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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l' ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha richiamato, per respingere la richiesta del condannato, l'accertamento effettuato dal magistrato di sorveglianza a conferma del fatto che l'odierno ricorrente - durante il corso della intera detenzione — aveva sempre avuto a disposizione uno spazio superiore a tre metri quadrati.

Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e vorrebbe, in realtà, giungere ad una differente valutazione degli elementi di merito che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l' ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha richiamato, per respingere la richiesta del condannato, l'accertamento effettuato dal magistrato di sorveglianza a conferma del fatto che l'odierno ricorrente - durante il corso della intera detenzione — aveva sempre avuto a disposizione uno spazio superiore a tre metri quadrati. Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e vorrebbe, in realtà, giungere ad una differente valutazione degli elementi di merito che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris