CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15320/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 758/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Edil trasporti di [OSCURATO:PERSONA], ottenne decreto ingiuntivo per la somma di € 5.337,49 nei confronti del comune di Guardavalle; - avanzata opposizione da parte dell’ingiunto, il Tribunale revocò il provvedimento monitorio e dichiarò inammissibile la domanda “riconvenzionale” proposta dall’opposto. La Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione del Palamara. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi e il comune di Guardavalle resiste con controricorso. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia nullità della sentenza, asserendo che il Giudice onorario del Tribunale si sarebbe dovuto astenere perché difensore, in altra causa, avverso controparte difesa dal difensore dell’odierno ricorrente, è inammissibile. Costituisce principio ben consolidato nel tempo quello secondo il quale l’unico rimedio processuale (salvo la responsabilità disciplinare) al mancato rispetto del dovere di astensione nei casi di legge è costituito dalla domanda di ricusazione, sicché, da ultimo, questa Corte ha condivisamente ulteriormente chiarito che in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 21094, 11/9/2017, Rv. 645706). L’inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, cod. proc. civ. determina la nullità del provvedimento emesso solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del procedimento; mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell'obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (Sez. 6, n. 7545, 3173/2011, Rv. 617510). Nel caso qui in esame un simile interesse attuale e concreto all’esito del giudizio, tale che il giudice ne possa ricavare un interesse diretto, non solo non è sussumibile dal narrato, ma neppure, per vero, viene adombrato. 3. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento, assumendosi l’assenza di procura del Comune nel giudizio di primo grado, nonché l’esistenza di procura invalida per il giudizio di secondo grado, per avere il Sindaco rilasciata la stessa in assenza di previa delibera della Giunta municipale. 3. 1. Il motivo è inammissibile quanto al primo profilo, trattandosi di doglianza nuova, non fatta valere in appello (come noto tutte le nullità debbono essere tradotte in motivi d’appello). È infondato quanto al secondo profilo, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del comune è il sindaco e non la giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica (Sez. 6, n. 5802, 23/03/2016, Rv. 639185; conf., Cass.nn. 16457/2018, 16459/2018). 4. Con il quarto motivo (del terzo conviene disquisire immediatamente dopo) il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché motivazione omessa o contraddittoria. Deduce il Palamara che la Corte d’appello non aveva considerato che si era trattato di vendite operate secondo gli usi, regolate dall’art. 17 del r.d. n. 2240/1923; di talché sarebbe stata sufficiente la condotta concludente delle parti, estrinsecantesi nell’ordine di fornitura della merce fatto dal dirigente amministrativo d’area, e il materiale conferimento della stessa, accompagnato dal buono di consegna. 4. 1. Il motivo non è fondato. In primo luogo, la prospettazione difetta di specificità, non essendo dato sapere se la richiesta di fornitura venne effettuata per iscritto da legale rappresentante esterno del Comune. In secondo luogo, deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum" (Sez. 2, n. 27910, 31/10/2018, Rv. 651034). Di recente questa Corte a sezioni unite ha evidenziato la necessità che per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam", pur non richiedendo necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, necessita (ex art. 17 r.d. n. 2440/1923) dell’incontro di dichiarazioni scritte, pur manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (S.U., n. 9775, 25/3/2022). 5. L’infondatezza del motivo che precede preclude l’esame del terzo motivo, assorbito in senso improprio, con il quale il ricorrente adduce vizio d’ultrapetizione per avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di mancanza di copertura finanziaria, che l’opposto non aveva sollevato in primo grado. Invero, in disparte da ogni altra considerazione, la mancanza del contratto scritto rende vana la disamina della doglianza. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulter