dalla circolare ministeriale, costituirebbe l'unica modalità per monitorare la tipologia di richieste, la frequenza delle stesse, i soggetti ai quali si riferisce al fine di verificare il flusso delle stesse e che gli oggetti scambiati siano effettivamente di modico valore, e comunque ad evitare che essi siano volti a creare nuovi equilibri di forza nel gruppo. Inoltre, lo scambio di generi alimentari potrebbe porre problemi di compatibilità con particolari regimi alimentari seguiti dai detenuti che potrebbero approfittare di tali condizioni per alterare il proprio stato fisico. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possibilità di consentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Pur escludendo che sussista un diritto fondamentale del detenuto, sottoposto a regime differenziato, a scambiare oggetti anche con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, ha riconosciuto che ciò costituisce una facoltà dell'individuo, anche se detenuto, che fa parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana «tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso». [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, affermato che la compressione di tale facoltà si giustifica non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, nelle specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Ha, inoltre, precisato che è comunque «consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione in appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza». 3. Questa Corte, nell'affrontare questione analoga a quella in esame, dando seguito alla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, ha riconosciuto che lo scambio di oggetti di modico valore, tra cui anche quello di generi alimentari, costituisce senz'altro un'espressione del diritto alla socialità, integrante uno dei pilastri del trattamento rieducativo, affermando tuttavia che esso può essere «legittimamente regolamentato per consentire all'amministrazione penitenziaria la verifica dell'esistenza di specifiche esigenze di sicurezza, calibrate sulle peculiarità dei singoli casi che potrebbero giustificarne una limitazione» (Sez. 1, n. 38402 del 06/05/2022, Dantese, non massimata). Si è perciò ritenuto che la prescrizione della presentazione, entro determinate fasce orarie, di apposita richiesta scritta, da parte dei detenuti costituisca una mera regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, il quale viene comunque assicurato, consentendo al contempo all'amministrazione di esercitare un controllo sul flusso di questi scambi. Tali regole, fissate dalla Casa circondariale, non oltrepassano i limiti posti dalla Corte costituzionale all'applicabilità del regime di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., ed individuati nella corrispondenza funzionale tra il peculiare regime cui sono sottoposti i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza, nonché nella esigenza di garantire la funzione rieducativa della pena e scongiurare pene contrarie al senso di umanità 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Trieste non si è attenuto a tali principi. Infatti, pur riconoscendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 prevede espressamente che l'amministrazione penitenziaria regolamenti le modalità di scambio di oggetti di modico valore tra detenuti, ha ritenuto che la disciplina in concreto adottata per lo scambio di generi alimentari ai pasti esorbiti dai limiti del potere discrezionale dell'amministrazione in quanto incongrua, senza però verificare se le modalità previste siano coerenti e compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza evidenziate dall'amministrazione, come affermato da questa Corte, e garantiscano comunque l'esercizio del diritto da parte dei detenuti. Tanto più che l'integrazione della regolamentazione censurata prospettata dall'ordinanza impugnata, oltre ad essere non adeguatamente delineata, non risulta tale da assicurare le cautele necessarie per preservare le suddette imprescindibili esigenze che il regime differenziato è finalizzato a garantire. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste affinché rivaluti, alla luce delle esigenze di sicurezza, l'ordine di servizio contestato dal detenuto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto del reclamo dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Udine laddove questo provvedimento - in materia di disciplina dello scambio di generi alimentari e di oggetti di modico valore di cui all'ordine di servizio n. 60 del 28.07.2020 del direttore dell'istituto di Tolmezzo e dalla circolare GDAP 0265533.0 del 24.07.2020 - aveva disposto che la direzione dell'istituto di Tolmezzo modificasse il suddetto ordine di servizio entro il 30.06.2021 e lo integrasse periodicamente nei termini indicati nella motivazione del provvedimento stesso, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso