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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06943/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge (anche processuale quanto. al terzo motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e trattamento sanzionatorio costituiscono reiterazione di motivi adeguatamente confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha apprezzato la sussistenza del dolo del delitto di cui al capo 2) allorché fuggiva dopo un incidente che aveva provocato lesioni ad altra persona, poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali che, dopo aver rintracciato l'auto e bussato alla porta dell'abitazione di costui, si vedevano spinti violentemente dal ricorrente per impedire la necessaria identificazione per l'incidente occorso; che corretta e completa risulta la parte della decisione che ha dato atto della congruità della pena per come determinata, della manifesta infondatezza della richiesta della attenuante di cui all'art. 91 cod. pen., non vertendosi in ipotesi di ubriachezza determinata da caso fortuito, e dell'assenza di elementi positivi da valorizzare anche in presenza della grave intensità del dolo insita nella condotta attraverso cui si pretendeva l'impunità per quanto posto in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge (anche processuale quanto. al terzo motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e trattamento sanzionatorio costituiscono reiterazione di motivi adeguatamente confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha apprezzato la sussistenza del dolo del delitto di cui al capo 2) allorché fuggiva dopo un incidente che aveva provocato lesioni ad altra persona, poneva in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali che, dopo aver rintracciato l'auto e bussato alla porta dell'abitazione di costui, si vedevano spinti violentemente dal ricorrente per impedire la necessaria identificazione per l'incidente occorso; che corretta e completa risulta la parte della decisione che ha dato atto della congruità della pena per come determinata, della manifesta infondatezza della richiesta della attenuante di cui all'art. 91 cod. pen., non vertendosi in ipotesi di ubriachezza determinata da caso fortuito, e dell'assenza di elementi positivi da valorizzare anche in presenza della grave intensità del dolo insita nella condotta attraverso cui si pretendeva l'impunità per quanto posto in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06943/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris