CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 00265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’11 settembre 2025 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata per i reati di cui agli artt. 56,624,625 n.7cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi tentata di cui all’art. 626 comma 1 cod. pen. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. –comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la qualificazione giuridica non risulta corretta. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il12/12/2025 Il C