CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri del 29/03/2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tre contestazioni ex artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 697 cod. pen. e - dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione di tale ultima fattispecie contravvenzionale - ha rideterminato, in relazione alle residue imputazioni, la pena inflitta in primo grado nella misura di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro diecimila di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché contestando la quantificazione sanzionatoria operata, sia con riferimento alla pena base, sia per ciò che attiene ai singoli aumenti. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. 3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili (il soggetto, sottolineano i Giudici di secondo grado, ha assunto un atteggiamento collaborativo solo allorquando ha compreso che gli operanti, attraverso la perquisizione in corso, avrebbero comunque rinvenuto le armi). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i