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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07821/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gr' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia il 15 maggio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], essendosi proceduto in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; fatti commessi in data antecedente e prossima al 27/05/2020.

È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., essendo stata prevista una pena base superiore a quella minima di mesi sei di reclusione.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dai ricorrenti tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 11 16 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gr' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia il 15 maggio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], essendosi proceduto in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; fatti commessi in data antecedente e prossima al 27/05/2020. È stato proposto ricorso per cassazione con cui la comune difesa dei predetti imputati ha censurato la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., essendo stata prevista una pena base superiore a quella minima di mesi sei di reclusione. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dai ricorrenti tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 16 gen
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