CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28297/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale,; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, in relazione all'imputazione provvisoria relativa ad una pluralità di reati ex art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere il medesimo ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi. 3. Con il primo si duole della falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. Lamenta che il giudice del riesame non provvedendo all'invocata riqualificazione si è limitato a passare in rassegna le contestazioni, ritenendo confermati i fatti ascritti sulla base delle dichiarazioni degli assuntori, ancorché del tutto generiche e comunque dimostrative di fatti di lieve entità, in quanto riferibili ad acquisti di stupefacente per il corrispettivo di dieci-venti euro. Anche il sequestro della sostanza acquistata da [OSCURATO:PERSONA], la cui cessione da parte di Berlingiere è descritta al capo 64), è significativa ai fini della qualificazione del reato, trattandosi di gr. 0,28 di cocaina, rispetto alla quale non è stato effettuato alcun accertamento sulla consistenza del principio attivo, ciò comportando l'impossibilità di affermarne la capacità drogante e di conseguenza la stessa offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Peraltro, le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato Berlingiere come cedente, appaiono generiche e non suffragate da credibilità, avendo il medesimo affermato che lo stupefacente di cui al capo 70) gli era stato venduto da [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dallo stesso Tribunale del riesame che, con altra ordinanza, ha rilevato come al momento della presunta cessione Bevilacqua fosse detenuto in carcere. D'altro canto, le contestazioni, ricomprendenti gli anni 2017-2018, appaiono formulate in termini talmente generici da impedire la stessa difesa dell'indagato, mentre l'assenza dell'accertamento sul principio attivo della sostanza asseritamente ceduta genera un vuoto ricostruttivo, non colmabile, sulla materialità dei fatti. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Ricorda che a Berlingiere non è stato contestato il reato associativo, oggetto dell'indagine, sicché la motivazione sulla sussistenza della pericolosità di reiterazione del reato non può fondarsi, come invece è fondata, sull'appartenenza ad una rete di spaccio e sulla sua possibilità di riorganizzare l'attività. Le argomentazioni offerte dal giudice del riesame non rappresentano l'effettiva sussistenza di utili condizioni per la reiterazione del reato, contraddicendo così la giurisprudenza di legittimità che richiede che la prognosi si basi su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento di adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. Osserva che, inoltre, le condotte contestate si collocano temporalmente ad anni di distanza dall'applicazione della misura, il che impone una rigorosa motivazione, deponendo il lungo periodo trascorso dalla commissione dei reati per l'inesistenza di occasioni prossime favorevoli alla loro reiterazione, tanto più che non vengono segnalati rapporti con il mondo criminale e quello del narcotraffico. Ricorda che la misura carceraria deve costituire extrema ratio, mentre la sua applicazione, nel caso di specie, appare inadeguatamente motivata. 5. Con il terzo motivo lamenta la falsa applicazione del disposto dell'art. 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, non avendo il giudice del riesame svolto alcuna valutazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive di quella imposta, senza considerare che, con riferimento ai capi 63) ed 83) le condotte di spaccio contestate, sono state poste in essere all'interno dell'abitazione dell'indagato, il che dimostra l'inconsistenza dell'affermazione secondo cui una maggiore libertà di movimento consentirebbe all'indagato di riallacciare rapporti con la rete di spaccio. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 7 d.l. 137/2020, il Procuratore generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Prima di affrontare le doglianze proposte è utile ricordare, sul piano generale, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argonnentativo. 3. Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale per il riesame, seppure stringatamente, individua i gravi indizi di reità per ciascuno dei delitti provvisoriamente contestati all'indagato, osservando che il medesimo è stato indicato come cedente dagli acquirenti della sostanza, riconosciuto fotograficamente dagli assuntori, o ripreso dalle telecamere. Rispetto alla ricostruzione contenuta nell'ordinanza il ricorrente si limita a mere considerazioni che non intaccano il tessuto motivazionale.4. La censura inerente alla qualificazione dei reati nella fattispecie c.d. lieve C/ij yv,traltb G.A4A-A-daiy• eeszrb ~ìmt n.,;-e;ivo IR (.4 zl_snrautt, tIst non appare proposta in sede di riesame, non essendo stata neppure enunciata fra i motivi proposti dall'indagato, che non produce né l'istanza, né le eventuali successive memorie, ciò precludendo a questa Corte la trattazione della questione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito. (Sez. 5, Sentenza n. 3560 del 10/12/2013, dep. 23/01/2014, Palnnas, Rv. 258553; Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). 5. Il secondo motivo è, invece, fondato. Deve ricordarsi che "In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (Sez. 1 , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Ed invero "È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. ex multis tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242). Si è evidenziato, in particolare, che la novella legislativa del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avendo rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017, non massimata). 6. La valutazione della distanza temporale fra i fatti -collocati nel periodo 2017-2018- e l'emissione della misura in data 15 ottobre 2021 è stata completamente omessa dal giudice del riesame, ma si rivela di particolare importanza anche a fronte della produzione del certificato del casellario giudiziale, recante la data del 25 giugno 2020 [allegato al ricorso sub 6)]. 7. L'accoglimento del secondo motivo assorbe la terza doglianza. 8. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te