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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 07923/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SASSARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto venga dichiarata l'insussistenza del confitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha emesso, in data 8 giugno 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il giudice del dibattimento del medesimo Tribunale.

L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 22 aprile 2021, il giudice del dibattimento, preso atto della mancata notifica alla difesa del decreto di giudizio immediato, ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per il «completamento della notifica al difensore».

Emesso un nuovo decreto di giudizio immediato, l'imputato, tramite il difensore procuratore speciale, ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato.

A seguito di tale richiesta è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti nel corso della quale il Giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto di competenza evidenziando, in primo luogo, come al difensore non debba essere notificato il decreto di giudizio immediato ma solo l'avviso della data fissata per il giudizio e che il termine di quindici giorni, per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, decorre dalla notifica del decreto all'imputato.

Inoltre, ha rilevato che la nullità della citazione o della notificazione del decreto avrebbe imposto al giudice per il dibattimento di procedere alla rinnovazione a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. 2.

Il Tribunale di Sassari ha fatto pervenire proprie osservazioni con le quali ha rilevato l'inammissibilità del conflitto e l'infondatezza, nel merito, delle ragioni esposte dal Giudice per le indagini preliminari.

Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che il termine per la richiesta di giudizio abbreviato, in assenza della notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, non era mai iniziato a decorrere e, pertanto, gli atti non potevano essere trasmessi al giudice per il dibattimento a norma dell'art. 457 cod. proc. pen.

In ogni caso, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato in conseguenza della rinnovazione della notifica a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto deve essere dichiarato insussistente.

2. Presupposto indefettibile, affinché possa parlarsi di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., è che due giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona determinando così una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento della Corte di cassazione.

Nella fattispecie, assume rilievo decisivo la circostanza che l'attività in ordine alla quale è stata sollevata la situazione di conflitto (emissione del nuovo decreto di giudizio immediato con rinnovata notifica, a seguito del vizio rilevato dal giudice del dibattimento) è stata compiuta dal Giudice per le indagini preliminari che ha ricevuto gli atti trasmessigli.

Quindi, benché si contesti la violazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. da parte del giudice dibattimentale in quanto questi sarebbe stato tenuto all'adempimento demandato, invece, al giudice che ha sollevato il conflitto, l'avvenuta effettuazione, da parte del secondo, dell'attività contestata ha escluso il verificarsi della stasi procedimentale che costituisce il presupposto indispensabile per la configurabilità del conflitto negativo di competenza.

La potenziale situazione di blocco del procedimento è stata superata proprio dall'iniziativa del Giudice per le indagini preliminari che ha proceduto alla rinnovazione dell'adempimento a seguito del quale l'imputato ha ritualmente chiesto di essere ammesso al rito abbreviato incardinando, ulteriormente, il procedimento in capo allo stesso giudice ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. che prevede la competenza funzionale di quell'organo nel caso di rito abbreviato richiesto a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato emesso, come nel caso in esame, dallo stesso giudice.

Sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità del conflitto negativo per essere stato compiuto l'atto per il quale il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza, mancando il presupposto fondamentale costituito dalla condizione di stasi procedimentale (in tal senso Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc.

Tunnara, Rv. 266876; Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Gip Tribunale di Brescia, Rv. 279328).

3. A seguito della rilevata insussistenza del conflitto, gli atti dovranno essere restituiti al giudice che l'ha sollevato.

P.Q.M.

Dichiara l'insussistenza del conflitto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE SASSARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto venga dichiarata l'insussistenza del confitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari ha emesso, in data 8 giugno 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il giudice del dibattimento del medesimo Tribunale. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 22 aprile 2021, il giudice del dibattimento, preso atto della mancata notifica alla difesa del decreto di giudizio immediato, ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per il «completamento della notifica al difensore». Emesso un nuovo decreto di giudizio immediato, l'imputato, tramite il difensore procuratore speciale, ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato. A seguito di tale richiesta è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti nel corso della quale il Giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto di competenza evidenziando, in primo luogo, come al difensore non debba essere notificato il decreto di giudizio immediato ma solo l'avviso della data fissata per il giudizio e che il termine di quindici giorni, per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, decorre dalla notifica del decreto all'imputato. Inoltre, ha rilevato che la nullità della citazione o della notificazione del decreto avrebbe imposto al giudice per il dibattimento di procedere alla rinnovazione a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Sassari ha fatto pervenire proprie osservazioni con le quali ha rilevato l'inammissibilità del conflitto e l'infondatezza, nel merito, delle ragioni esposte dal Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che il termine per la richiesta di giudizio abbreviato, in assenza della notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, non era mai iniziato a decorrere e, pertanto, gli atti non potevano essere trasmessi al giudice per il dibattimento a norma dell'art. 457 cod. proc. pen. In ogni caso, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato in conseguenza della rinnovazione della notifica a norma dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto deve essere dichiarato insussistente. 2. Presupposto indefettibile, affinché possa parlarsi di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., è che due giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona determinando così una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento della Corte di cassazione. Nella fattispecie, assume rilievo decisivo la circostanza che l'attività in ordine alla quale è stata sollevata la situazione di conflitto (emissione del nuovo decreto di giudizio immediato con rinnovata notifica, a seguito del vizio rilevato dal giudice del dibattimento) è stata compiuta dal Giudice per le indagini preliminari che ha ricevuto gli atti trasmessigli. Quindi, benché si contesti la violazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. da parte del giudice dibattimentale in quanto questi sarebbe stato tenuto all'adempimento demandato, invece, al giudice che ha sollevato il conflitto, l'avvenuta effettuazione, da parte del secondo, dell'attività contestata ha escluso il verificarsi della stasi procedimentale che costituisce il presupposto indispensabile per la configurabilità del conflitto negativo di competenza. La potenziale situazione di blocco del procedimento è stata superata proprio dall'iniziativa del Giudice per le indagini preliminari che ha proceduto alla rinnovazione dell'adempimento a seguito del quale l'imputato ha ritualmente chiesto di essere ammesso al rito abbreviato incardinando, ulteriormente, il procedimento in capo allo stesso giudice ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. che prevede la competenza funzionale di quell'organo nel caso di rito abbreviato richiesto a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato emesso, come nel caso in esame, dallo stesso giudice. Sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità del conflitto negativo per essere stato compiuto l'atto per il quale il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza, mancando il presupposto fondamentale costituito dalla condizione di stasi procedimentale (in tal senso Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876; Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Gip Tribunale di Brescia, Rv. 279328). 3. A seguito della rilevata insussistenza del conflitto, gli atti dovranno essere restituiti al giudice che l'ha sollevato. P.Q.M. Dichiara l'insussistenza del conflitto. Così de
Decreto Cassazione n. 07923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris