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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 07853/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 29 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, sono state applicate le seguenti pene: anni due di reclusione ed euro 2.670,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 21.600,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 15.600,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi tra il mese di agosto 2023 ed il mese di febbraio 2024.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata, essendo stato censurato, per tutti gli imputati, il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento, nonché - per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - anche la non corretta qualificazione giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 29 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, sono state applicate le seguenti pene: anni due di reclusione ed euro 2.670,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni sei, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 21.600,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 15.600,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; fatti commessi tra il mese di agosto 2023 ed il mese di febbraio 2024. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata, essendo stato censurato, per tutti gli imputati, il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento, nonché - per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] - anche la non corretta qualificazione giuridica del fatto, con affermazioni del tutto generiche e assertive. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2
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