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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23141/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e/o per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 dicembre 2024, avente ad oggetto somme di danaro, una società ed un capannone, in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto insussistente il reato di malversazione kyt, di erogazioni pubbliche e mancanza del fumus commissi delicti dei reati contestati.

3. Si rileva che, con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro mille, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e/o per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 dicembre 2024, avente ad oggetto somme di danaro, una società ed un capannone, in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto insussistente il reato di malversazione kyt, di erogazioni pubbliche e mancanza del fumus commissi delicti dei reati contestati. 3. Si rileva che, con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro mille, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 23141/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris