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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43581/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1987 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'Il giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, come da conclusioni scritte già depositate; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Brindisi in parziale accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la gravità indiziaria ascritta al suddetto quanto concorso nel riciclaggio descritto al capo 10 della imputazione provvisoria, mantenendo ferma la misura della custodia in carcere applicata al Sinisi per gli altri fatti allo stesso contestati.

In particolare, la misura è stata confermata per la partecipazione, in posizione apicale, all'associazione ex art 416 cod. pen. di cui al capo 1 (finalizzata alla realizzazione di più reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazioni di autoveicoli) nonchè per il concorso nella detenzione delle armi di cui al capo 12 della rubrica. 2.Propone ricorso il difensore del Sinisi e lamenta violazione di legge, travisamento probatorio e vizio di motivazione avuto riguardo : - alla gravità indiziaria riferita alla imputazione associativa, considerato che la posizione, peraltro di vertice e direzione, ascritta al ricorrente risulta argomentata senza fare cenno a condotte immediatamente riferibili al Sinisi, all'epoca peraltro ristretto in carcere, ma a contegni del tutto autonomi ascritti ad altri coindagati, anche questi ritenuti sodali, trascurando le indicazioni difensive giustificative esposte a sostegno dei momenti di contatto con il Sirena ed entrando in immediata contraddizione logica nella parte in cui lo stesso Tribunale ha escluso, per tutti gli indagati, l'ipotesi del riciclaggio, condotta che costituiva il nucleo fondante dell'asserito programma associativo; -alla gravità indiziaria riferita alla detenzione dell'arma da guerra (un fucile kalashnikov) di cui al capo 12, fondata su una lettura parcellizzata ed erronea delle conversazioni intercettate all'uopo richiamate; -all'esclusiva adeguatezza della misura applicata, non adeguatamente argomentata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.11 provvedimento impugnato non merita, all'evidenza, censura alcuna in relazione al giudizio speso nel confermare la gravità indiziaria riferita alla contestata partecipazione associativa di cui al capo 1) della rubrica.

La relativa contestazione trova, infatti, puntuale conforto nei riferimenti operati alle conversazioni intercettate, richiamate dal Tribunale, dalle quali emerge che il Sinisi, tramite la madre, dirigeva dal carcere il sodalizio di riferimento venendo costantemente informato dei furti operati, della destinazione delle vetture, dei dissidi insorti tra i sodali, percependo i proventi della relativa attività.

Per quanto sintetiche nel relativo argomentare, tali indicazioni argomentative, oltre che immuni a vizi prospettabili in questa sede, risultano integralmente pretermesse dai rilievi critici esposti con il ricorso, finendo per consolidarne il portato cautelare, di certo non messo in discussione dall'inadeguato riferimento operato alle delucidazioni offerte dall'indagato in sede di interrogatorio, all'evidenza contraddette dal tenore oggettivo delle emergenze tratte dalle citate tali captazioni.Va inoltre rimarcato che il rilievo logico inerente il peso che andrebbe ascritto alla negata gravità del concorso nel riciclaggio di cui al capo 10) rispetto alla configurabilità del reato associativo, a tacer d'altro, è genericamente dedotto.

Il ricorso infatti è apodittico nel ritenere che la relativa motivazione, peraltro strettamente legata a profili probatori inerenti gli elementi individualizzanti dell'addotto concorso nel reato contestato, nel caso possa incidere sul resto delle considerazioni dirette a conclamare la configurabilità in sé dell'associazione; tema che il ricorso si limita a denunziare, lasciando inammissibilmente alla Corte il compito di svilupparne il portato sul piano logico-giuridico. 2.

A conclusioni non diverse si perviene in relazione alla gravità indiziaria riferita alla detenzione dell'arma da guerra descritta al capo 12).

Il ricorso si risolve in una lettura alternativa del dato intercettato, inidonea ad inficiare la logicità della semantica probatoria previlegiata dal Tribunale (avuto riguardo al progressivo n. 720); lettura peraltro connotata da toni di estrema genericità nell'affrontare il portato del colloquio intercettato (progr. 771) dal quale emerge con evidente intellegibilità l'immediato interesse del ricorrente avuto riguardo alle armi oggetto del colloquio, prese in considerazione dalla relativa contestazione.

3. Quanto alla adeguatezza della misura, il ricorso è del tutto aspecifico rispetto alla, peraltro immediata, argomentazione spesa dal Tribunale in ordine all'essenzialità della misura custodiale di maggior rigore, considerato che le condotte in contestazione, implementate, nella pericolosità riferita al ricorrente, dal ruolo di vertice e direzione svolto all'interno dell'associazione dal Sinisi, sono state consumate mentre il ricorrente si trovava ristretto in carcere, sintomo inequivoco della inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva rispetto alla possibilità di neutralizzare il rischio di reiterazione riscontrato, per altri versi adeguatamente confermato dal nutrito curriculum criminale del Sinisi, descritto con puntuale linearità (pag. 7) dall'ordinanza censurata.

4. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 12/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1987 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'Il giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, come da conclusioni scritte già depositate; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Brindisi in parziale accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la gravità indiziaria ascritta al suddetto quanto concorso nel riciclaggio descritto al capo 10 della imputazione provvisoria, mantenendo ferma la misura della custodia in carcere applicata al Sinisi per gli altri fatti allo stesso contestati. In particolare, la misura è stata confermata per la partecipazione, in posizione apicale, all'associazione ex art 416 cod. pen. di cui al capo 1 (finalizzata alla realizzazione di più reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazioni di autoveicoli) nonchè per il concorso nella detenzione delle armi di cui al capo 12 della rubrica. 2.Propone ricorso il difensore del Sinisi e lamenta violazione di legge, travisamento probatorio e vizio di motivazione avuto riguardo : - alla gravità indiziaria riferita alla imputazione associativa, considerato che la posizione, peraltro di vertice e direzione, ascritta al ricorrente risulta argomentata senza fare cenno a condotte immediatamente riferibili al Sinisi, all'epoca peraltro ristretto in carcere, ma a contegni del tutto autonomi ascritti ad altri coindagati, anche questi ritenuti sodali, trascurando le indicazioni difensive giustificative esposte a sostegno dei momenti di contatto con il Sirena ed entrando in immediata contraddizione logica nella parte in cui lo stesso Tribunale ha escluso, per tutti gli indagati, l'ipotesi del riciclaggio, condotta che costituiva il nucleo fondante dell'asserito programma associativo; -alla gravità indiziaria riferita alla detenzione dell'arma da guerra (un fucile kalashnikov) di cui al capo 12, fondata su una lettura parcellizzata ed erronea delle conversazioni intercettate all'uopo richiamate; -all'esclusiva adeguatezza della misura applicata, non adeguatamente argomentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.11 provvedimento impugnato non merita, all'evidenza, censura alcuna in relazione al giudizio speso nel confermare la gravità indiziaria riferita alla contestata partecipazione associativa di cui al capo 1) della rubrica. La relativa contestazione trova, infatti, puntuale conforto nei riferimenti operati alle conversazioni intercettate, richiamate dal Tribunale, dalle quali emerge che il Sinisi, tramite la madre, dirigeva dal carcere il sodalizio di riferimento venendo costantemente informato dei furti operati, della destinazione delle vetture, dei dissidi insorti tra i sodali, percependo i proventi della relativa attività. Per quanto sintetiche nel relativo argomentare, tali indicazioni argomentative, oltre che immuni a vizi prospettabili in questa sede, risultano integralmente pretermesse dai rilievi critici esposti con il ricorso, finendo per consolidarne il portato cautelare, di certo non messo in discussione dall'inadeguato riferimento operato alle delucidazioni offerte dall'indagato in sede di interrogatorio, all'evidenza contraddette dal tenore oggettivo delle emergenze tratte dalle citate tali captazioni.Va inoltre rimarcato che il rilievo logico inerente il peso che andrebbe ascritto alla negata gravità del concorso nel riciclaggio di cui al capo 10) rispetto alla configurabilità del reato associativo, a tacer d'altro, è genericamente dedotto. Il ricorso infatti è apodittico nel ritenere che la relativa motivazione, peraltro strettamente legata a profili probatori inerenti gli elementi individualizzanti dell'addotto concorso nel reato contestato, nel caso possa incidere sul resto delle considerazioni dirette a conclamare la configurabilità in sé dell'associazione; tema che il ricorso si limita a denunziare, lasciando inammissibilmente alla Corte il compito di svilupparne il portato sul piano logico-giuridico. 2. A conclusioni non diverse si perviene in relazione alla gravità indiziaria riferita alla detenzione dell'arma da guerra descritta al capo 12). Il ricorso si risolve in una lettura alternativa del dato intercettato, inidonea ad inficiare la logicità della semantica probatoria previlegiata dal Tribunale (avuto riguardo al progressivo n. 720); lettura peraltro connotata da toni di estrema genericità nell'affrontare il portato del colloquio intercettato (progr. 771) dal quale emerge con evidente intellegibilità l'immediato interesse del ricorrente avuto riguardo alle armi oggetto del colloquio, prese in considerazione dalla relativa contestazione. 3. Quanto alla adeguatezza della misura, il ricorso è del tutto aspecifico rispetto alla, peraltro immediata, argomentazione spesa dal Tribunale in ordine all'essenzialità della misura custodiale di maggior rigore, considerato che le condotte in contestazione, implementate, nella pericolosità riferita al ricorrente, dal ruolo di vertice e direzione svolto all'interno dell'associazione dal Sinisi, sono state consumate mentre il ricorrente si trovava ristretto in carcere, sintomo inequivoco della inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva rispetto alla possibilità di neutralizzare il rischio di reiterazione riscontrato, per altri versi adeguatamente confermato dal nutrito curriculum criminale del Sinisi, descritto con puntuale linearità (pag. 7) dall'ordinanza censurata. 4. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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