CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25121-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in LIQUIDAZIONE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamentWavverso la sentenza n. 813/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso ed affermare la competenza del Tribunale di Civitavecchia; osserva quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, recante n. 813 del 28/07/2021, che ha dichiarato la competenza (o, meglio, giurisdizione) arbitrale in relazione a controversia insorta con la [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto domanda di pagamento dei canoni di affitto di ramo d'azienda, sulla base del contratto intercorso tra le due dette società. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritture difensive, ai sensi dell'art. 47, comma 5, cod. proc. civ., nelle quali ha ribadito la sussistenza della competenza arbitrale e ha evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo non era provvista dell'autorizzazione del giudice delegato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. Il Pubblico Ministero ha reso le sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che sia affermata la competenza del Tribunale di Civitavecchia a conoscere della controversia. In via pregiudiziale deve essere esaminata la questione relativa alla mancanza di autorizzazione, da parte del giudice delegato, alla proposizione del ricorso per cassazione. La questione, posta dalla resistente [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l. non merita favorevole seguito, in quanto la giurisprudenza di questa Corte afferma Ric. 2021 n. 25121 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- che (Cass. n. 26646 del 22/10/2018 Rv. 651306 - 01): «Le azioni giudkiali promosse dall'imprenditore sen_za l'autoriva.zione del giudice delegato, nel corso della procedura di concordato preventivo, non costituiscono di per sé atti di straordinaria amministrane, tali da giustificare senz'altro la revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 1.fall, dovendo il tribunale valutare caso per caso la .specifica finalità che l'atto posto in essere risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori.». Nella specie è indubbio che l'atto posto in essere, ossia il ricorso per cassazione, è un atto favorevole alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo e non necessitante, pertanto, di autorizzazione da parte del giudice. L'argomentazione difensiva della [OSCURATO:SOCIETA]. è, quindi, sul punto, del tutto carente di specificità, in quanto presuppone una generalizzata necessità dell'autorizzazione preventiva del giudice all'instaurazione della lite, il che non è dato ravvisare nel sistema della legge fallimentare. Deve, inoltre, rilevarsi che l'autorizzazione risulta essere stata chiesta al giudice, come da documentazione versata in atti di causa (in ambito telematico) dalla ricorrente e il giudice risulta avere apposto il visto sulla richiesta dei commissari. Il ricorso per regolamento di competenza può essere utilmente scrutinato. La sentenza del Tribunale di Civitavecchia ha fondato la dichiarazione di devoluzione della controversia in arbitri sulla clausola compromissoria nel contratto di affitto di ramo d'azienda (art. 9), secondo la quale «...le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente alla validità ed interpretckione del presente contratto saranno deferite alla decisione di un [OSCURATO:PERSONA] costituito da tre membri ...». Ciò posto, l'assunto della società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e in concordato preventivo, ricorrente per regolamento di competenza, è Ric. 2021 n. 25121 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -3- fondato in quanto la clausola di devoluzione in arbitri si riferisce alla validità e all'interpretazione del contratto e non anche alle controversie insorte nella fase di esecuzione (si veda in tema la motivazione offerta da Cass. n. 01213 del 18/01/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata) e, comunque, nel caso di dubbio sulla portata della clausola arbitrale, deve preferirsi l'opzione interpretativa che ne restringe l'ambito alle questioni relative a quelle espressamente contemplate (appunto validità e interpretazione del contratto, di affitto di azienda nel caso di specie), dovendosi nel dubbio privilegiare la giurisdizione statuale in luogo di quella arbitrale. Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e dichiararsi la competenza del Tribunale di Civitavecchia a conoscere della controversia tra [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese di lite seguono la soccombenza della controricorrente e sono liquidate come in dispositivo. L'impugnazione è stata accolta e, pertanto, non vi è luogo a statuizione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n