CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/01/2024 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara del 24/01/2024 che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di due immobili disposta dallo stesso Tribunale di Pescara con decreto del 12/05/2011; considerato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, avverso il provvedimento del tribunale che decide in ordine all'istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l'appello e non il ricorso per cassazione (ex multis, v. Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Tamborra, Rv. 245095 - 01); che, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. perì., i ricorsi devono essere convertiti in appelli, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. P.Q.M. Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso, i