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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10313/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19330/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di LECCE n. 215/2019 depositata il 01/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 18 febbraio 2019, notificata il 16 aprile 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . ; nessuna attività difensivarisulta svolta in questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente espone di aver citato, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. , dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, [OSCURATO:PERSONA] e l’allora [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento di circa euro 57.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura Ferrari; s econdo l’esponente, [OSCURATO:PERSONA] , alla guida di una Fiat 500, avrebbe impegnato l’incrocio tra la via Filangeri e la statale 275,nonostante il semaforo rosso, costringendolo, mentre attraversava lo stesso incrocio, ad una manovra di emergenzaper evitare di essere investito da tergo ; tale manovra lo faceva urtare prima contro il guard rail e poi contro il muro posto a destra della carreggiata;con separato atto l’odierno ricorrente citava [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagnia di assicurazione per la r.c.a.,dinanzi al Giudice di Pace di Tricase, per vedersi risarcito il danno alla persona, quantificato in euro 5.693,25; soppressa la sezione distaccata di Tricase, il Tribunale di Lecce, mutava il rito, disponeva la riunionedei due procedimenti, espletate due CTU ed escusso il teste indicato dall’attore, con sentenza n. 78/2016, condannava i convenuti in solido a risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, rispettivamente, quantificatiin euro 55.310,16 e 2.520,52; la Corte d’Appello di Lecce, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere l’appellante di tutte le somme versategli in conseguenza del primo pronunciamento e al pagamentodelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; in particolare, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta di una nuova CTU, che il semaforo all’incrocio teatro dell’incidente proiettava luce gialla in tutte le direzioni e che, quindi, al fine di determinare il diritto di precedenza dovesse aversi riguardo per la segnaletica fissa che, nel caso di specie, imponeva al conducente della Ferrari di dare la precedenza al veicolo Fiat 500 e che il testimone, fratello dell’appellato che non erastato in gradodi spiegare la propria presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte, con la sua deposizione non aveva posto in dubbio le conclusioni del CTU; con ordinanza interlocutoria n. 17615/2021 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sui caratteri che la procura deve possedere ai sensi deg li artt. 356 e 83 cod.proc.civ.; la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce“Violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., laddove il giudice dell’appello – nell’esaminare le prove offe r te dalle parti – è incorso nell’errore di percezione sul demostratume violato il contenuto oggettivo di una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: nullità del procedimento (e quindi della sentenza ) ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ.”; la tesi del ricorrente è che la C orte d’Appello abbia err oneam e nte ritenuto non spiegatala presenza del teste escusso in corrispondenza dell’incrocio ove si era verificato l’incidente, attribuendo rilievo ad una eccezione di infondatezza della provatestimoniale della Unipolsai, omettendo, invece , di considerare che il CID annotava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], testimone e fratello della vittima a bordo dell’auto al momento dell’incidente, tanto da essere stato ricoverato in pronto soccorso; pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo del CID, censurabile per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo il ricorrente lame n t a l’”Omesso esame – ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. – di un fatto decisivo per il giudizio , che è stato oggetto di discussione tra le parti: nullità della sentenza, in assenza di una c.d. doppia conforme, per essere il giudice incorso nel travisamento di un’informazione probatoria, utilizzata ai fini del decidere e contraddetta da uno specificaatto processuale”; la Corte territoriale, negando la presenza sul luogo dell’incidente dell’unico testimone oculare, avrebbe travisato l’informazione probatoria contenuta nel CID che riportava la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della Ferrari coinvolta nell’incidente; con la suddetta testimonianza, dalla quale si evinceva che il semaforo la notte dell’incidente era in piena funzione, la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata diversa, poiché la CTU , in rispost a al quesito “ se il semaforo funzionasse a fari con luci alterne ovvero se fosse disposto a ciclo notturno” aveva ritenuto solo verosimile tale ultima circostanza, stante l’assenza di assoluta certezza e aveva rimesso ogni valutazione sul punto alla C orte d'Appello, e M atteo P edone, agente del soccorso stradale, alla domanda del legale della Unipolsai rispondeva che ricordava che l’impianto semaforico era funzionante; 3) i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono ammissibili; la presenza o meno di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della vettura danneggiata non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, circostanza decisiva: la deposizione è stata infatti reputata “assolutamente non circostanziata” ed inattendibile (insieme con quelle degli altri testi escussi in primo grado) per la sua genericità, palese compiacenza del suo tenore e insanabile contrasto con i dati oggettivi; in altri termini, la inattendibilità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] non è basata sull’errore di percezione, consistente nell’aver dubitato della sua presenza sul luogo dell’incidente – la Corte territoriale, infatti, quanto a ciò precisa, con una proposizione parentetica, “il fratello del [OSCURATO:PERSONA] neppure ha spiegato il motivo della sua presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte”: segno che non ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza-; e in merito alla CTU espletata nel giudizio di appello che non avrebbe, contrariamente a quanto ritenutodal giudice a quo, accertato che il semaforo funzionava a luce gialla intermittente, ma ritenuto solo verosimile che fosse disposto a ciclo notturno, mette conto rilevare che i l ricorrente si richiama alla distinzione, in effettipresente nella giurisprudenza di questa Corte, tra errore di valutazione della prova ed errore di percezione della "informazione probatoria" denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. ( su cui cfr. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 03/05/2022, n.13918;Cass. 21/12/2022, n.37382), ma ta le distinzione , sulla quale insiste parte ricorrente,non può, tuttavia, giovare nella specie, atteso che deve negarsi che la sentenza muova da un dato probatorio, considerato nel suo aspetto formale e percettivo di mero enunciato linguistico, diverso da quello risultante dagli atti, ma semplicemente attribuisce a quello un significato probatorio diverso da quello che il ricorrente assume come corretto; peraltro, va considerato che le modalità di funzionamento del semaforo sono state ritenute dimostrate: non solo dalla CTU, ma anche dalle informazioni fornite per iscritto dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] che escludevanola possibilità che il semaforo funzionasse dalle ore 23 alle ore 7 del mattino in modo differente da quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel CID, da cui risultava non già che egli fosse passato col rosso, ma che non si fosse accorto che il semaforo proiettasse luce rossa; 3) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 4) ai fini della liquidazione delle spese a favore di Unipolsai, controricorrente, occorre sciogliere i dubbi in ordine alla ricorrenza di una procura speciale, facendo applicazione della decisione a Sezioni Unite n. 36057del 09/12/2022, la quale ha affermato: «il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ.come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod.civ.e dall'art. 159 cod.proc.civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti; la procuradi [OSCURATO:PERSONA] risulta conferit a su un foglio separato spillato al controricorso e unita ad esso con timbro di congiunzione, soddisfa, pertanto, il requisito di specialità come interpretato dalla pronuncia n. 36057/2022; 5) seguendo l'insegnamento di S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4315, si dà atto,ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19330/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di LECCE n. 215/2019 depositata il 01/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 18 febbraio 2019, notificata il 16 aprile 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ; nessuna attività difensivarisulta svolta in questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente espone di aver citato, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. , dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, [OSCURATO:PERSONA] e l’allora [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento di circa euro 57.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura Ferrari; s econdo l’esponente, [OSCURATO:PERSONA] , alla guida di una Fiat 500, avrebbe impegnato l’incrocio tra la via Filangeri e la statale 275,nonostante il semaforo rosso, costringendolo, mentre attraversava lo stesso incrocio, ad una manovra di emergenzaper evitare di essere investito da tergo ; tale manovra lo faceva urtare prima contro il guard rail e poi contro il muro posto a destra della carreggiata;con separato atto l’odierno ricorrente citava [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagnia di assicurazione per la r.c.a.,dinanzi al Giudice di Pace di Tricase, per vedersi risarcito il danno alla persona, quantificato in euro 5.693,25; soppressa la sezione distaccata di Tricase, il Tribunale di Lecce, mutava il rito, disponeva la riunionedei due procedimenti, espletate due CTU ed escusso il teste indicato dall’attore, con sentenza n. 78/2016, condannava i convenuti in solido a risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, rispettivamente, quantificatiin euro 55.310,16 e 2.520,52; la Corte d’Appello di Lecce, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere l’appellante di tutte le somme versategli in conseguenza del primo pronunciamento e al pagamentodelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; in particolare, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta di una nuova CTU, che il semaforo all’incrocio teatro dell’incidente proiettava luce gialla in tutte le direzioni e che, quindi, al fine di determinare il diritto di precedenza dovesse aversi riguardo per la segnaletica fissa che, nel caso di specie, imponeva al conducente della Ferrari di dare la precedenza al veicolo Fiat 500 e che il testimone, fratello dell’appellato che non erastato in gradodi spiegare la propria presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte, con la sua deposizione non aveva posto in dubbio le conclusioni del CTU; con ordinanza interlocutoria n. 17615/2021 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sui caratteri che la procura deve possedere ai sensi deg li artt. 356 e 83 cod.proc.civ.; la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce“Violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., laddove il giudice dell’appello – nell’esaminare le prove offe r te dalle parti – è incorso nell’errore di percezione sul demostratume violato il contenuto oggettivo di una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: nullità del procedimento (e quindi della sentenza ) ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ.”; la tesi del ricorrente è che la C orte d’Appello abbia err oneam e nte ritenuto non spiegatala presenza del teste escusso in corrispondenza dell’incrocio ove si era verificato l’incidente, attribuendo rilievo ad una eccezione di infondatezza della provatestimoniale della Unipolsai, omettendo, invece , di considerare che il CID annotava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], testimone e fratello della vittima a bordo dell’auto al momento dell’incidente, tanto da essere stato ricoverato in pronto soccorso; pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo del CID, censurabile per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo il ricorrente lame n t a l’”Omesso esame – ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. – di un fatto decisivo per il giudizio , che è stato oggetto di discussione tra le parti: nullità della sentenza, in assenza di una c.d. doppia conforme, per essere il giudice incorso nel travisamento di un’informazione probatoria, utilizzata ai fini del decidere e contraddetta da uno specificaatto processuale”; la Corte territoriale, negando la presenza sul luogo dell’incidente dell’unico testimone oculare, avrebbe travisato l’informazione probatoria contenuta nel CID che riportava la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della Ferrari coinvolta nell’incidente; con la suddetta testimonianza, dalla quale si evinceva che il semaforo la notte dell’incidente era in piena funzione, la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata diversa, poiché la CTU , in rispost a al quesito “ se il semaforo funzionasse a fari con luci alterne ovvero se fosse disposto a ciclo notturno” aveva ritenuto solo verosimile tale ultima circostanza, stante l’assenza di assoluta certezza e aveva rimesso ogni valutazione sul punto alla C orte d'Appello, e M atteo P edone, agente del soccorso stradale, alla domanda del legale della Unipolsai rispondeva che ricordava che l’impianto semaforico era funzionante; 3) i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono ammissibili; la presenza o meno di [OSCURATO:PERSONA] all’interno della vettura danneggiata non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, circostanza decisiva: la deposizione è stata infatti reputata “assolutamente non circostanziata” ed inattendibile (insieme con quelle degli altri testi escussi in primo grado) per la sua genericità, palese compiacenza del suo tenore e insanabile contrasto con i dati oggettivi; in altri termini, la inattendibilità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] non è basata sull’errore di percezione, consistente nell’aver dubitato della sua presenza sul luogo dell’incidente – la Corte territoriale, infatti, quanto a ciò precisa, con una proposizione parentetica, “il fratello del [OSCURATO:PERSONA] neppure ha spiegato il motivo della sua presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte”: segno che non ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza-; e in merito alla CTU espletata nel giudizio di appello che non avrebbe, contrariamente a quanto ritenutodal giudice a quo, accertato che il semaforo funzionava a luce gialla intermittente, ma ritenuto solo verosimile che fosse disposto a ciclo notturno, mette conto rilevare che i l ricorrente si richiama alla distinzione, in effettipresente nella giurisprudenza di questa Corte, tra errore di valutazione della prova ed errore di percezione della "informazione probatoria" denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. ( su cui cfr. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 03/05/2022, n.13918;Cass. 21/12/2022, n.37382), ma ta le distinzione , sulla quale insiste parte ricorrente,non può, tuttavia, giovare nella specie, atteso che deve negarsi che la sentenza muova da un dato probatorio, considerato nel suo aspetto formale e percettivo di mero enunciato linguistico, diverso da quello risultante dagli atti, ma semplicemente attribuisce a quello un significato probatorio diverso da quello che il ricorrente assume come corretto; peraltro, va considerato che le modalità di funzionamento del semaforo sono state ritenute dimostrate: non solo dalla CTU, ma anche dalle informazioni fornite per iscritto dal Comando di [OSCURATO:PERSONA] che escludevanola possibilità che il semaforo funzionasse dalle ore 23 alle ore 7 del mattino in modo differente da quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nel CID, da cui risultava non già che egli fosse passato col rosso, ma che non si fosse accorto che il semaforo proiettasse luce rossa; 3) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 4) ai fini della liquidazione delle spese a favore di Unipolsai, controricorrente, occorre sciogliere i dubbi in ordine alla ricorrenza di una procura speciale, facendo applicazione della decisione a Sezioni Unite n. 36057del 09/12/2022, la quale ha affermato: «il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ.come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod.civ.e dall'art. 159 cod.proc.civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti; la procuradi [OSCURATO:PERSONA] risulta conferit a su un foglio separato spillato al controricorso e unita ad esso con timbro di congiunzione, soddisfa, pertanto, il requisito di specialità come interpretato dalla pronuncia n. 36057/2022; 5) seguendo l'insegnamento di S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4315, si dà atto,ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere pe
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