CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della dichiarazione di assenza dell'imputato nel processo a suo carico, a cominciare dall'udienza preliminare, aveva dato atto che, in presenza dello stato di detenzione dell'imputato in regime di detenzione domiciliare a partire dal 23 giugno 2022 e in coincidenza con le udienze del 27 settembre 2022 e del 28 marzo 2023, non incombesse al Tribunale, stante la ritualità delle notifiche, alcuna ulteriore verifica dello stato di detenzione poiché solo la effettiva detenzione in carcere, ma non anche quella agli arresti domiciliari, ne imponeva la traduzione per ordine del giudice, laddove è a cura dell'imputato che si trovi ristretto agli arresti domiciliari attivarsi per chiedere la sua traduzione: non sussisteva, pertanto, legittimo impedimento a comparire e correttamente l'imputato era stato dichiarato assente nelle udienze a suo carico. 6. Deve, innanzitutto, rilevarsi che in allegato al ricorso è stata prodotta la dichiarazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2022, inviata a mezzo PEC alla Cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con la quale il difensore comunicava lo stato di detenzione, presso il [OSCURATO:PERSONA], dell'imputato. Per vero dalla dichiarazione in parola - come correttamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale - non risulta né il numero del procedimento né il nome del [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, tale dichiarazione risulta del tutto generica, sebbene la contestualità con la dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo costituisca elemento adeguato e idoneo a dare contezza dello stato di detenzione - in allora in carcere - del [OSCURATO:PERSONA]. 4Le affermazioni della Corte di appello (pag. 3), secondo cui in nessuna delle missive indicate si fa cenno allo stato di detenzione del [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento sia alla dichiarazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2022, che di quelle del 2 agosto 2022 e 27 marzo 2023, entrambe inviate al dibattimento penale, evidentemente a seguito della notifica al predetto difensore, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, formalmente mai revocata, del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen.), sono, invece, univocamente riferibili al contenuto formale delle dichiarazioni di rinuncia, queste sì recanti il numero del procedimento, ma nelle quali nulla si dice sullo status detentionis dell'imputato, oggetto della separata, e generica, dichiarazione del 12 aprile 2022. La condizione di detenzione del [OSCURATO:PERSONA] al momento della celebrazione dell'udienza preliminare, nel corso della quale l'imputato era stato assistito da difensore di ufficio, e, così, delle udienze dibattimentali, alle quali, parimenti era presente un difensore di ufficio, è già stata esaminata e risolta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 giugno 2025, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Corte di appello di Venezia, in sede di merito. La Seconda Sezione penale ha, infatti, respinto le eccezioni di nullità proposte dal [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado sul rilievo che, al momento della celebrazione delle udienze dibattimentali, tenutesi il 27 settembre 2022 e il 23 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] era certamente in stato di detenzione domiciliare per altra causa, sicché incombeva all'imputato la richiesta di traduzione. 7. Deve premettersi che, nel caso in esame, la disciplina applicabile alla rescissione del giudicato è quella recata dall'art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della modifica recata dall'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 poiché alla data di entrata in vigore della "[OSCURATO:PERSONA]" (31 dicembre 2022) era già stata pronunciata l'ordinanza con la quale si era disposto procedersi in assenza dell'imputato (Sez. 1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499 - 01). L'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente stabilisce, infatti, che «Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». 5Tale disposizione è stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità affermando che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209). Si è, inoltre, precisato che il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. costituisce un rimedio straordinario azionabile anche nel caso in cui, in conseguenza di nullità assolute non rilevate nel processo di cognizione, l'imputato sia stato incolpevolmente privato dell'effettiva conoscenza della celebrazione del processo, riconoscendo alla previsione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., la funzione di norma di chiusura del giudizio in assenza, che risulta articolata su più punti in quanto presuppone che la dichiarazione di assenza sia avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., nonché la mancata impugnazione della sentenza, facendo salvo il caso in cui risulti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo, prima della pronuncia della sentenza. 82art.629-bis cod. proc. pen., nella versione antecedente alla [OSCURATO:PERSONA] e applicabile al caso in esame, prevedeva che «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». Assume ancora rilievo, ai fini della corretta esegesi delle condizioni che legittimavano la richiesta di rescissione, quanto chiarito dalla giurisprudenza nella parte in cui aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo". L'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen. — si era condivisibilmente spiegato - ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo con riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., aggiungendo che l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica 6l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza. Il termine "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", si conclude, non assume altro significato se non quello di precludere all'assente, pur sempre volontario, l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui, cioè, che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. L'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuiva, infine, al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare, però, alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza (così testualmente, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). Dunque, sussistono ampi e doverosi poteri accertativi del giudice della rescissione al fine di verificare se, e in che termini, si sia o meno in presenza di una finta inconsapevolezza del processo, ma senza nessun automatismo, nessuna presunzione, nessuna esasperazione dell'onere di informazione, nessuna eccessiva estensione degli oneri di diligenza e di attivazione dell'imputato o del condannato - al fine di essere messo a conoscenza dell'accusa nei suoi confronti - in ragione della nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, soprattutto quando la nomina sia conferita in una fase non già di vocatio in iudicium, quanto, piuttosto, nello svolgimento delle indagini preliminari. In tal caso, tuttavia, il condannato ha l'onere di allegare, e il giudice di accertare, situazioni concrete o eventi peculiari che denotano la perdita di effettività del rapporto difensore-imputato, situazioni concrete che sono state individuate, ad. es., nella successiva rinuncia al mandato, non comunicata all'imputato (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fai, Rv. 286712 - 01), nell'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, Lleshi, Rv. 285780-01), nella mancata partecipazione del difensore alle udienze (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660 - 01). 9.Si tratta di situazioni che non ricorrono nel caso in esame, in cui non solo l'odierno ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia eleggendo domicilio presso il suo studio legale, nomina effettivamente seguita da rinuncia in cui il difensore nulla dice in merito alla perdita di contatti con il suo assistito, e, comunque, significativa della conoscenza della pendenza del processo , ma che, 7specificamente, sul punto della mancata conoscenza del processo, presupposto della rescissione, è smentita dalla circostanza che, con dichiarazione del 7 agosto 2023, resa al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e relativa proprio al processo avente il numero 2891/2022 - cfr. pag.18 del fascicolo processuale - [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato difensore di fiducia, in persona dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedente difensore, per la proposizione dell'impugnazione in appello, nomina seguita dal tempestivo deposito, a cura del difensore fiduciario, dell'impugnazione in appello. La Corte di appello di Venezia ha correttamente escluso, in linea con le sentenze della Corte di merito e del giudice di legittimità, che la dichiarazione di assenza fosse intervenuta illegittimamente ma, altresì, che fossero stati allegati elementi che denotassero la mancata conoscenza del processo, affermando che la mera eventuale interruzione del rapporto e dei contatti tra imputato e difensore, a seguito della rinuncia al mandato difensivo, e la presenza nel dibattimento di primo grado di un difensore di ufficio, non erano di per sé rappresentativi della mancata conoscenza del processo. Una conclusione corroborata, ad avviso della Corte, dalla intervenuta nomina di nuovo difensore, proprio in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado, per la proposizione dell'appello che è stato tempestivamente proposto dal nuovo difensore di fiducia e che è stato trattato in udienza pubblica con la partecipazione dell'imputato, che aveva avuto modo di spiegare le sue difese in un ampio contraddittorio, avendo la Corte di appello di Venezia disposto la rinnovazione del dibattimento, svoltosi in primo grado con l'acquisizione degli atti di indagine in virtù del consenso del difensore di ufficio, procedendo alla escussione del principale teste di accusa. La intervenuta nomina di un nuovo difensore di fiducia dimostra la piena conoscenza del processo da parte del ricorrente e preclude l'esame di ogni ulteriore profilo di nullità della sua citazione e della dichiarazione di assenza nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado, in aggiunta alle questioni che erano state esaminate, e disattese, con la sentenza del 20 giugno 2025 della Seconda Sezione penale, nullità che, come noto, in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, sono coperte dal giudicato, potendo essere fatta valere, in ogni tempo, solo la incolpevole mancata conoscenza del processo (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Anche l'intervento dell'imputato nel suo processo, anche in presenza di una nullità assoluta non rilevata nel giudizio di merito e implicante, in astratto, la mancata conoscenza della celebrazione dell'udienza per la concomitanza di situazioni involgenti il pericolo della mancata conoscenza, preclude la possibilità di avvalersi del ricorso straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. 8Nel caso in esame, alla intervenuta rinuncia del difensore di fiducia e alla nomina di difensore di ufficio non aveva fatto effettivamente seguito la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] della nomina del difensore di ufficio di cui non constano rapporti con il predetto nel corso del giudizio di primo grado. La giurisprudenza più attenta al tema della effettività del diritto di difesa personale, seguita dalle disposizioni in materia recate dall'art. 156 cod. proc. pen. come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2020 - non applicabili, come si è detto, al caso in esame - aveva già stabilito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, con la precisazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01): il che, in tesi, renderebbe inficiata di nullità la dichiarazione di assenza del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza preliminare del 25 maggio 2022 poiché egli era certamente detenuto in carcere a tale data, circostanza, comunque, obiettivamente irrilevante ipoiché la nomina del difensore di fiducia intervenuta il 7 agosto 2023fe con riferimento al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Verona, precisamente indicato con il numero di ruolo, esclude che si sia in presenza di mancata conoscenza del processo, potendo, anzi, ritenersi acquisito che si è in presenza di una scelta strategica dell'imputato sul momento in cui procedere alla nomina del nuovo difensore. 10. Consegue al rigetto del ricorso la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M