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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 29411/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 73/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] S . p . a . , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], -intimata - avverso la sentenza n. 349/2020 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/03/2020; Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, da l Consigliere relatore C ristiano Valle, osserva quanto segue.

Rilevato che la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , rappresentata da MPS Gestione CreditiS.p.a., quale creditrice, in forza di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva lo stesso e la di lui coniuge, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Massa per sentire dichiarare inefficaci exa rt. 2901 cod. c iv . il verbale di separazione consensuale (sentenza) con assegnazione di alcuni beniimmobili, nonché un atto notarile con il quale era stato ceduto alla Giromini rispettivamente prima il diritto di abitazione, poi i diritti reali tutti, per la quota del cinquanta per cento,di un immobile; il Tribunale di Massa, all’esito del processo di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione processuale in capo a MPS [OSCURATO:PERSONA].p.a.; proposta impugnazione da parte di Monte dei Paschi di S iena S.p.a., la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 349 del 31/03/2020, riformava la sentenza e dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.i richiamati atti nei confronti della banca; avverso la sentenza della Corte distrettuale propone impugnazione in cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattro motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]., che agisce mediante la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., r esiste con controricorso nella qualità di cessionaria dei crediti da parte della banca [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che imotivi del ricorso sono i seguenti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 1399 cod. c iv ., 125 c od . p roc . c iv. e 182 c od . proc. c iv. , in relazione agli artt. 75 c od . p roc . c iv. , 83 c.p.c. e 183 cod.proc. c iv. , i l ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Genova per avere questa ritenuto sanabile, mediante proposizione dell’appello, il difetto di legittimazione ad agire in giudizio ritenuto sussistente dal giudice di primo grado; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione art. 404, secondo comma cod. p roc . c iv ., in relazione all’art. 2909 cod.civ. nonché all’art. 2901, terzo comma , c od . c iv . , il ricorrente evidenzia errore di diritto nell’avere la Corte distrettuale ritenuto revocabili gli atti di attribuzione patrimoniale contenuti in una sentenza; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 116 e 132 cod. p roc . c iv. , nonché in relazione all’art. 2727 cod. c iv . per nullità della sentenza , per erronea valutazione presuntiva in ordine agli stati soggettivi rilevanti per l’azione revocatoria; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv. , ritenendo la parte ricorrente erronea la mancata compensazione delle spese di lite; il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativ o all’operatività della sanatoria disciplinata dall’art. 182 cod. proc. civ. e, comunque , della sanatoria , mediante proposizione dell’appello, della carenza di legittimazione processuale, posta dal Tribunale di Massa a fondamento della decisione di primo grado, prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza e, pertanto, meritevole di trattazione in pubblica udienza; Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle in particolare avuto riguardo, con riferimento al caso di specie, alla necessità che a fronte dell’eccezione mossa ritualmente e tempestivamente, in sede di comparsa di risposta, da l convenuto , [OSCURATO:PERSONA],in ordine ai profili di legittimazione processuale e di valido conferimento della procura alle liti, posto che il soggetto che aveva conferito la procura alle liti era un preposto ad un’agenzia della banca Monte dei Paschi di SienaS.p.a., che aveva a sua volta agito in giudizio mediante altra società ( la MPS gestione [OSCURATO:SOCIETA]. ) , la parte attrice debba provved ere immediatamente alla sanatoria, a controdedurre, se del caso mediante deposito di idonea documentazione, nei termini di legge e indipendentemente da un provvedimento del giudice in tal senso ; e ove ciò non avvenga, e il giudice decida la causa in base alla riscontrata carenza, la sanatoria possa ancora avvenire in fase d’impugnazione, mediante proposizione del gravameda parte del soggetto titolare del diritto ( nella specie , la banca [OSCURATO:SOCIETA]. ); la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della relativa rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 73/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] S . p . a . , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], -intimata - avverso la sentenza n. 349/2020 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/03/2020; Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, da l Consigliere relatore C ristiano Valle, osserva quanto segue. Rilevato che la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , rappresentata da MPS Gestione CreditiS.p.a., quale creditrice, in forza di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva lo stesso e la di lui coniuge, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Massa per sentire dichiarare inefficaci exa rt. 2901 cod. c iv . il verbale di separazione consensuale (sentenza) con assegnazione di alcuni beniimmobili, nonché un atto notarile con il quale era stato ceduto alla Giromini rispettivamente prima il diritto di abitazione, poi i diritti reali tutti, per la quota del cinquanta per cento,di un immobile; il Tribunale di Massa, all’esito del processo di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione processuale in capo a MPS [OSCURATO:PERSONA].p.a.; proposta impugnazione da parte di Monte dei Paschi di S iena S.p.a., la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 349 del 31/03/2020, riformava la sentenza e dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.i richiamati atti nei confronti della banca; avverso la sentenza della Corte distrettuale propone impugnazione in cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattro motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]., che agisce mediante la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., r esiste con controricorso nella qualità di cessionaria dei crediti da parte della banca [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che imotivi del ricorso sono i seguenti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 1399 cod. c iv ., 125 c od . p roc . c iv. e 182 c od . proc. c iv. , in relazione agli artt. 75 c od . p roc . c iv. , 83 c.p.c. e 183 cod.proc. c iv. , i l ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Genova per avere questa ritenuto sanabile, mediante proposizione dell’appello, il difetto di legittimazione ad agire in giudizio ritenuto sussistente dal giudice di primo grado; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione art. 404, secondo comma cod. p roc . c iv ., in relazione all’art. 2909 cod.civ. nonché all’art. 2901, terzo comma , c od . c iv . , il ricorrente evidenzia errore di diritto nell’avere la Corte distrettuale ritenuto revocabili gli atti di attribuzione patrimoniale contenuti in una sentenza; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 116 e 132 cod. p roc . c iv. , nonché in relazione all’art. 2727 cod. c iv . per nullità della sentenza , per erronea valutazione presuntiva in ordine agli stati soggettivi rilevanti per l’azione revocatoria; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv. , ritenendo la parte ricorrente erronea la mancata compensazione delle spese di lite; il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativ o all’operatività della sanatoria disciplinata dall’art. 182 cod. proc. civ. e, comunque , della sanatoria , mediante proposizione dell’appello, della carenza di legittimazione processuale, posta dal Tribunale di Massa a fondamento della decisione di primo grado, prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza e, pertanto, meritevole di trattazione in pubblica udienza; Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle in particolare avuto riguardo, con riferimento al caso di specie, alla necessità che a fronte dell’eccezione mossa ritualmente e tempestivamente, in sede di comparsa di risposta, da l convenuto , [OSCURATO:PERSONA],in ordine ai profili di legittimazione processuale e di valido conferimento della procura alle liti, posto che il soggetto che aveva conferito la procura alle liti era un preposto ad un’agenzia della banca Monte dei Paschi di SienaS.p.a., che aveva a sua volta agito in giudizio mediante altra società ( la MPS gestione [OSCURATO:SOCIETA]. ) , la parte attrice debba provved ere immediatamente alla sanatoria, a controdedurre, se del caso mediante deposito di idonea documentazione, nei termini di legge e indipendentemente da un provvedimento del giudice in tal senso ; e ove ciò non avvenga, e il giudice decida la causa in base alla riscontrata carenza, la sanatoria possa ancora avvenire in fase d’impugnazione, mediante proposizione del gravameda parte del soggetto titolare del diritto ( nella specie , la banca [OSCURATO:SOCIETA]. ); la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della relativa rimessione alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di
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