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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23374/2026

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nte-controLo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 63 in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1124/2021depositata il 21/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la deliberazione adottata il 19.7.2018dall’assemblea del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 63, Siracusa, chiedendonel’annullamento.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che la deliberazioneimpugnata (con cui l’assemblea aveva revocato la propria precedentedeliberazione del 21.6.2018, relativa alla nomina dell’amministratore delcondominio) fosse stata adottata senza la maggioranza qualificata (deicondòmini) prevista dall’art. 1136, comma 4, c.c.; condannò pertanto ilconvenuto Condominio alla refusione delle spese processuali, liquidate incomplessivi euro 2.700,00, di cui euro 100,00 per spese vive, oltre agliaccessori di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione, dolendosi dellaliquidazione delle spese processuali, effettuata, a parer suo, in violazione,sotto diversi aspetti, del D.M. n. 55 del 2014, nonché erronea in relazionealle spese vive riconosciute.Costituitosi il Condominio, ha proposto appello incidentale.La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello incidentale ed haaccolto solo parzialmente quello principale, in relazione ad euro 25,00 permarca da bollo non conteggiate in primo grado, compensando le spese delgrado di appello in virtù della soccombenza reciproca tra le parti.In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto pienamente legittima laliquidazione dei compensi effettuata, in primo grado, in base al minimoprevisto dalle tariffe, nonché corretto l’importo complessivo determinato dalTribunale, poiché congruo, in relazione al valore della controversia; valoreche, secondo la suddetta Corte, non poteva considerarsi “indeterminato”,bensì parametrato al compenso annuo dell’amministratore, per cui a talescaglione di riferimento doveva rapportarsi anche l’importo del contributounificato da riconoscersi.3.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania GiuseppeCastagnino propone ricorso sulla base di otto motivi.Rimane intimato il Condominio.Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dell’erronea applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c. e seguenti,nonché degli artt. 5.6 e 21, commi 6 e 7, del D.M. n. 55 del 2014, in quantola Corte territoriale, in violazione anche ai principi giurisprudenziali inmateria di determinazione del valore della controversia relativaall’impugnazione di delibere assembleari, ha determinato il valore dellacausa di primo grado nella misura del compenso annuo spettanteall’amministratore, invece di riconoscerle, come avrebbe dovutocorrettamente fare, valore indeterminabile.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte, ha affermato che è indeterminabile il valore delladomanda avente per oggetto la nullità di una delibera dell'assembleacondominiale per violazione di legge (nel caso specifico per omessaindicazione nell'ordine del giorno di quanto deliberato dall'assemblea inordine a diverse problematiche condominiali), perché il petitum non è postoin relazione al valore di una specifica domanda economicamentedeterminabile . (Cass. n. 536/2016).Con successive decisioni si è poi precisato il principio dell’effettocaducatorio unitario della sentenza che dichiara la nullità della deliberaassembleare impugnata.In particolare, la domanda di impugnazione di delibera assembleareintrodotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore dellacausa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità delrapporto parziale che lega l'attore al condominio (Cass. Sez. 2, n. 19250del 7/10/2021) e, dunque, alla somma di denaro pari al dannoingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente impostadel condomino impugnante (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15434 del 20/07/2020),ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione, per cuiNumero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato(Cass. n. Sez. 2, n. 9068 del 21/03/2022).Ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnatanon abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, ladomanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, nonavendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di esserequantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subitoovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (Cass. 20 luglio 2020,n. 15434, richiamata in motivazione da Cass. 9068/2022).Da ciò può trarsi la conclusione che, ove l'azione di annullamento di unadelibera assembleare sia stata proposta (come nel caso in esame) al soloscopo di porre, per un vizio formale, la stessa nel nulla, la determinazionedel valore della causa, che non può basarsi sulla spesa che l’attore deducacome a lui indebitamente imposta, impone che si abbia riguardo all’oggettodiretto della delibera di cui si chiede l’annullamento (attinente, nel caso dispecie, alla revoca dell’amministratore di condominio), senza potersiancorare all’importo della spesa (annuale) del compensodell’amministratore, che sarebbe gravato sul complesso dei condomini, ovequest’ultimo non fosse stato revocato (recuperando, il giudicante, taliimporti, dalla delibera di nomina, agli atti di causa).

Pertanto, proprio inconsiderazione dell’oggetto diretto, complessivo, della delibera sottopostaall’esame della Corte distrettuale, la causa era da ritenersi di valoreindeterminabile, con applicazione del relativo scaglione di riferimento.2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di tutti isuccessivi.3.

La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ed il giudizio è rinviato alla stessaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, la quale tornerà adesaminare il merito dell’appello, basandosi sul valore indeterminabile dellacausa oggetto del giudizio.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controLo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 63 in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1124/2021depositata il 21/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la deliberazione adottata il 19.7.2018dall’assemblea del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 63, Siracusa, chiedendonel’annullamento.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo che la deliberazioneimpugnata (con cui l’assemblea aveva revocato la propria precedentedeliberazione del 21.6.2018, relativa alla nomina dell’amministratore delcondominio) fosse stata adottata senza la maggioranza qualificata (deicondòmini) prevista dall’art. 1136, comma 4, c.c.; condannò pertanto ilconvenuto Condominio alla refusione delle spese processuali, liquidate incomplessivi euro 2.700,00, di cui euro 100,00 per spese vive, oltre agliaccessori di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione, dolendosi dellaliquidazione delle spese processuali, effettuata, a parer suo, in violazione,sotto diversi aspetti, del D.M. n. 55 del 2014, nonché erronea in relazionealle spese vive riconosciute.Costituitosi il Condominio, ha proposto appello incidentale.La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello incidentale ed haaccolto solo parzialmente quello principale, in relazione ad euro 25,00 permarca da bollo non conteggiate in primo grado, compensando le spese delgrado di appello in virtù della soccombenza reciproca tra le parti.In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto pienamente legittima laliquidazione dei compensi effettuata, in primo grado, in base al minimoprevisto dalle tariffe, nonché corretto l’importo complessivo determinato dalTribunale, poiché congruo, in relazione al valore della controversia; valoreche, secondo la suddetta Corte, non poteva considerarsi “indeterminato”,bensì parametrato al compenso annuo dell’amministratore, per cui a talescaglione di riferimento doveva rapportarsi anche l’importo del contributounificato da riconoscersi.3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania GiuseppeCastagnino propone ricorso sulla base di otto motivi.Rimane intimato il Condominio.Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dell’erronea applicazione degli artt. 10 e ss. c.p.c. e seguenti,nonché degli artt. 5.6 e 21, commi 6 e 7, del D.M. n. 55 del 2014, in quantola Corte territoriale, in violazione anche ai principi giurisprudenziali inmateria di determinazione del valore della controversia relativaall’impugnazione di delibere assembleari, ha determinato il valore dellacausa di primo grado nella misura del compenso annuo spettanteall’amministratore, invece di riconoscerle, come avrebbe dovutocorrettamente fare, valore indeterminabile.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte, ha affermato che è indeterminabile il valore delladomanda avente per oggetto la nullità di una delibera dell'assembleacondominiale per violazione di legge (nel caso specifico per omessaindicazione nell'ordine del giorno di quanto deliberato dall'assemblea inordine a diverse problematiche condominiali), perché il petitum non è postoin relazione al valore di una specifica domanda economicamentedeterminabile . (Cass. n. 536/2016).Con successive decisioni si è poi precisato il principio dell’effettocaducatorio unitario della sentenza che dichiara la nullità della deliberaassembleare impugnata.In particolare, la domanda di impugnazione di delibera assembleareintrodotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore dellacausa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità delrapporto parziale che lega l'attore al condominio (Cass. Sez. 2, n. 19250del 7/10/2021) e, dunque, alla somma di denaro pari al dannoingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente impostadel condomino impugnante (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15434 del 20/07/2020),ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione, per cuiNumero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato(Cass. n. Sez. 2, n. 9068 del 21/03/2022).Ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnatanon abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, ladomanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, nonavendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di esserequantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subitoovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (Cass. 20 luglio 2020,n. 15434, richiamata in motivazione da Cass. 9068/2022).Da ciò può trarsi la conclusione che, ove l'azione di annullamento di unadelibera assembleare sia stata proposta (come nel caso in esame) al soloscopo di porre, per un vizio formale, la stessa nel nulla, la determinazionedel valore della causa, che non può basarsi sulla spesa che l’attore deducacome a lui indebitamente imposta, impone che si abbia riguardo all’oggettodiretto della delibera di cui si chiede l’annullamento (attinente, nel caso dispecie, alla revoca dell’amministratore di condominio), senza potersiancorare all’importo della spesa (annuale) del compensodell’amministratore, che sarebbe gravato sul complesso dei condomini, ovequest’ultimo non fosse stato revocato (recuperando, il giudicante, taliimporti, dalla delibera di nomina, agli atti di causa). Pertanto, proprio inconsiderazione dell’oggetto diretto, complessivo, della delibera sottopostaall’esame della Corte distrettuale, la causa era da ritenersi di valoreindeterminabile, con applicazione del relativo scaglione di riferimento.2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di tutti isuccessivi.3. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ed il giudizio è rinviato alla stessaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione, la quale tornerà adesaminare il merito dell’appello, basandosi sul valore indeterminabile dellacausa oggetto del giudizio.Numero registro generale 768/2022Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 23374/2026Data pubblicazione 16/07/2026Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il Presidente
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