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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29552/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 dalla Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustiziaper i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del1992.Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamentenecessari per la motivazione.1.1.Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionein ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285 del1992 e, in particolare, in relazione alla condizione della recidiva nel biennio, nonrisultando alcun precedente giudiziario specifico, né una precedente violazioneamministrativa definitivamente accettata.1.2.

Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione in ordineai criteri seguiti per la determinazione dell'aumento di pena a titolo dicontinuazione.2.

Il Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso,con riferimento al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente si è limitato aformulare una generica contestazione di mancanza di prova della definitivitàdell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto aproporre impugnazione avverso l'accertamento del precedente illecitocontestato.

Ha, inoltre, eccepito che il secondo motivo, mai formulato in seded’appello, è, comunque, manifestamente infondato, considerato che nel calcolodella pena, con tutta evidenza, non è stata per errore considerata la recidivaqualificata che avrebbe dovuto condurre ad una pena base pari ad un anno e seimesi di reclusione e che, ridotta per il rito, sarebbe stata pari ad un anno direclusione e, dunque, già superiore a quella irrogata, senza neppure considerarel’aumento per continuazione.3.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui, quanto al primomotivo, ha osservato che il documento valorizzato dalla Corte non costituisceprova certa della definitività dell’accertamento.

Quanto al secondo motivo, hainvece, rilevato che la doglianza è stata dedotta al punto V dell’atto di appello.4.

Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima sezione, è stato daquesta trasmesso alla presente Sezione, non ravvisandosi cause di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio,idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazionedell'illecito depenalizzato, essendo necessaria la prova della definitivitàdell'accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732; Sez.4, n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405).

Si è, tuttavia, chiarito chetale prova è a carico dell'accusa, (Sez. 4 - n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv.285318) e può essere offerta non solo con l'attestazione documentale delladefinitività dell'accertamento del pregresso illecito, come sembra prospettare ilricorrente, ma anche da altro elemento di prova, accompagnato dalla mancataallegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorsoavverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia statarespinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879).Nel caso di specie, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logicoo giuridico, ha correttamente ritenuto la recidiva nel biennio, valorizzando i verbalidi contestazione della violazione del codice della strada per l’iscrizione al ruoloesattoriale (cfr. pagina 4 della sentenza).

Si tratta, infatti, di un elementodimostrativo idoneo, stante la mancata da parte del ricorrente della presentazionedi un eventuale ricorso o di una richiesta di oblazione.2.

Il secondo motivo è fondato.Innanzitutto, va rilevato che il motivo era stato dedotto in appello.La Corte, tuttavia, ha omesso di rispondere e tale lacuna non puòconsiderarsi superata dalle complessive argomentazioni contenute nella sentenzaimpugnata né assorbita da un eventuale genetica inammissibilità della doglianza,posto che con la sentenza di primo grado la pena è stata determinatacomplessivamente, senza specificare la porzione relativa alla pena base e quellarelativa al reato-fine né i criteri adottati, e, soprattutto, senza considerare ladiversa categoria dei due reati unificati sotto il vincolo della continuazione (undelitto e una contravvenzione) né, tantomeno, la diversa misura di riduzione dellapena applicabile per effetto della scelta del rito abbreviato (cfr. art. 442 cod. proc.pen.).3.

Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Ilricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diPalermo.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 dalla Corte d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustiziaper i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del1992.Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamentenecessari per la motivazione.1.1.Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionein ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285 del1992 e, in particolare, in relazione alla condizione della recidiva nel biennio, nonrisultando alcun precedente giudiziario specifico, né una precedente violazioneamministrativa definitivamente accettata.1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione in ordineai criteri seguiti per la determinazione dell'aumento di pena a titolo dicontinuazione.2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso,con riferimento al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente si è limitato aformulare una generica contestazione di mancanza di prova della definitivitàdell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto aproporre impugnazione avverso l'accertamento del precedente illecitocontestato. Ha, inoltre, eccepito che il secondo motivo, mai formulato in seded’appello, è, comunque, manifestamente infondato, considerato che nel calcolodella pena, con tutta evidenza, non è stata per errore considerata la recidivaqualificata che avrebbe dovuto condurre ad una pena base pari ad un anno e seimesi di reclusione e che, ridotta per il rito, sarebbe stata pari ad un anno direclusione e, dunque, già superiore a quella irrogata, senza neppure considerarel’aumento per continuazione.3. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui, quanto al primomotivo, ha osservato che il documento valorizzato dalla Corte non costituisceprova certa della definitività dell’accertamento. Quanto al secondo motivo, hainvece, rilevato che la doglianza è stata dedotta al punto V dell’atto di appello.4. Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima sezione, è stato daquesta trasmesso alla presente Sezione, non ravvisandosi cause di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio,idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazionedell'illecito depenalizzato, essendo necessaria la prova della definitivitàdell'accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732; Sez.4, n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405). Si è, tuttavia, chiarito chetale prova è a carico dell'accusa, (Sez. 4 - n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv.285318) e può essere offerta non solo con l'attestazione documentale delladefinitività dell'accertamento del pregresso illecito, come sembra prospettare ilricorrente, ma anche da altro elemento di prova, accompagnato dalla mancataallegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorsoavverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia statarespinta (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879).Nel caso di specie, la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logicoo giuridico, ha correttamente ritenuto la recidiva nel biennio, valorizzando i verbalidi contestazione della violazione del codice della strada per l’iscrizione al ruoloesattoriale (cfr. pagina 4 della sentenza). Si tratta, infatti, di un elementodimostrativo idoneo, stante la mancata da parte del ricorrente della presentazionedi un eventuale ricorso o di una richiesta di oblazione.2. Il secondo motivo è fondato.Innanzitutto, va rilevato che il motivo era stato dedotto in appello.La Corte, tuttavia, ha omesso di rispondere e tale lacuna non puòconsiderarsi superata dalle complessive argomentazioni contenute nella sentenzaimpugnata né assorbita da un eventuale genetica inammissibilità della doglianza,posto che con la sentenza di primo grado la pena è stata determinatacomplessivamente, senza specificare la porzione relativa alla pena base e quellarelativa al reato-fine né i criteri adottati, e, soprattutto, senza considerare ladiversa categoria dei due reati unificati sotto il vincolo della continuazione (undelitto e una contravvenzione) né, tantomeno, la diversa misura di riduzione dellapena applicabile per effetto della scelta del rito abbreviato (cfr. art. 442 cod. proc.pen.).3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Ilricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diPalermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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