CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39623/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: `\, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE Sto avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12.10.2020 il GUP del Tribunale dì Firenze, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] vivo - in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti - la pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto: rileva che il GUP ha erroneamente qualificato il fatto ascritto all'imputato in termini di rapina piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone; segnala che l'imputato ha agito con la precisa intenzione di farsi giustizia da sé per il subito furto del cellulare e per il furto perpetrato in danno del suo coinquilino; ripercorre la vicenda alla luce degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento,, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento. In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9,2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Con riguardo, inoltre, alla contestata qualificazione del fatto, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. peri., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, dovendo invece essere esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.108, Antoci; Cass. Pen., 8.1.2018 n. 2.721, Bouaroua). Nel caso di specie, il ricorso propone una diversa qualificazione della vicenda sulla scorta di una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella risultante dagli atti delle indagini preliminari e di cui la sentenza impugnata ha dato correttamente conto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Pi rluigi nfrocca [OSCURATO:PERSONA] rbEi--7-