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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 19428/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia irrevocabile del 1° febbraio 2018 con la quale la Corte di appello di Napoli lo aveva condannato, decidendo in sede di rinvio da annullamento della Cassazione, in relazione al reato di cui agli artt. 372 cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto concernente una serie di prove asseritamente nuove, delle quali la gran parte scoperte successivamente alla emissione delle sentenza di condanna ma concernenti dati informativi già considerati superflui dai giudici nei precedenti gradi di giudizio; e la restante parte prove non acquisite, comunque inidonee a superare la forza dimostrativa delle prove sulla base delle quali era stata affermata la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ma analoghi atti sottoscritti dai suoi difensori e procuratori speciali, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione in fase rescindente, formulando una serie di valutazioni circa la inidoneità delle prove nuove a consentire il proscioglimento del prevenuto, verifiche che, invece, andavano riservate alla fase rescissoria: in particolare, per avere la Corte di merito omesso la verifica del contenuto delle due missive indirizzate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], mai acquisite nel corso del processo svoltosi a carico del [OSCURATO:PERSONA]; valorizzato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2018, benché la sentenza oggetto della richiesta di revisione fosse stata emessa sedici giorni prima di quella data; ed ancora, richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere durante i colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con il detenuto Bidognetti, che sono di sette anni successivi ai fatti oggetto dell'asserita falsa testimonianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.

2. Per un corretto inquadramento delle questioni oggetto dell'impugnazione, va evidenziato che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati originariamente contestati i reati di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, favoreggiamento e falsa testimonianza aggravata dall'agevolazione mafiosa, per avere, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], capo del c.d. 'clan dei casalesi', sfruttato il suo mandato professionale, facendo in più occasioni da tramite tra il dirigente di quel gruppo criminale, all'epoca sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 -bis ord. penit., e gli altri associati.

Con la sentenza del 1° febbraio 2018, oggetto della richiesta di riesame oggi in esame, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale e aveva confermato nel resto la medesima pronuncia nella parte relativa alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per gli altri due reati.

Con sentenza del 13 febbraio 2020 altra sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la decisione di secondo grado limitatamente al reato associativo, mentre aveva dichiarato inammissibile nel resto il ricorso difensivo confermando la statuizione di condanna con riferimento al reato di falsa testimonianza aggravata, con dichiarazione di irrevocabilità della relativa affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rimettendo al giudice di rinvio la rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio.

Con tale decisione irrevocabile, dunque, l'imputato era stato condannato per avere concorso, quale sollecitatore, nella commissione della falsa testimonianza da parte di tal [OSCURATO:PERSONA] che, sentito come teste in un processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato per un duplice omicidio commesso nel contesto dell'operatività della organizzazione criminale camorristica capeggiata dal Bidognetti, aveva dichiarato il falso allo scopo di fornire un alibi in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

È con riferimento a tale reato e alla relativa condanna che i difensori del [OSCURATO:PERSONA] avevano formulato una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., segnalando una serie di elementi di prova sopravvenuti o scoperti dopo la condanna, ritenuti idonei, valutati con le prove già considerate, a dimostrare la innocenza del prevenuto.

3. Ciò premesso, va rilevato come il ricorso sia certamente inammissibile per aspecificità ovvero per genericità del suo contenuto nella parte in cui sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento a tutte le prove, asseritamente nuove, diverse dalle due specifiche prove di cui si dirà dettagliatamente nel punto che segue.

Ed infatti, in relazione alle prove, di cui ai documenti n. 16, 17 e 18, che nella richiesta di revisione erano state indicate dalla difesa dell'istante come scoperte in epoca successiva, l'odierno ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con la motivazione della ordinanza gravata nella parte in cui la inammissibilità della richiesta era stata motivata in ragione del fatto che si trattava di prove già valutate dai giudici della cognizione nei precedenti gradi di giudizio.Analogamente, nell'atto di impugnazione è stato omesso qualsivoglia riferimento alle prove indicate come nuove perché mai acquisite, diverse dall'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2018, per le quali la Corte di appello aveva formulato il giudizio di manifesta infondatezza della originaria richiesta.

4. Il discorso si pone in maniera differente rispetto alle due ulteriori prove nuove dedotte con la richiesta di revisione, costituite dalle due lettere, rispettivamente datate 7 e 16 novembre 1999, inviate dal [OSCURATO:PERSONA] al Mandara, e dal verbale di interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] agli inquirenti il 18 febbraio 2018.

4.1. Con riferimento alla anzidetta prova documentale, la motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria, avendo la Corte di appello di Napoli lapidariamente asserito trattarsi di prova rientrante nella categoria del materiale informativo che i giudici della cognizione aveva già valutato e considerato superfluo.

Risulta, però, inevasa la specifica doglianza formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto trattarsi di documentazione di cui era stata autorizzata l'acquisizione a cura degli stessi patrocinatori dell'imputato, ma che non era stata mai rilasciata in copia, e che, pertanto, non era entrata a far parte degli elementi dimostrativi valutati nel corso del giudizio di cognizione.

Su tale specifico punto, la censura difensiva si presenta, dunque, fondata, essendo necessaria una più adeguata illustrazione delle ragioni della declaratoria di inammissibilità.

4.2. Ugualmente l'apparato argonnentativo della ordinanza impugnata presenta una grave incongruenza motivazionale nella parte in cui la richiesta di revisione è stata giudicata manifestamente infondata con riferimento al contenuto del verbale delle dichiarazioni rese il 18 febbraio 2018 all'autorità requirente dal [OSCURATO:PERSONA]: elemento di prova certamente sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa testimonianza aggravata.

Rispetto a tale elemento di conoscenza, la decisione della Corte territoriale appare gravemente inidonea allo scopo, tenuto conto che si tratta di un verbale di dichiarazioni raccolte in epoca successiva al momento della adozione della sentenza di condanna al termine del giudizio di secondo grado e che è obiettivamente generico il richiamo, contenuto nella ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame, alla asserita ininfluenza a fini di prova di quelle propalazioni rispetto alla già verificata attendibilità del propalante [OSCURATO:PERSONA] e al relativo oramai acclarato "progressivo evolversi delle sue dichiarazioni".

Sotto questo aspetto, bisogna prendere atto come la Corte di appello di Roma non abbia fatto buon governo del principio di diritto, espressione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422).

5. Sulla base delle considerazioni innanzi esposte si impone, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di revisione in relazione ai due specifici punti innanzi indicati.

P.Q.M.

Annulla senza l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia irrevocabile del 1° febbraio 2018 con la quale la Corte di appello di Napoli lo aveva condannato, decidendo in sede di rinvio da annullamento della Cassazione, in relazione al reato di cui agli artt. 372 cod. pen. e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto concernente una serie di prove asseritamente nuove, delle quali la gran parte scoperte successivamente alla emissione delle sentenza di condanna ma concernenti dati informativi già considerati superflui dai giudici nei precedenti gradi di giudizio; e la restante parte prove non acquisite, comunque inidonee a superare la forza dimostrativa delle prove sulla base delle quali era stata affermata la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ma analoghi atti sottoscritti dai suoi difensori e procuratori speciali, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione in fase rescindente, formulando una serie di valutazioni circa la inidoneità delle prove nuove a consentire il proscioglimento del prevenuto, verifiche che, invece, andavano riservate alla fase rescissoria: in particolare, per avere la Corte di merito omesso la verifica del contenuto delle due missive indirizzate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], mai acquisite nel corso del processo svoltosi a carico del [OSCURATO:PERSONA]; valorizzato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2018, benché la sentenza oggetto della richiesta di revisione fosse stata emessa sedici giorni prima di quella data; ed ancora, richiamando il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere durante i colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con il detenuto Bidognetti, che sono di sette anni successivi ai fatti oggetto dell'asserita falsa testimonianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 2. Per un corretto inquadramento delle questioni oggetto dell'impugnazione, va evidenziato che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati originariamente contestati i reati di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, favoreggiamento e falsa testimonianza aggravata dall'agevolazione mafiosa, per avere, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato e quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], capo del c.d. 'clan dei casalesi', sfruttato il suo mandato professionale, facendo in più occasioni da tramite tra il dirigente di quel gruppo criminale, all'epoca sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 -bis ord. penit., e gli altri associati. Con la sentenza del 1° febbraio 2018, oggetto della richiesta di riesame oggi in esame, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale e aveva confermato nel resto la medesima pronuncia nella parte relativa alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per gli altri due reati. Con sentenza del 13 febbraio 2020 altra sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la decisione di secondo grado limitatamente al reato associativo, mentre aveva dichiarato inammissibile nel resto il ricorso difensivo confermando la statuizione di condanna con riferimento al reato di falsa testimonianza aggravata, con dichiarazione di irrevocabilità della relativa affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rimettendo al giudice di rinvio la rideterminazione del solo trattamento sanzionatorio. Con tale decisione irrevocabile, dunque, l'imputato era stato condannato per avere concorso, quale sollecitatore, nella commissione della falsa testimonianza da parte di tal [OSCURATO:PERSONA] che, sentito come teste in un processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato per un duplice omicidio commesso nel contesto dell'operatività della organizzazione criminale camorristica capeggiata dal Bidognetti, aveva dichiarato il falso allo scopo di fornire un alibi in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. È con riferimento a tale reato e alla relativa condanna che i difensori del [OSCURATO:PERSONA] avevano formulato una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., segnalando una serie di elementi di prova sopravvenuti o scoperti dopo la condanna, ritenuti idonei, valutati con le prove già considerate, a dimostrare la innocenza del prevenuto. 3. Ciò premesso, va rilevato come il ricorso sia certamente inammissibile per aspecificità ovvero per genericità del suo contenuto nella parte in cui sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento a tutte le prove, asseritamente nuove, diverse dalle due specifiche prove di cui si dirà dettagliatamente nel punto che segue. Ed infatti, in relazione alle prove, di cui ai documenti n. 16, 17 e 18, che nella richiesta di revisione erano state indicate dalla difesa dell'istante come scoperte in epoca successiva, l'odierno ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con la motivazione della ordinanza gravata nella parte in cui la inammissibilità della richiesta era stata motivata in ragione del fatto che si trattava di prove già valutate dai giudici della cognizione nei precedenti gradi di giudizio.Analogamente, nell'atto di impugnazione è stato omesso qualsivoglia riferimento alle prove indicate come nuove perché mai acquisite, diverse dall'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2018, per le quali la Corte di appello aveva formulato il giudizio di manifesta infondatezza della originaria richiesta. 4. Il discorso si pone in maniera differente rispetto alle due ulteriori prove nuove dedotte con la richiesta di revisione, costituite dalle due lettere, rispettivamente datate 7 e 16 novembre 1999, inviate dal [OSCURATO:PERSONA] al Mandara, e dal verbale di interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] agli inquirenti il 18 febbraio 2018. 4.1. Con riferimento alla anzidetta prova documentale, la motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria, avendo la Corte di appello di Napoli lapidariamente asserito trattarsi di prova rientrante nella categoria del materiale informativo che i giudici della cognizione aveva già valutato e considerato superfluo. Risulta, però, inevasa la specifica doglianza formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedotto trattarsi di documentazione di cui era stata autorizzata l'acquisizione a cura degli stessi patrocinatori dell'imputato, ma che non era stata mai rilasciata in copia, e che, pertanto, non era entrata a far parte degli elementi dimostrativi valutati nel corso del giudizio di cognizione. Su tale specifico punto, la censura difensiva si presenta, dunque, fondata, essendo necessaria una più adeguata illustrazione delle ragioni della declaratoria di inammissibilità. 4.2. Ugualmente l'apparato argonnentativo della ordinanza impugnata presenta una grave incongruenza motivazionale nella parte in cui la richiesta di revisione è stata giudicata manifestamente infondata con riferimento al contenuto del verbale delle dichiarazioni rese il 18 febbraio 2018 all'autorità requirente dal [OSCURATO:PERSONA]: elemento di prova certamente sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa testimonianza aggravata. Rispetto a tale elemento di conoscenza, la decisione della Corte territoriale appare gravemente inidonea allo scopo, tenuto conto che si tratta di un verbale di dichiarazioni raccolte in epoca successiva al momento della adozione della sentenza di condanna al termine del giudizio di secondo grado e che è obiettivamente generico il richiamo, contenuto nella ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame, alla asserita ininfluenza a fini di prova di quelle propalazioni rispetto alla già verificata attendibilità del propalante [OSCURATO:PERSONA] e al relativo oramai acclarato "progressivo evolversi delle sue dichiarazioni". Sotto questo aspetto, bisogna prendere atto come la Corte di appello di Roma non abbia fatto buon governo del principio di diritto, espressione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). 5. Sulla base delle considerazioni innanzi esposte si impone, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio di revisione in relazione ai due specifici punti innanzi indicati. P.Q.M. Annulla senza l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appell
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