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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16840/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItato avviso alle parti; c_l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/3/2021, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Ricorre per cassazione l'imputato, gli imputati deducendo violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est ore [OSCURATO:PERSONA] rriperiali [OSCURATO:PERSONA] DEPOS![OSCURATO:PERSONA] I Rilik lA - ------------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItato avviso alle parti; c_l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/3/2021, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Ricorre per cassazione l'imputato, gli imputati deducendo violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est ore [OSCURATO:PERSONA] rriperiali [OSCURATO:PERSONA] DEPOS![OSCURATO:PERSONA] I Rilik lA - ------------
Sentenza Cassazione n. 16840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris