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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21901/2024

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ronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a , per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente- Oggetto: iva –detraibilità –operazioni esenti – pro rata –locazione di immobili contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 ° marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso e aveva provveduto al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello.

Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a duemotivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Questa Corte, disposta l’acquisizione dei fascicoli di merito e fissata nuova udienza, rilevava che entrambi i difensori erano venuti meno, nonché l’avvenuta cessazione della stabile organizzazione in Italia della società avente sede all’estero; veniva quindi fissata adunanza camerale per il 1° marzo 2024, disponendo che la notifica avvenisse, con le prescritte modalità, presso la sede estera.Ragioni della decisione Preliminarmente va dato atto che la comunicazione dell’avviso d’udienza, operata presso la sede della società in Panama, non risulta andata a buon fine non essendo pervenuta la prova dell’avvenuta notificaeffettuata per via diplomatica.

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazioneper la nuova adunanza da fissare per la trattazione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo per la rinnovazione della comunicazione dell’avviso per la nuova adunanza da fissare per la trattazione.Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell’anno 201 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a , per procura speciale in atto pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio del primo difensore; ricorrente- Oggetto: iva –detraibilità –operazioni esenti – pro rata –locazione di immobili contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delLazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 ° marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso e aveva provveduto al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio ha rigettato l’appello. Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a duemotivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Questa Corte, disposta l’acquisizione dei fascicoli di merito e fissata nuova udienza, rilevava che entrambi i difensori erano venuti meno, nonché l’avvenuta cessazione della stabile organizzazione in Italia della società avente sede all’estero; veniva quindi fissata adunanza camerale per il 1° marzo 2024, disponendo che la notifica avvenisse, con le prescritte modalità, presso la sede estera.Ragioni della decisione Preliminarmente va dato atto che la comunicazione dell’avviso d’udienza, operata presso la sede della società in Panama, non risulta andata a buon fine non essendo pervenuta la prova dell’avvenuta notificaeffettuata per via diplomatica. La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazioneper la nuova adunanza da fissare per la trattazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo per la rinnovazione della comunicazione dell’avviso per la nuova adunanza da fissare per la trattazione.Manda alla Cancelleria per gli
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