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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15034/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente con il primo motivo sono volte a sollecitare una differente e nuova valutazione del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità; ritenuto in particolare che risulta coerentemente motivata l'attendibilità della persona offesa alla stregua dei riscontri offerti dalle corrispondenze somatiche riferite prima del riconoscimento rispetto al dato discordante ritenuto recessivo della pronuncia, suscettibile di apprezzamenti anche erronei tali perciò da non inficiare nel complesso l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, a fronte della corrispondenza degli altri elementi (dati somatici e abbigliamento); ritenuto che anche il secondo motivo in merito all'applicazione della recidiva è inammissibile essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta pericolosità dell'imputato; ritenuto che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], volta a contestare l'inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei motivi di impugnazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente con il primo motivo sono volte a sollecitare una differente e nuova valutazione del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità; ritenuto in particolare che risulta coerentemente motivata l'attendibilità della persona offesa alla stregua dei riscontri offerti dalle corrispondenze somatiche riferite prima del riconoscimento rispetto al dato discordante ritenuto recessivo della pronuncia, suscettibile di apprezzamenti anche erronei tali perciò da non inficiare nel complesso l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, a fronte della corrispondenza degli altri elementi (dati somatici e abbigliamento); ritenuto che anche il secondo motivo in merito all'applicazione della recidiva è inammissibile essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta pericolosità dell'imputato; ritenuto che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], volta a contestare l'inammissibilità del ricorso, è meramente reiterativa delle stesse censure articolate nei motivi di impugnazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis
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