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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42495/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come da comparsa e nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 novembre 2019, la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Salerno del 2 marzo 2018, dichiarata la prescrizione del reato di lesioni personali, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina ad anni due di reclusione ed € 400 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva con distinti motivi: - mancante, erronea, contraddittoria ed illogica motivazione sulla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di rapina con riferimento al dolo.

Erroneità, contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione in merito alla raggiungimento della prova della realizzazione del profitto che era stata intesa come utilità di tipo esclusivamente morale ed assenza di elementi atti a ritenere provata la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio; ripercorsi i fatti, si sottolineava come la condotta posta in essere dal ricorrente era stata realizzata al fine di darsi alla fuga e non per la realizzazione di alcuna utilità personale anche di tipo morale così che doveva ritenersi essere assente il dolo tipico del contestato e ritenuto reato; l'Abate, infatti, aveva agito al fine di sfuggire alle forze dell'ordine mediante l'utilizzo della motocicletta di proprietà della vittima; - erronea ed illogica motivazione in ordine alla volontà in capo all'imputato di impedire l'evento e sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 56 quarto comma codice penale posto che la condotta dell'imputato si era comunque concretizzata nell'impedire volontariamente l'evento stante che era stato immediatamente comunicato il luogo ove il mezzo era stato lasciato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte.

Invero, quanto al primo motivo, correttamente la corte di appello di Salerno, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 2-3 della motivazione della sentenza impugnata, ha sottolineato come l'imputato avesse agito al fine di sottrarre il mezzo alla vittima senza che alcun rilievo decisivo possa assumere il movente dell'azione.

Al proposito questa corte ha difatti affermato che nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104). 2.2 Quanto alla seconda doglianza, correttamente la corte di merito ha sottolineato come il delitto risulti già consumato posto che secondo l'orientamento di questa corte in tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza.

Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (Sez. 4, n. 20031 del 06/02/2003, Rv. 225641).

Pertanto, l'avvenuta sottrazione del motociclo, seppur per un arco temporale ristretto, ha integrato la contestata fattispecie.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come da comparsa e nota spese che deposita. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 22 novembre 2019, la corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Salerno del 2 marzo 2018, dichiarata la prescrizione del reato di lesioni personali, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina ad anni due di reclusione ed € 400 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva con distinti motivi: - mancante, erronea, contraddittoria ed illogica motivazione sulla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di rapina con riferimento al dolo. Erroneità, contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione in merito alla raggiungimento della prova della realizzazione del profitto che era stata intesa come utilità di tipo esclusivamente morale ed assenza di elementi atti a ritenere provata la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio; ripercorsi i fatti, si sottolineava come la condotta posta in essere dal ricorrente era stata realizzata al fine di darsi alla fuga e non per la realizzazione di alcuna utilità personale anche di tipo morale così che doveva ritenersi essere assente il dolo tipico del contestato e ritenuto reato; l'Abate, infatti, aveva agito al fine di sfuggire alle forze dell'ordine mediante l'utilizzo della motocicletta di proprietà della vittima; - erronea ed illogica motivazione in ordine alla volontà in capo all'imputato di impedire l'evento e sussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 56 quarto comma codice penale posto che la condotta dell'imputato si era comunque concretizzata nell'impedire volontariamente l'evento stante che era stato immediatamente comunicato il luogo ove il mezzo era stato lasciato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero, quanto al primo motivo, correttamente la corte di appello di Salerno, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 2-3 della motivazione della sentenza impugnata, ha sottolineato come l'imputato avesse agito al fine di sottrarre il mezzo alla vittima senza che alcun rilievo decisivo possa assumere il movente dell'azione. Al proposito questa corte ha difatti affermato che nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104). 2.2 Quanto alla seconda doglianza, correttamente la corte di merito ha sottolineato come il delitto risulti già consumato posto che secondo l'orientamento di questa corte in tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi (Sez. 4, n. 20031 del 06/02/2003, Rv. 225641). Pertanto, l'avvenuta sottrazione del motociclo, seppur per un arco temporale ristretto, ha integrato la contestata fattispecie. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di l
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