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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09986/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

46 A132 L).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] - già CasaGeneralizia della [OSCURATO:PERSONA].

Torinese di [OSCURATO:PERSONA] - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procuraNumero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brasca (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73L16 F537 Z)- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 5856/9/2024 della Corte digiustizia tributaria del Lazio, depositata il 1° ottobre 2024, notificatail 29 ottobre 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti,avente ad oggetto la somma di 10.187,00 € pretesa per ciascunadelle annualità di imposta IMU per gli anni 2017/2018/2019/2020;2. la suindicata Corte regionale respingeva l’appello proposto dalComune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 4830/36/2023 dellaCommissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che lacontribuente avesse offerto prova della sussistenza del requisitooggettivo per invocare l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 504/1992, dando atto che l’immobile oggetto di tassazioneera «[…] destinato ad attività di scuola paritaria esercitata dallaCasa Generalizia che non la espleta a titolo gratuito, ricevendo retteper i minori ospitati» ed assumendo che «la retta pagata è inferioreai parametri stabiliti dal MEF perché non supera la metà del prezzomedio del servizio […]», con ciò confermando la sentenza di primecure che aveva accertato «[…] una media di costo per l’annoscolastico di poco superiore ai 2.300 €, laddove il prezzo medionazionale per studente, secondo il Ministero dell’istruzione e delmerito è superiore, in tutti i livelli scolastici, a € 7.000,00 […]» (cosìnella pronuncia impugnata);Numero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/20263. avverso tale pronuncia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 10 dicembre 2024,formulando tre motivi d’impugnazione, poi illustrati con memoria exart. 380-bis 1, c.p.c. depositata in data 12 marzo 2026;4. la [OSCURATO:PERSONA] del Murialdo resisteva concontroricorso depositato il 25 gennaio 2025, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c. in data 9 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n.504/1992 e dellenorme connesse in combinato disposto con i principi sanciti dallanormativa nazionale e comunitaria e con l’art. 2697 c.c.,contestando la sentenza impugnata sia nella parte in cui non avevaconsiderato che l’intero immobile era abitato da due religiosi ai quali,a far data dal gennaio 2017, se ne era aggiunto un terzo, che nellaparte in cui aveva richiamato le citate rette, discostandosidall’orientamento del Giudice di legittimità che aveva negato chel’esenzione potesse applicarsi nelle ipotesi di rette inferiori al costomedio per studente pubblicato dal MIUR, richiedendo invece per ilbeneficio la sussistenza di rette puramente simboliche;2. con la seconda censura, l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma2 n. 4, d.lgs. n.546/1992, per la contraddittorietà ed il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e per travisamento del fattoprobatorio su un punto controverso esaminato in sentenza per averbasato il proprio convincimento su di una prova tipicamentepresuntiva (la retta pagata in misura inferiore ai parametri delNumero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026MIUR) dopo aver assunto sul piano dei principi che la natura noncommerciale dell’attività andasse verificata in concreto;3. con la terza doglianza il Comune ha denunciato, a mentedell’art. 360, primo comma num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, costituto dalla mancata presentazione della denuncia annualeper godere dell’esenzione a mente dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n.546/1992, come previsto dall’art. 1, comma 770, della legge n.160/2019;4. la controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ex369, primo comma, n. 2, c.p.c. per non essere stata depositata(entro 20 giorni dalla sua notifica) la sentenza impugnata che siassume essere stata notificata il 29 ottobre 2024 ed essendo decorsial momento della notifica del ricorso (10.12.24) il termine breve perimpugnarla (sentenza depositata il 1.10.24);[OSCURATO:PERSONA]:1. l’esame del ricorso rivela profili di natura nomofilattica inrelazione ai sottoindicati temi:a. in merito all’eccezione di improcedibilità del ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, num. 2, c.p.c., inmateria tributaria, ove dall’esame del fascicolo di ufficio (dal 1°gennaio 2023, acquisito anche senza istanza di parte e quindi nelladisponibilità della Corte) dovesse risultare il deposito della sentenzadi appello notificata, adempimento questo previsto dall’art. 38,comma 2, n. 546/1992 (cui rinvia l’art. 61 del menzionato decreto)e, quindi, se la menzionata sanzione possa essere disposta anchequando il predetto documento (la sentenza di appello notificata)risulti nella disponibilità del giudice;Numero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026b. l’incidenza dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 856,della legge n. 199/2025 (secondo cui «le attività didattiche, svoltenegli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente(CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e delmerito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca»), sultema dell’esenzione IMU e la sua compatibilità con il diritto unionale(decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre2012 e sentenza resa dalla Corte di giustizia del 6 novembre 2018,nelle cause riunite C-622, 663 e 624/2016);2. l’esame di dette questioni merita la trattazione in pubblicaudienza e con essa il contributo della Procura Generale e delle parti; P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
46 A132 L).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] - già CasaGeneralizia della [OSCURATO:PERSONA]. Torinese di [OSCURATO:PERSONA] - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procuraNumero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brasca (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73L16 F537 Z)- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 5856/9/2024 della Corte digiustizia tributaria del Lazio, depositata il 1° ottobre 2024, notificatail 29 ottobre 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti,avente ad oggetto la somma di 10.187,00 € pretesa per ciascunadelle annualità di imposta IMU per gli anni 2017/2018/2019/2020;2. la suindicata Corte regionale respingeva l’appello proposto dalComune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 4830/36/2023 dellaCommissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che lacontribuente avesse offerto prova della sussistenza del requisitooggettivo per invocare l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 504/1992, dando atto che l’immobile oggetto di tassazioneera «[…] destinato ad attività di scuola paritaria esercitata dallaCasa Generalizia che non la espleta a titolo gratuito, ricevendo retteper i minori ospitati» ed assumendo che «la retta pagata è inferioreai parametri stabiliti dal MEF perché non supera la metà del prezzomedio del servizio […]», con ciò confermando la sentenza di primecure che aveva accertato «[…] una media di costo per l’annoscolastico di poco superiore ai 2.300 €, laddove il prezzo medionazionale per studente, secondo il Ministero dell’istruzione e delmerito è superiore, in tutti i livelli scolastici, a € 7.000,00 […]» (cosìnella pronuncia impugnata);Numero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/20263. avverso tale pronuncia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, notificandolo in data 10 dicembre 2024,formulando tre motivi d’impugnazione, poi illustrati con memoria exart. 380-bis 1, c.p.c. depositata in data 12 marzo 2026;4. la [OSCURATO:PERSONA] del Murialdo resisteva concontroricorso depositato il 25 gennaio 2025, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c. in data 9 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n.504/1992 e dellenorme connesse in combinato disposto con i principi sanciti dallanormativa nazionale e comunitaria e con l’art. 2697 c.c.,contestando la sentenza impugnata sia nella parte in cui non avevaconsiderato che l’intero immobile era abitato da due religiosi ai quali,a far data dal gennaio 2017, se ne era aggiunto un terzo, che nellaparte in cui aveva richiamato le citate rette, discostandosidall’orientamento del Giudice di legittimità che aveva negato chel’esenzione potesse applicarsi nelle ipotesi di rette inferiori al costomedio per studente pubblicato dal MIUR, richiedendo invece per ilbeneficio la sussistenza di rette puramente simboliche;2. con la seconda censura, l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma2 n. 4, d.lgs. n.546/1992, per la contraddittorietà ed il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e per travisamento del fattoprobatorio su un punto controverso esaminato in sentenza per averbasato il proprio convincimento su di una prova tipicamentepresuntiva (la retta pagata in misura inferiore ai parametri delNumero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026MIUR) dopo aver assunto sul piano dei principi che la natura noncommerciale dell’attività andasse verificata in concreto;3. con la terza doglianza il Comune ha denunciato, a mentedell’art. 360, primo comma num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, costituto dalla mancata presentazione della denuncia annualeper godere dell’esenzione a mente dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n.546/1992, come previsto dall’art. 1, comma 770, della legge n.160/2019;4. la controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ex369, primo comma, n. 2, c.p.c. per non essere stata depositata(entro 20 giorni dalla sua notifica) la sentenza impugnata che siassume essere stata notificata il 29 ottobre 2024 ed essendo decorsial momento della notifica del ricorso (10.12.24) il termine breve perimpugnarla (sentenza depositata il 1.10.24);[OSCURATO:PERSONA]:1. l’esame del ricorso rivela profili di natura nomofilattica inrelazione ai sottoindicati temi:a. in merito all’eccezione di improcedibilità del ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, num. 2, c.p.c., inmateria tributaria, ove dall’esame del fascicolo di ufficio (dal 1°gennaio 2023, acquisito anche senza istanza di parte e quindi nelladisponibilità della Corte) dovesse risultare il deposito della sentenzadi appello notificata, adempimento questo previsto dall’art. 38,comma 2, n. 546/1992 (cui rinvia l’art. 61 del menzionato decreto)e, quindi, se la menzionata sanzione possa essere disposta anchequando il predetto documento (la sentenza di appello notificata)risulti nella disponibilità del giudice;Numero registro generale 25750/2024Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 9986/2026Data pubblicazione 17/04/2026b. l’incidenza dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 856,della legge n. 199/2025 (secondo cui «le attività didattiche, svoltenegli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente(CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e delmerito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca»), sultema dell’esenzione IMU e la sua compatibilità con il diritto unionale(decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre2012 e sentenza resa dalla Corte di giustizia del 6 novembre 2018,nelle cause riunite C-622, 663 e 624/2016);2. l’esame di dette questioni merita la trattazione in pubblicaudienza e con essa il contributo della Procura Generale e delle parti; P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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