CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 00355/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3* * Presidente* ** * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30620/2021 * proposto da* * domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso laCancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesadall avvocato * * *come da procura speciali in atti. ricorrentecontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 545/2021 depositato il 10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023RITENUTO CHEData pubblicazione 10/01/20231. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con il decreto inepigrafe indicato ha confermato la decisione del Tribunale per iminorenni con la quale era stata respinta l istanza proposta da* * cittadina della * e madre delle minori* * e * * rispettivamente di anni nove esei al momento della decisione volta conseguire l autorizzazione allapermanenza richiesta.La Corte di merito ha respinto il reclamo ritenendo che lesituazioni prospettate dalla reclamante non fossero tali da consentirel applicazione dell art.31 comma 3 del d.lgs. n.286/1998.In particolare la Corte di appello ha rilevato che comeaccertato dal Tribunale la ricorrente si era trasferita in Italia nel2010 aveva poi fatto rientro in * nel 2015 ed ivi avevasposato * * padre dei minori essendo stata vittima dicondotte di maltrattamento da parte del coniuge * *aveva fatto ritorno in Italia dove non aveva trovato una stabileoccupazione rimanendo l unico fonte di sostentamento stabile per leesigenze primarie dei minori e della stessa donna la nonna madredella ricorrente che lavorava come parrucchiera. Ha quindiosservato che il minore * presentava uno sviluppo psico fisiconella norma e che * aveva difficoltà a comprendere l italiano epresentava problematiche relazionali.* scorta di tali circostanze la Corte di appello ha escluso lasussistenza di pregiudizi attuali o potenziali nei confronti dei minoritali da giustificare la permanenza in Italia dell istante in deroga allenorme che disciplinano l immigrazione ritenendo nonsufficientemente riscontrata la situazione di violenza e/omaltrattamenti cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente in patria eosservando che l età dei fanciulli avrebbe reso agevole iltrasferimento nel paese di origine vista la scarsa integrazione inItalia e che non sussisteva il pericolo per gli stessi di essere2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023sottoposti a deprivazioni una volta rientrati in * vista l incertaData pubblicazione 10/01/2023situazione economica garantita in Italia dalla genitrice.* * ha proposto ricorso per cassazione con unmezzo.CONSIDERATO CHE2. Con l unico motivo è dedotta la violazione e/o la falsaapplicazione dell art.31 comma 3 del d.lgs. n.286/1998 *nonché contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio per avere la Corte di appello interpretato la norma comeeccezionale ed applicabile solo in situazioni di estremo pericolo perla salute psicofisica del minore nonché la violazione della normaanzidetta in relazione alle disposizioni della * di * *del 1989 sui diritti del fanciullo alla * * deiDiritti dell * e ad altro per avere negato tutela all unità familiareintesa come diritto primario sia dal diritto interno che negli strumentiinternazionali.La ricorrente richiamato il dritto all unità familiare si duole chenon si sia tenuto contro del fatto che il suo allontanamento dall Italiaavrebbe privato i minori ancora in tenera età dell unico genitore diriferimento.3.1. Il motivo è fondato e va accolto.Va ricordato che l art.31 comma 3 del * prevede «3. IlTribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico e tenuto conto dell eta e delle condizioni di salute delminore che si trova nel territorio italiano puo autorizzare l ingressoo la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinatoanche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.L autorizzazione e revocata quando vengono a cessare i gravi motiviche ne giustificavano il rilascio o per attivita del familiareincompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in* I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti diNumero di raccolta generale 355/2023rispettiva competenza.» Data pubblicazione 10/01/2023Come puntualizzato da questa Corte l autorizzazione allapermanenza o all ingresso temporaneo in Italia prevista dallanormativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e aprotezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitorimentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione ricevetutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il benegiuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica delprovvedimento autorizzatorio * * U. n. 15750 del12/6/2019 p.4Inoltre secondo l orientamento di questa Corte la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minoreprevista dall art. 31 cit. non richiede necessariamente l esistenza disituazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionalistrettamente collegate alla sua salute potendo comprenderequalsiasi danno effettivo concreto percepibile ed obiettivamentegrave che in considerazione dell età o delle condizioni di salutericollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriveràcertamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto. Devetrattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile duratae non caratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosiad essere catalogate o standardizzate si concretino in eventitraumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagiodovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare * * U.n.21799 del 25/10/2010 .In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico” ex art. 31 comma 3 cit. sono rappresentati dasituazioni oggettivamente gravi comportanti una seriacompromissione dell equilibrio psicofisico del minore non altrimenti4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misuraNumero di raccolta generale 355/2023autorizzativa. Data pubblicazione 10/01/2023Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e deisuoi genitori interpretazione che proprio come affermato dalleSezioni Unite con la pronuncia sopra citata avrebbe l effetto disuperare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare«tutte le volte in cui per effetto dell espulsione del genitore irregolaresi realizzi la rottura dell unità familiare comprendente un minoremuovendo dal presupposto che quest ultima comporti per lui sempree comunque un danno psichico» ne conseguirebbe l applicazioneautomatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformata daeccezione a regola cfr. * n.9391 del 16/4/2018 .Alla stregua di tali principi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al citato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sulrichiedente l autorizzazione l onere di allegazione della specificasituazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minoredall allontanamento del genitore * n.9391 del 16/4/2018 eCass n.26710 del 10/11/2017 non essendo sufficiente la meraindicazione del pericolo di disgregazione familiare della necessità dientrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in caso dirimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di ungenitore spetta infine al giudice del merito valutare le circostanzedel caso concreto con particolare attenzione * n. 4197 del21/02/2018 .3.2. La pronuncia impugnata pur richiamando gli anzi dettiprincipi non vi ha dato retta applicazione perché la valutazionerichiesta è stata compiuta in maniera atomistica in relazione aglielementi rilevati senza svolgere invece un esame complessivo dellacondizione di vita dei minori e degli effetti sulla stessa del diniegodella autorizzazione richiesta.5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023Come si evince dallo stesso decreto la ricorrente in Italia viveData pubblicazione 10/01/2023con sua madre che si fa carico di provvedere economicamente alnucleo familiare aggiunto ha due figli scolarizzati uno dei quali ilpiù piccolo con capacità cognitive e relazionali molto ridotte haprovato ad inserirsi nel mondo del lavoro senza risultati stabili.Orbene la circostanza che la ricorrente non abbia documentatole condotte maltrattanti subite o che potrebbe ancora subire da partedel marito in * su cui la Corte di appello si sofferma nonappare decisiva così come non è decisiva l ipotizzata possibilità perla stessa di inserirsi lavorativamente in * in assenza ivi di unsostegno familiare per la cura dei minori perché tali considerazioninon sono state raffrontate con la condizione dei minori in Italia e conil pregiudizio che potrebbero subire a seguito del rientro della madrein * indice rilevante per vagliare la sussistenza dei “gravimotivi” che consentono l applicazione della disciplina in esame.A ciò la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio.Va rimarcato in proposito che questa valutazione dovrà tenereconto che in assenza di una rete familiare di supporto come quelladi cui * * gode in Italia e che la aiuta ancheeconomicamente a mantenere i minori la necessità di accudire ibambini potrebbe essere di ostacolo al suo inserimento nel mondodel lavoro in * con grave pregiudizio proprio dei minoriprivati anche della fonte di sostentamento economico che ora rivienedall attività lavorativa della nonna.Così come dovranno essere complessivamente considerati ilpercorso scolastico in cui i minori sono inseriti la cui prosecuzionerisulta coerente con le loro esigenze di crescita e di sviluppopsico/fisico oltre che le difficoltà relazionali che presenta il minoredei bambini e l incidenza che su queste potrebbe produrre sia unrepentino cambio dell assetto familiare allargato di supporto di cuigodono in Italia che del luogo di residenza.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/20224. * il ricorso va accolto il decreto impugnatoNumero di raccolta generale 355/2023va cassato con rinvio alla Corte di appello di Reggio * pruibabl icianzio ne 10/01/2023diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* 31 * 3* * Presidente* ** * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30620/2021 * proposto da* * domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso laCancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentata e difesadall avvocato * * *come da procura speciali in atti. ricorrentecontroPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatoavverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 545/2021 depositato il 10/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023RITENUTO CHEData pubblicazione 10/01/20231. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con il decreto inepigrafe indicato ha confermato la decisione del Tribunale per iminorenni con la quale era stata respinta l istanza proposta da* * cittadina della * e madre delle minori* * e * * rispettivamente di anni nove esei al momento della decisione volta conseguire l autorizzazione allapermanenza richiesta.La Corte di merito ha respinto il reclamo ritenendo che lesituazioni prospettate dalla reclamante non fossero tali da consentirel applicazione dell art.31 comma 3 del d.lgs. n.286/1998.In particolare la Corte di appello ha rilevato che comeaccertato dal Tribunale la ricorrente si era trasferita in Italia nel2010 aveva poi fatto rientro in * nel 2015 ed ivi avevasposato * * padre dei minori essendo stata vittima dicondotte di maltrattamento da parte del coniuge * *aveva fatto ritorno in Italia dove non aveva trovato una stabileoccupazione rimanendo l unico fonte di sostentamento stabile per leesigenze primarie dei minori e della stessa donna la nonna madredella ricorrente che lavorava come parrucchiera. Ha quindiosservato che il minore * presentava uno sviluppo psico fisiconella norma e che * aveva difficoltà a comprendere l italiano epresentava problematiche relazionali.* scorta di tali circostanze la Corte di appello ha escluso lasussistenza di pregiudizi attuali o potenziali nei confronti dei minoritali da giustificare la permanenza in Italia dell istante in deroga allenorme che disciplinano l immigrazione ritenendo nonsufficientemente riscontrata la situazione di violenza e/omaltrattamenti cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente in patria eosservando che l età dei fanciulli avrebbe reso agevole iltrasferimento nel paese di origine vista la scarsa integrazione inItalia e che non sussisteva il pericolo per gli stessi di essere2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023sottoposti a deprivazioni una volta rientrati in * vista l incertaData pubblicazione 10/01/2023situazione economica garantita in Italia dalla genitrice.* * ha proposto ricorso per cassazione con unmezzo.CONSIDERATO CHE2. Con l unico motivo è dedotta la violazione e/o la falsaapplicazione dell art.31 comma 3 del d.lgs. n.286/1998 *nonché contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio per avere la Corte di appello interpretato la norma comeeccezionale ed applicabile solo in situazioni di estremo pericolo perla salute psicofisica del minore nonché la violazione della normaanzidetta in relazione alle disposizioni della * di * *del 1989 sui diritti del fanciullo alla * * deiDiritti dell * e ad altro per avere negato tutela all unità familiareintesa come diritto primario sia dal diritto interno che negli strumentiinternazionali.La ricorrente richiamato il dritto all unità familiare si duole chenon si sia tenuto contro del fatto che il suo allontanamento dall Italiaavrebbe privato i minori ancora in tenera età dell unico genitore diriferimento.3.1. Il motivo è fondato e va accolto.Va ricordato che l art.31 comma 3 del * prevede «3. IlTribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico e tenuto conto dell eta e delle condizioni di salute delminore che si trova nel territorio italiano puo autorizzare l ingressoo la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinatoanche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.L autorizzazione e revocata quando vengono a cessare i gravi motiviche ne giustificavano il rilascio o per attivita del familiareincompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in* I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti diNumero di raccolta generale 355/2023rispettiva competenza.» Data pubblicazione 10/01/2023Come puntualizzato da questa Corte l autorizzazione allapermanenza o all ingresso temporaneo in Italia prevista dallanormativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e aprotezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitorimentre l interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione ricevetutela in via riflessa ovvero nella misura in cui sia funzionale asalvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore che è il benegiuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica delprovvedimento autorizzatorio * * U. n. 15750 del12/6/2019 p.4Inoltre secondo l orientamento di questa Corte la temporaneaautorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minoreprevista dall art. 31 cit. non richiede necessariamente l esistenza disituazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionalistrettamente collegate alla sua salute potendo comprenderequalsiasi danno effettivo concreto percepibile ed obiettivamentegrave che in considerazione dell età o delle condizioni di salutericollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriveràcertamente al minore dall allontanamento del familiare o dal suodefinitivo sradicamento dall ambiente in cui è cresciuto. Devetrattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile duratae non caratterizzate da tendenziale stabilità che pur non prestandosiad essere catalogate o standardizzate si concretino in eventitraumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagiodovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare * * U.n.21799 del 25/10/2010 .In altri termini i “gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico” ex art. 31 comma 3 cit. sono rappresentati dasituazioni oggettivamente gravi comportanti una seriacompromissione dell equilibrio psicofisico del minore non altrimenti4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misuraNumero di raccolta generale 355/2023autorizzativa. Data pubblicazione 10/01/2023Pertanto la norma in esame non si presta ad essere intesa comegenerica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e deisuoi genitori interpretazione che proprio come affermato dalleSezioni Unite con la pronuncia sopra citata avrebbe l effetto disuperare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare«tutte le volte in cui per effetto dell espulsione del genitore irregolaresi realizzi la rottura dell unità familiare comprendente un minoremuovendo dal presupposto che quest ultima comporti per lui sempree comunque un danno psichico» ne conseguirebbe l applicazioneautomatica dell autorizzazione de qua in tal modo trasformata daeccezione a regola cfr. * n.9391 del 16/4/2018 .Alla stregua di tali principi quindi le situazioni che possonointegrare i gravi motivi di cui al citato art. 31 non si prestano adessere catalogate o standardizzate di guisa che incombe sulrichiedente l autorizzazione l onere di allegazione della specificasituazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minoredall allontanamento del genitore * n.9391 del 16/4/2018 eCass n.26710 del 10/11/2017 non essendo sufficiente la meraindicazione del pericolo di disgregazione familiare della necessità dientrambe le figure genitoriali o l allegazione di un disagio in caso dirimpatrio insieme ai genitori o a causa dell allontanamento di ungenitore spetta infine al giudice del merito valutare le circostanzedel caso concreto con particolare attenzione * n. 4197 del21/02/2018 .3.2. La pronuncia impugnata pur richiamando gli anzi dettiprincipi non vi ha dato retta applicazione perché la valutazionerichiesta è stata compiuta in maniera atomistica in relazione aglielementi rilevati senza svolgere invece un esame complessivo dellacondizione di vita dei minori e degli effetti sulla stessa del diniegodella autorizzazione richiesta.5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/2022Numero di raccolta generale 355/2023Come si evince dallo stesso decreto la ricorrente in Italia viveData pubblicazione 10/01/2023con sua madre che si fa carico di provvedere economicamente alnucleo familiare aggiunto ha due figli scolarizzati uno dei quali ilpiù piccolo con capacità cognitive e relazionali molto ridotte haprovato ad inserirsi nel mondo del lavoro senza risultati stabili.Orbene la circostanza che la ricorrente non abbia documentatole condotte maltrattanti subite o che potrebbe ancora subire da partedel marito in * su cui la Corte di appello si sofferma nonappare decisiva così come non è decisiva l ipotizzata possibilità perla stessa di inserirsi lavorativamente in * in assenza ivi di unsostegno familiare per la cura dei minori perché tali considerazioninon sono state raffrontate con la condizione dei minori in Italia e conil pregiudizio che potrebbero subire a seguito del rientro della madrein * indice rilevante per vagliare la sussistenza dei “gravimotivi” che consentono l applicazione della disciplina in esame.A ciò la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio.Va rimarcato in proposito che questa valutazione dovrà tenereconto che in assenza di una rete familiare di supporto come quelladi cui * * gode in Italia e che la aiuta ancheeconomicamente a mantenere i minori la necessità di accudire ibambini potrebbe essere di ostacolo al suo inserimento nel mondodel lavoro in * con grave pregiudizio proprio dei minoriprivati anche della fonte di sostentamento economico che ora rivienedall attività lavorativa della nonna.Così come dovranno essere complessivamente considerati ilpercorso scolastico in cui i minori sono inseriti la cui prosecuzionerisulta coerente con le loro esigenze di crescita e di sviluppopsico/fisico oltre che le difficoltà relazionali che presenta il minoredei bambini e l incidenza che su queste potrebbe produrre sia unrepentino cambio dell assetto familiare allargato di supporto di cuigodono in Italia che del luogo di residenza.6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30620/2021Numero sezionale 3928/20224. * il ricorso va accolto il decreto impugnatoNumero di raccolta generale 355/2023va cassato con rinvio alla Corte di appello di Reggio * pruibabl icianzio ne 10/01/2023diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52. * * il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio allaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per ilriesame Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *7 di 7* ** * il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio allaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per ilriesame Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *7 di 7* *