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CNELVerbale IntegrativoSezione ChimiciDecisione del 27 luglio 2026
CNEL n. B254/2026
Testo integrale del provvedimento
1
ACCORDO FRA LE PARTI STIPULANTI IL CCNL ENERGIA E PETROLIO
16.04.2025 AI FINI DELL’INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI
PRECISAZIONE NELLA PARTE X “PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
(di seguito individuato per brevità come: l’”Accordo”)
Addì, 27-07-2026.
Tra le Parti Stipulanti di seguito elencate:
Confindustria Energia, parte stipulante del CCNL Energia e Petrolio 16.04.2025 (di seguito
individuato per brevità come il “CCNL”) e rappresentata in r apporto alla definizione del
presente Accordo dal Direttore Generale d ella Federazione Modestino Colarusso assistito
da Vittorio Paolo Desiati e Paolo Paluzzi.
e
la Filctem Cgil, parte stipulante del CCNL e rappresentata in r apporto alla definizione del
presente Accordo dal Segretario Generale Marco Falcinelli.
la Femca Cisl, parte stipulante del CCNL e rappresentata in r apporto alla definizione del
presente Accordo dal Segretario Generale Sebastiano Tripoli.
la Uiltec Uil, parte stipulante del CCNL e rappresentata in r apporto alla definizione del
presente Accordo dal Segretario Generale Daniela Piras.
ciascuna di esse da intendersi in rapporto della definizione del presente Accordo come:
- validamente agente in proprio , ciascuna secondo i propri rispettivi , indipendenti ed
autonomi titoli e mandati di rappresentanza;
- ricompresa congiuntamente alle altre Parti Stipulanti del presente Accordo nel
novero delle “Parti Stipulanti” del medesimo, fermi restando i rispettivi, indipendenti
ed autonomi titoli e mandati di rappresentanza propri di ciascuna Parte Stipulante;
viene convenuto che la Parte X “Previdenza Complementare” del CCNL a far data dalla
stipula del presente Accordo risulta essere formulata ad ogni fine di interpretazione ed
applicazione del CCN nei termini che vengono riportati a seguire.
2
=0=0=0=0=0=0=
Parte X
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Normativa
Si richiamano gli accordi nazionali, lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni
regolamentari (cfr. Allegati).
Le Parti concordano sull’opportunità di consenti re ai dipendenti l’iscrizione a Fondenergia
a partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla
previdenza complementare.
Ai lavoratori assunti dovrà essere consegnata l’apposita modulistica ai fini dell’adesione alla
previdenza complementare che dovrà essere riconsegnata con l’accettazione o meno
dell’iscrizione.
Contribuzioni dovute a Fondi di previdenza complementare
Dal 1 gennaio 2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima
occupazione antecedente il 29 aprile 1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto
maturando sarà pari al 100%.
Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono
fissate nelle seguenti misure:
A carico azienda A carico lavoratore
Dal 1 luglio 2020, per gli assunti
con anzianità contributiva INPS
ante 1.01.1996
2,725% 2%
Dal 1 luglio 2020, per gli assunti
con anzianità contributiva INPS
post 31.12.1995
2,775% 2%
Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si
applicheranno rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a
carico aziendale già applicata.
È esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia
eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati.
3
L’obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali
trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei
lavoratori iscritti a Fondenergia e finché permane l’iscrizione a tale Fondo.
Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il
lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da Fondenergia, che
risulta intesa quale forma pensionistica contrattuale di riferimento.
Con riferimento all’accordo sindacale 18 febbraio 1998 nel quale si prevedeva una quota
di iscrizione al fondo di previdenza complementare pari a 30.000 lire per ciascun iscritto in
ragione di 23.000 l ire da parte dell’azienda e 7.000 lire da parte del lavoratore, le Parti
convengono di arrotondare le quote di iscrizione a 15,00 euro complessive, di cui 12,00 a
carico delle aziende e 3,00 euro a carico dell’aderente. Ciò al solo fine di agevolare la
contabilità amministrativa del fondo stesso.
=0=0=0=0=0=0=
Le Parti Stipulanti si danno altresì atto che l’Allegato 1 “Protocollo sulla previdenza
complementare, Lettera di impegno fra le Parti” e l’Appendice “Fondenergia-Fondo
Pensione Complementare per i lavoratori del settore energia” acclusi al CCNL in materia
della previdenza Complementare vengono rispettivamente intesi come confermati nella
loro formulazione, fatta salva ogni previsione in essi contenuta che fosse da intendersi
automaticamente superata od aggiornata in ragione della normativa di volta in volta
specificamente applicabile ad essa.
Le Parti Stipulanti convengono che il presente Accordo costituisce a decorrere dalla data
della sua stipula parte integrante e sostanziale del CCNL.
In ragione di quanto precede, il presente Accordo dovrà essere in particolar modo inteso a
decorrere dalla suddetta data come pienamente ed esclusivamente rappresentativo della
formulazione delle Parte X “Previdenza Complementare” del CCNL, tanto nella sua
versione di distribuzione stampata quanto nella versione di tipo digitale.
Le Parti Stipulanti convengono ciascuno per il proprio ambito e titolarità di rappresentanza
che la definizione del presente Accordo non è da intendersi in alcun come idonea ad
introdurre effetti modificativi, limitativi o sospensivi di qualsivoglia previsione del CCNL ad
eccezione di quanto definito in relazione alla Parte X “Previdenza Complementare” del
medesimo.
Le Parti Stipulanti si impegnano ciascuna in base al il proprio rispettivo ambito di titolarità
e rappresentanza a promuovere nel modo più tempestivo possibile la più ampia diffusione
e conoscenza del presente Accordo fra le Aziende ed i lavoratori del settore Energia e
Petrolio.
4
Confindustria Energia procederà al depos ito del presente accordo presso l’Archivio dei
contratti collettivi di lavoro del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro,
secondo i temini previsti dall’art. 4 del protocollo CNEL-Parti sociali 24-01-2018.
f.to Confindustria Energia f.to Filctem Cgil
f.to Femca Cisl
f.to Uiltec Uil
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