Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43550/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00CQ5FM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 12/03/2021, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Firenze del 29/01/2013, confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte contestate ai capi a) e b) riqualificati i fatti quali ipotesi di ricettazione e rideterminava il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione degli art. 110,43 e 648 c.p.

Rileva che i giudici di merito avevano fondato l'affermazione della responsabilità del ricorrente unicamente in ragione della detenzione materiale della res furtiva e, per altro verso, non avevano considerato che l'imputato t legittimo proprietario dell'autovettura Mercedes 420 L ben poteva avere la disponibilità della somma di euro 400,00, dato questo che non poteva, quindi, avere alcun valore indiziario.

2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) c.p.p., violazione degli art. 507 e 603 c.p.p.

Osserva che i giudici di primo e di secondo grado avevano disatteso la richiesta di audizione del teste Nardi ritenuto incompatibile a rivestire la qualità di testimone essendo concorso nel reato presuppostoinon considerando che l' art. 197 c.p.p. stabilisce V incompatibilità a rivestire la qualità di testimone per i soggetti indagati o imputati nel medesimo processo ovvero in processi connessi o collegati/mentre nel caso in esame il predetto teste non era né imputato nel presente procedimento né in altro procedimento connesso o collegato né era stato sentito in sede di indagini.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 712 c.p.

Assume che la corte di appello con argomentazioni meramente apodittiche aveva escluso la possibilità di qualificare la condotta contestata in termini di incauto acquisto.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 99 comma 4 c.p.

Rileva che la corte di appello aveva confermato la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 omettendo di motivare sul punto e non considerando che nel caso in esame l'imputato non era stato dichiarato recidivo e, quindi, il giudice avrebbe dovuto distinguere la tipologia di recidiva e motivare l'aumento di pena.

2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 62 bis c.p.

Assume che la corte di appello non aveva preso in esame la specifica censura formulata sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono del tutto generici e, comunque, manifestamente infondati.

Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte di ricettazione contestate valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti quali il fatto che i beni rubati erano stati trovati nascosti sotto la plancia dell'auto dell'imputato e la assoluta inverosimiglianza della tesi del ricorrente di essere ignaro delle presenza della "ingente refurtiva occultata ali' interno delle calze sotto la plancia del veicolo".

In tal modo i giudici di merito si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

H, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914).

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte di ricettazione contestate le censure formulate con il primo ed il terzo motivo, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e„ quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

I giudici hanno correttamente argomentato in ordine all' incompatibilità con l'ufficio di testimone del Nardi implicato nel reato presupposto, prevista dall'art. 197 lett. a) cod. proc. pen. laddove sul punto la difesa solleva questioni del tutto generiche e, peraltro, prive di riscontro alcuno apparendo sul punto il motivo privo del requisito di c.d. autosufficienza.

4. Il quarto motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è da ritenere inammissibile in quanto attiene a profili in fatto non previamente adeguatamente dedotti con l'atto di appello con il quale l'imputato si è limitato a formulare delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche circa la applicabilità dell'istituto della recidiva.

Va ricordato, del resto, che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017 Ud. (dep. 03/08/2017 ) Rv. 270799 - 01

5. L' ultimo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti nonchè i numerosi precedenti penali dell'imputato.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è immune da censure.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00CQ5FM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 12/03/2021, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Firenze del 29/01/2013, confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte contestate ai capi a) e b) riqualificati i fatti quali ipotesi di ricettazione e rideterminava il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo difensore di fiducia formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione degli art. 110,43 e 648 c.p. Rileva che i giudici di merito avevano fondato l'affermazione della responsabilità del ricorrente unicamente in ragione della detenzione materiale della res furtiva e, per altro verso, non avevano considerato che l'imputato t legittimo proprietario dell'autovettura Mercedes 420 L ben poteva avere la disponibilità della somma di euro 400,00, dato questo che non poteva, quindi, avere alcun valore indiziario. 2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) c.p.p., violazione degli art. 507 e 603 c.p.p. Osserva che i giudici di primo e di secondo grado avevano disatteso la richiesta di audizione del teste Nardi ritenuto incompatibile a rivestire la qualità di testimone essendo concorso nel reato presuppostoinon considerando che l' art. 197 c.p.p. stabilisce V incompatibilità a rivestire la qualità di testimone per i soggetti indagati o imputati nel medesimo processo ovvero in processi connessi o collegati/mentre nel caso in esame il predetto teste non era né imputato nel presente procedimento né in altro procedimento connesso o collegato né era stato sentito in sede di indagini. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 712 c.p. Assume che la corte di appello con argomentazioni meramente apodittiche aveva escluso la possibilità di qualificare la condotta contestata in termini di incauto acquisto. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 99 comma 4 c.p. Rileva che la corte di appello aveva confermato la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 omettendo di motivare sul punto e non considerando che nel caso in esame l'imputato non era stato dichiarato recidivo e, quindi, il giudice avrebbe dovuto distinguere la tipologia di recidiva e motivare l'aumento di pena. 2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione dell'art. 62 bis c.p. Assume che la corte di appello non aveva preso in esame la specifica censura formulata sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono del tutto generici e, comunque, manifestamente infondati. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente in ordine alle condotte di ricettazione contestate valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti quali il fatto che i beni rubati erano stati trovati nascosti sotto la plancia dell'auto dell'imputato e la assoluta inverosimiglianza della tesi del ricorrente di essere ignaro delle presenza della "ingente refurtiva occultata ali' interno delle calze sotto la plancia del veicolo". In tal modo i giudici di merito si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. H, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte di ricettazione contestate le censure formulate con il primo ed il terzo motivo, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e„ quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. I giudici hanno correttamente argomentato in ordine all' incompatibilità con l'ufficio di testimone del Nardi implicato nel reato presupposto, prevista dall'art. 197 lett. a) cod. proc. pen. laddove sul punto la difesa solleva questioni del tutto generiche e, peraltro, prive di riscontro alcuno apparendo sul punto il motivo privo del requisito di c.d. autosufficienza. 4. Il quarto motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è da ritenere inammissibile in quanto attiene a profili in fatto non previamente adeguatamente dedotti con l'atto di appello con il quale l'imputato si è limitato a formulare delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche circa la applicabilità dell'istituto della recidiva. Va ricordato, del resto, che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017 Ud. (dep. 03/08/2017 ) Rv. 270799 - 01 5. L' ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti nonchè i numerosi precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è immune da censure. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 43550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris