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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 dicembre 2019

Cassazione n. 19641/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1012/205/019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22864 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che: 1.Associazione sportiva dilettantistica il David, gerente una palestra, impugnava davanti alla CTP di Ancona, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per omesso versamento di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno 2006 su compensi pagati dall'Associazione a lavoratori rinvenuti all'interno della palestra nel corso di un accesso svolto dal funzionari dell'Agenzia unitamente a funzionari Inps, Enpals della Direzione provinciale del lavoro il 30 giugno 2009, e qualificati dagli accertatori come lavoratori dipendenti invece che, come in apparenza, autonomi.

Ad ulteriore presupposto dell'avviso, l'ufficio rilevava l'insussistenza dei presupposti del regime previsto dalla 1.389/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e del quale la Associazione si era avvalsa per essere l'attività in concreto svolta da quest'ultima di natura commerciale;

2. la CTP di Ancona rigettava il ricorso;

3. frattanto l'Associazione aveva impugnato analoghi avvisi, tutti emessi sulla base delle risultanze del medesimo accesso in data 30 giugno 2009, relativi agli anni 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009.

Aveva altresì impugnato davanti al giudice del lavoro di Ancona gli atti con cui gli enti previdenziali avevano preteso il pagamento di contributi sull'assunto che il personale rinvenuto all'interno della palestra -formalmente operante in forza di contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico- fosse dipendente dell'Associazione.

Le suddette impugnazioni avevano trovato accoglimento con sentenze della CTR delle Marche e del Tribunale di Ancona, tutte poi passate in giudicato, con le quali il Tribunale aveva rilevato che il rapporto tra gli addetti alla palestra e la Associazione era "stato qualificato dalle parti come di natura autonoma o associativa e come tale era stato svolto dal punto di vista fiscale e previdenziale" ed aveva affermato che detta qualificazione doveva essere ritenuta per ferma non essendo stata fornita dagli enti previdenziali prova di elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di subordinazione.

La CTR delle Marche, a sua volta, aveva accertato che l'Associazione era veramente un'associazione sportiva dilettantistica, sussistendo in concreto tutti i presupposti previsti nello previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 della legge 289 del 2002, e non un'impresa commerciale;

4. l'Associazione proponeva appello contro la sentenza della CTP relativa all'avviso per l'anno 2006;

5. con la sentenza in epigrafe, la CTR delle Marche, andando di diverso avviso rispetto ai ricordati precedenti ormai definitivi, della stessa CTR e del Tribunale di Ancona, che le erano stati sottoposti dalla Associazione, dichiarava che quest'ultima era un'impresa commerciale e che appariva "evidente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con gli istruttori della palestra siccome vincolati all'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ed agli orari dei corsi decisi dal titolare sulla base delle esigenze organizzative dell'associazione";

6. l'Associazione ricorre per la cassazione di questa sentenza con due connessi, ed in parte sovrapposti motivi di violazione di leggi (art. 2909 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 2

I. 398/1991, 67, 148 e 149 d.P.R. 817/1986, 21 e 23 d.P.R. 600/73, 9 d.lgs. 471/1997) e di omesso esame di fatti decisi per il giudizio, con cui lamenta che la CTR abbia trascurato quanto accertato con i vincolanti precedenti della medesima CTR (sentenze n.236/2014, 53/2015; 486/2019; 487; 2019; 488/2019) e del Tribunale di Ancona;

7. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

8. l'Associazione ha depositato memoria; considerato che:

1. il ricorso è infondato.

Come precisato a pagina 3 del ricorso per cassazione oggetto del presente ricorso è il recupero a tassazione di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno 2006 su compensi pagati dall'Associazione a lavoratori rinvenuti all'interno della palestra dell'Associazione stessa nel corso di un accesso svolto dal funzionari dell'Agenzia delle Entrate unitamente a funzionari Inps, Enpals della Direzione provinciale del lavoro il 30 giugno 2009.

Le sentenze definitive del giudice del lavoro di Ancona che secondo il ricorrente avrebbero dovuto, ex art. 2909 c.c., vincolare la CTR a ritenere che detti lavoratori fossero lavoratori autonomi con conseguente esclusione dell'obbligo di effettuare le ritenute in questione sono state rese in processi di cui la Agenzia delle Entrate non è stata parte.

Per il chiaro disposto dell'art.2909 c.c., l'effetto del giudicato non può essere opposto da una delle parti ai terzi.

Né, da parte della CTR, vi è stata alcuna omissione di valutazione di fatti decisivi risultanti da quelle sentenze del giudice del lavoro posto che, come si legge nel ricorso, dette sentenze si erano limitate ad affermare che il rapporto tra istruttori e Associazione era "stato qualificato dalle parti come di natura autonoma o associativa e come tale era stato svolto dal punto di vista fiscale e previdenziale" e a rilevare che gli enti previdenziali non avevano dato prova di elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di subordinazione".

La CTR ha invece accertato fatti -gli istruttori della palestra erano "vincolati all'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ed agli orari dei corsi decisi dal titolare sulla base delle esigenze organizzative dell'associazione"- da cui ha desunto che gli istruttori erano dipendenti della ricorrente.

2. il ricorso va rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 2300,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1012/205/019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22864 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che: 1.Associazione sportiva dilettantistica il David, gerente una palestra, impugnava davanti alla CTP di Ancona, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per omesso versamento di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno 2006 su compensi pagati dall'Associazione a lavoratori rinvenuti all'interno della palestra nel corso di un accesso svolto dal funzionari dell'Agenzia unitamente a funzionari Inps, Enpals della Direzione provinciale del lavoro il 30 giugno 2009, e qualificati dagli accertatori come lavoratori dipendenti invece che, come in apparenza, autonomi. Ad ulteriore presupposto dell'avviso, l'ufficio rilevava l'insussistenza dei presupposti del regime previsto dalla 1.389/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e del quale la Associazione si era avvalsa per essere l'attività in concreto svolta da quest'ultima di natura commerciale; 2. la CTP di Ancona rigettava il ricorso; 3. frattanto l'Associazione aveva impugnato analoghi avvisi, tutti emessi sulla base delle risultanze del medesimo accesso in data 30 giugno 2009, relativi agli anni 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009. Aveva altresì impugnato davanti al giudice del lavoro di Ancona gli atti con cui gli enti previdenziali avevano preteso il pagamento di contributi sull'assunto che il personale rinvenuto all'interno della palestra -formalmente operante in forza di contratti di conferimento di incarico per la promozione dello sport dilettantistico- fosse dipendente dell'Associazione. Le suddette impugnazioni avevano trovato accoglimento con sentenze della CTR delle Marche e del Tribunale di Ancona, tutte poi passate in giudicato, con le quali il Tribunale aveva rilevato che il rapporto tra gli addetti alla palestra e la Associazione era "stato qualificato dalle parti come di natura autonoma o associativa e come tale era stato svolto dal punto di vista fiscale e previdenziale" ed aveva affermato che detta qualificazione doveva essere ritenuta per ferma non essendo stata fornita dagli enti previdenziali prova di elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di subordinazione. La CTR delle Marche, a sua volta, aveva accertato che l'Associazione era veramente un'associazione sportiva dilettantistica, sussistendo in concreto tutti i presupposti previsti nello previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 della legge 289 del 2002, e non un'impresa commerciale; 4. l'Associazione proponeva appello contro la sentenza della CTP relativa all'avviso per l'anno 2006; 5. con la sentenza in epigrafe, la CTR delle Marche, andando di diverso avviso rispetto ai ricordati precedenti ormai definitivi, della stessa CTR e del Tribunale di Ancona, che le erano stati sottoposti dalla Associazione, dichiarava che quest'ultima era un'impresa commerciale e che appariva "evidente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con gli istruttori della palestra siccome vincolati all'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ed agli orari dei corsi decisi dal titolare sulla base delle esigenze organizzative dell'associazione"; 6. l'Associazione ricorre per la cassazione di questa sentenza con due connessi, ed in parte sovrapposti motivi di violazione di leggi (art. 2909 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 2 I. 398/1991, 67, 148 e 149 d.P.R. 817/1986, 21 e 23 d.P.R. 600/73, 9 d.lgs. 471/1997) e di omesso esame di fatti decisi per il giudizio, con cui lamenta che la CTR abbia trascurato quanto accertato con i vincolanti precedenti della medesima CTR (sentenze n.236/2014, 53/2015; 486/2019; 487; 2019; 488/2019) e del Tribunale di Ancona; 7. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 8. l'Associazione ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. Come precisato a pagina 3 del ricorso per cassazione oggetto del presente ricorso è il recupero a tassazione di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno 2006 su compensi pagati dall'Associazione a lavoratori rinvenuti all'interno della palestra dell'Associazione stessa nel corso di un accesso svolto dal funzionari dell'Agenzia delle Entrate unitamente a funzionari Inps, Enpals della Direzione provinciale del lavoro il 30 giugno 2009. Le sentenze definitive del giudice del lavoro di Ancona che secondo il ricorrente avrebbero dovuto, ex art. 2909 c.c., vincolare la CTR a ritenere che detti lavoratori fossero lavoratori autonomi con conseguente esclusione dell'obbligo di effettuare le ritenute in questione sono state rese in processi di cui la Agenzia delle Entrate non è stata parte. Per il chiaro disposto dell'art.2909 c.c., l'effetto del giudicato non può essere opposto da una delle parti ai terzi. Né, da parte della CTR, vi è stata alcuna omissione di valutazione di fatti decisivi risultanti da quelle sentenze del giudice del lavoro posto che, come si legge nel ricorso, dette sentenze si erano limitate ad affermare che il rapporto tra istruttori e Associazione era "stato qualificato dalle parti come di natura autonoma o associativa e come tale era stato svolto dal punto di vista fiscale e previdenziale" e a rilevare che gli enti previdenziali non avevano dato prova di elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto di subordinazione". La CTR ha invece accertato fatti -gli istruttori della palestra erano "vincolati all'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ed agli orari dei corsi decisi dal titolare sulla base delle esigenze organizzative dell'associazione"- da cui ha desunto che gli istruttori erano dipendenti della ricorrente. 2. il ricorso va rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 2300,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta
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