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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 44733/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROMAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, della somma di 2.333.840 euro quale profitto del reato di autoriciclaggio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale.

Il Tribunale del riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, ha sostenuto che il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., sarebbe stato erroneamente quantificato, perché si è fatto "coincidere il profitto del delitto di autoriciclaggio con quello del reato presupposto di bancarotta per distrazione".

Così opinando, però, il Collegio si è discostato dal principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile nel caso di specie, secondo il quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto.

La quantificazione dell'oggetto del sequestro in C 2.333.840, pertanto, è stata corretta, rappresentando tale importo il profitto delle reiterate condotte di autoriciclaggio, trattandosi del valore dell'azienda oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del motivo con il quale il Pubblico Ministero ha censurato l'ordinanza impugnata per violazione di legge.

2. Occorre premettere che il Tribunale, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro per "una errata quantificazione" del profitto del reato di autoriciclaggio, soggetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., dopo avere ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del fumus del suddetto delitto, disattendendo le deduzioni difensive in ordine alla violazione dell'art. 2 cod. pen.

Nella memoria in data 20 settembre 2022 la difesa dell'indagato ha riproposto dette argomentazioni, lamentando anche la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., censurando nuovamente la stessa configurabilità del reato di riciclaggio, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, recepita dal G.i.p. nel decreto di sequestro.

Tuttavia, il tema del fumus commissi delictí (l'unico trattato nella memoria difensiva), pur se logicamente antecedente a quello della quantificazione del profitto, non può essere in questa sede nuovamente esaminato in quanto non devoluto con il ricorso; diversamente opinando, si darebbe ingresso a una sorta di ricorso per cassazione incidentale che il vigente sistema delle impugnazioni non prevede, come si evince dall'espressa previsione dell'art. 595 cod. proc. pen. per il solo giudizio di appello (in proposito cfr. Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397; Sez. 1, n. 20470 del 18/04/2013, Nicolardi, Rv. 256166; Sez. 1, n. 3351 del 12/07/2011, Miano, Rv. 250827), con esclusione, peraltro, dei procedimenti in materia cautelare (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2020, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868).

3. Venendo al profilo oggetto del ricorso, si osserva che sia il G.i.p. che il Tribunale hanno richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo il quale «il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» (così Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; in senso conforme, successivamente, v.

Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204 nonché Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650).Si è osservato in proposito che, diversamente opinando, si finirebbe «per violare il principio fondamentale secondo il quale si può sequestrare (e confiscare) solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale da ogni reato commesso, ma non si può duplicare la somma confiscabile perché si sanzionerebbe l'agente in assenza di un vantaggio economico (rectius: profitto) derivante dal reato di autoriciclaggio, violando così il divieto del ne bis in idem» (Sez. 2, n. 30401 del 2018, cit.).

Detto rischio, nel caso concreto, in assenza di richieste o provvedimenti cautelari riguardanti il delitto presupposto, non è stato paventato nell'ordinanza, secondo la quale, tuttavia, il G.i.p. avrebbe erroneamente fatto coincidere il profitto del reato di autoriciclaggio con quello del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta, avendo individuato il primo "nel valore complessivo dell'azienda distratta e, quindi, dei ricavi non percepiti e lucrati indebitamente dalle altre società del gruppo", stimato in 2.333.840 euro.

La valutazione del Tribunale non è condivisibile, avendo in primo luogo trascurato di considerare la particolarità del caso in cui delitto presupposto del reato di autoriciclaggio sia quello di bancarotta per distrazione di un'azienda, vale a dire di un bene che, in virtù delle sue intrinseche caratteristiche "dinamiche", sia idoneo a determinare l'impiego dell'utilità illecita conseguita in attività economiche o finanziarie.

In proposito si è affermato che proprio «l'esercizio di una attività imprenditoriale attraverso l'azienda oggetto della distrazione, configura il reato di autoriciclaggio sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell'utilità di provenienza illecita (in tal modo si "cristallizza il collegamento tra la condotta "riciclatrice" ed una "gestione" di utilità economiche già acquisite con una condotta a sua volta punibile [...])» (così Sez. 2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 5, n. 22143 del 14/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto).

Nel caso di specie, poi, l'ordinanza impugnata ha obliterato un dato fondamentale rimarcato dal G.i.p.: con l'azienda poi fallita (R.P.A. soc. coop. a r.I.), che al momento della distrazione aveva un valore quantificato in 2.333.840 euro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società anch'essa appartenente al gruppo Iannoni-Sebastianini, proseguì l'attività d'impresa in continuità, con un valore stimato in 7.749.697 euro, di molto superiore.

L'attività imprenditoriale, poi, proseguì ancora con i successivi trasferimenti ad altre società, sino agli ultimi in favore delle società cloni, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituite nel 2016 e 2017 e operative dal 2018, circostanza che - secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal G.i.p. e confermata nell'ordinanza impugnata - ha reso possibile la contestazione del reato di autoriciclaggio.

Ne consegue che la valutazione del Tribunale in ordine alla erronea quantificazione del pure riconosciuto profitto del reato di autoriciclaggio è inficiata dalla omessa considerazione - di qui la violazione di legge per mancanza di motivazione - in ordine al valore stimato della prima cessionaria, la cui attività imprenditoriale proseguì poi con le successive società del gruppo, tutte riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROMAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, della somma di 2.333.840 euro quale profitto del reato di autoriciclaggio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale. Il Tribunale del riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, ha sostenuto che il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., sarebbe stato erroneamente quantificato, perché si è fatto "coincidere il profitto del delitto di autoriciclaggio con quello del reato presupposto di bancarotta per distrazione". Così opinando, però, il Collegio si è discostato dal principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile nel caso di specie, secondo il quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. La quantificazione dell'oggetto del sequestro in C 2.333.840, pertanto, è stata corretta, rappresentando tale importo il profitto delle reiterate condotte di autoriciclaggio, trattandosi del valore dell'azienda oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del motivo con il quale il Pubblico Ministero ha censurato l'ordinanza impugnata per violazione di legge. 2. Occorre premettere che il Tribunale, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro per "una errata quantificazione" del profitto del reato di autoriciclaggio, soggetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., dopo avere ampiamente motivato in ordine alla sussistenza del fumus del suddetto delitto, disattendendo le deduzioni difensive in ordine alla violazione dell'art. 2 cod. pen. Nella memoria in data 20 settembre 2022 la difesa dell'indagato ha riproposto dette argomentazioni, lamentando anche la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., censurando nuovamente la stessa configurabilità del reato di riciclaggio, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, recepita dal G.i.p. nel decreto di sequestro. Tuttavia, il tema del fumus commissi delictí (l'unico trattato nella memoria difensiva), pur se logicamente antecedente a quello della quantificazione del profitto, non può essere in questa sede nuovamente esaminato in quanto non devoluto con il ricorso; diversamente opinando, si darebbe ingresso a una sorta di ricorso per cassazione incidentale che il vigente sistema delle impugnazioni non prevede, come si evince dall'espressa previsione dell'art. 595 cod. proc. pen. per il solo giudizio di appello (in proposito cfr. Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397; Sez. 1, n. 20470 del 18/04/2013, Nicolardi, Rv. 256166; Sez. 1, n. 3351 del 12/07/2011, Miano, Rv. 250827), con esclusione, peraltro, dei procedimenti in materia cautelare (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2020, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868). 3. Venendo al profilo oggetto del ricorso, si osserva che sia il G.i.p. che il Tribunale hanno richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo il quale «il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» (così Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; in senso conforme, successivamente, v. Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204 nonché Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650).Si è osservato in proposito che, diversamente opinando, si finirebbe «per violare il principio fondamentale secondo il quale si può sequestrare (e confiscare) solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale da ogni reato commesso, ma non si può duplicare la somma confiscabile perché si sanzionerebbe l'agente in assenza di un vantaggio economico (rectius: profitto) derivante dal reato di autoriciclaggio, violando così il divieto del ne bis in idem» (Sez. 2, n. 30401 del 2018, cit.). Detto rischio, nel caso concreto, in assenza di richieste o provvedimenti cautelari riguardanti il delitto presupposto, non è stato paventato nell'ordinanza, secondo la quale, tuttavia, il G.i.p. avrebbe erroneamente fatto coincidere il profitto del reato di autoriciclaggio con quello del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta, avendo individuato il primo "nel valore complessivo dell'azienda distratta e, quindi, dei ricavi non percepiti e lucrati indebitamente dalle altre società del gruppo", stimato in 2.333.840 euro. La valutazione del Tribunale non è condivisibile, avendo in primo luogo trascurato di considerare la particolarità del caso in cui delitto presupposto del reato di autoriciclaggio sia quello di bancarotta per distrazione di un'azienda, vale a dire di un bene che, in virtù delle sue intrinseche caratteristiche "dinamiche", sia idoneo a determinare l'impiego dell'utilità illecita conseguita in attività economiche o finanziarie. In proposito si è affermato che proprio «l'esercizio di una attività imprenditoriale attraverso l'azienda oggetto della distrazione, configura il reato di autoriciclaggio sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell'utilità di provenienza illecita (in tal modo si "cristallizza il collegamento tra la condotta "riciclatrice" ed una "gestione" di utilità economiche già acquisite con una condotta a sua volta punibile [...])» (così Sez. 2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 22143 del 14/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto). Nel caso di specie, poi, l'ordinanza impugnata ha obliterato un dato fondamentale rimarcato dal G.i.p.: con l'azienda poi fallita (R.P.A. soc. coop. a r.I.), che al momento della distrazione aveva un valore quantificato in 2.333.840 euro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società anch'essa appartenente al gruppo Iannoni-Sebastianini, proseguì l'attività d'impresa in continuità, con un valore stimato in 7.749.697 euro, di molto superiore. L'attività imprenditoriale, poi, proseguì ancora con i successivi trasferimenti ad altre società, sino agli ultimi in favore delle società cloni, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituite nel 2016 e 2017 e operative dal 2018, circostanza che - secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal G.i.p. e confermata nell'ordinanza impugnata - ha reso possibile la contestazione del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che la valutazione del Tribunale in ordine alla erronea quantificazione del pure riconosciuto profitto del reato di autoriciclaggio è inficiata dalla omessa considerazione - di qui la violazione di legge per mancanza di motivazione - in ordine al valore stimato della prima cessionaria, la cui attività imprenditoriale proseguì poi con le successive società del gruppo, tutte riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri
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