CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05129/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente GRDI n••4; A N. 7. A R.G.N. 20110/2020 sul ricorso 20110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] 101 presso In RtHrlin dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] anche difensore di sé medesimo; Ud. 14/12/2022 2.022, - ricorrente- Adunanza camerale • ,22, 0 contro • [OSCURATO:PERSONA]; - intimata cchni-c-An7a n 1 RSZZ /9119n rIcll [OSCURATO:PERSONA] P di :Dr1M depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la I ella sentenza n. 1885/90, de! 29 gennaio 9020, de! Tribunale di Roma, che - respingendone gravame avverso la sentenza n. 17943/13, pubblicata il 24 settembre 2015, del Giudice di pace di Roma - ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso cartella di pagamento relativa, a suo dire, ad un verbale* di accertamento di infrazione al codice della strada elevato dall'allora Comune di Roma (poi divenuto [OSCURATO:PERSONA]). 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver basato l'opposizione della cartella sulla inesistenza/nullità della notifica dell'atto presupposto, che - dal contenuto della c:artella ci-ncen I Inrm nnnnnenni-n rii-nntraw eli nnt-Inr irichnt-ifir-nrm in i i n I MIIMI '.1 1J 1.-• M I i I I I I I I V %À SAI 1.0SJ L•n...1 I M l. I I 1.1 I llÀ IM verbale di accertamento di infrazione stradale dell'8 novembre 2006, contrassegnato con il n. 91060069869, del quale non aveva, però, rinvenuto traccia, all'esito dì ricerche rese ancor più complesse dalla circostanza che all'opposta c:artella non era stato allegato alcun documento. 'In subordine, [allora opponente eccepiva la decadenza di cui al comma 154 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre alla violazione dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 e dell'art. 1.7, comma 1 -bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Costituitasi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda di esso [OSCURATO:PERSONA], il giudice di prime cure respingeva [opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, precisando, in sentenza, che l'atto posto a fondamento della n eli rine" n mete-Il-n int-n i-nel-il-t gite-% (e-rn rete3 rrinrinnentni-^ cezhhnrIel t .111 M M I F/41 91.4III M I L. n-• I I t..M 1.1,1 M Li in modo ambiguo, a dire dell'allora opponente, da [OSCURATO:PERSONA]) da un'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma, alla quale si riferivano i dati identificativi (n. 91060069869 dell'8 novembre 2006) che il tenore testuale della cartélia aveva indotto l'opponente a riferire, invece, direttamente al verbale di %.4 \A-A.. mnni-n di i nfrn-7 inn i I I I I S.. I I L%.# S_1 Li L.. 'V [OSCURATO:PERSONA] e-nri ci-rmtimin I. A k.a I Esperito gravame dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a reiterare !e doglianze già formulate in prime cure, eccepiva - identificato, finalmente, l'atto presupposto della cartella, e ciò grazie alle indicazioni contenute nella sentenza appellata - l'esistenza di un giudicato esterno, consistito nell'annullamento délla suddetta ordinanza ingiunzione prefettizia. riò nonostante, i! giudice di seconda istanza respingeva l'appello, sul rilievo della tardività dell'eccezione di giudicato, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto "notiziare dell'esistenza del giudicato a sé favorevole nel processo di primo grado". 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, c:omma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. Nell'evidenziare come sia non solo documentata, ma pure pacifica tra le parti, la circostanza dell'esistenza di un giudicato di annullamento dell'ordinanza ingiunzione, atto presupposto della cartella di pagamento (si tratta della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 46472/09, del 2 luglio 2009), l'odierno ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la sua Ce P t 0 re' uleut.c.se . i\nizy Il IICILLI f LI n; I G.31DLC.311.L.[OSCURATO:PERSONA] Un giudicato esterno può essere non solo eccepita, ma anche rillevata d'ufficio, in ogni stato e grado dei giudizio. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame proposto esso [OSCURATO:PERSONA]. Ferma, infatti, la portata assorbente del primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole, comunque, del fatto che il giudice di appello abbia mancato di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui egli reiterava l'eccezione di decadenza di cui al comma 154 dell'art. 1 della legge '24 dicembre 2007, n. 244, oltre all'errata qualificazione dell'iniziativa da esso assunta in termini rl i rinn nci-7innen nv, H- A 1 7 ez nnn A 1 R) rnrl n rn rht 4.41 %../...21 4.1114... Si 1. I I I MI I 4. M• MEM • I V • 4. È rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 6. In relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. A 1 ci-mi-n i n fniti n i wr‘11-c, ffn r nf-n n 0,11 i n p,- C_ r, Irb:An7 LI • p, -L • [OSCURATO:PERSONA]4 LA.!, [OSCURATO:PERSONA] 4,..4 IJ I V %i %À I I 1 i 1.4 n••• di questa Corte - che "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale conte.staica, me. anche, civale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 gìugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12)85, Rv. 626230-01 analogamente pure (ass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del proc:esso"). A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al ...1-..• .4: geLauiZiv, pirì UUlIG ua ueie °yes ate1JI IO I IDLUZ,311./11e, IO sentenza impugnata va cassata, a norma deil'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giodice di primo grado, e quindi al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché esamini !a domanda ne! contraddittorio anche della parte illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, innanzi al quale l'odierno ricorrente potrà riproporre l'eccezione di giudicato, non essendo la stessa soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 gennaio 2021, n. 48, Rv. 660273-01). TI mc3rIncirrIn (Zie I 11s...A I n eriir.en di —a114%..41 ,...,... nnt-c• 1...4.4FILMIlil i \-4, inoltre, provvederài sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza imn"" nI 't. " ‘..11 • I. • rr`rr'r" •-• V II %A 3, cod. proc. civ., rimettend.o !a causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per l'integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito d