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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22827/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27475-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con socio unico REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – Interposizione fittizia manodopera R.G.N. 27475/2017 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 332/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2017 R.G.N. 1492/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 332/2017 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 2.1.2008, con diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica di Coordinatore d’ufficio parametro 205 dell’Area professionale 2^ Amministrazione e servizi.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sintesi, che l’Azzolina, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva stipulato una convenzione con la controllante [OSCURATO:SOCIETA] relativamente alla commessa per la fornitura di servizi attinenti alla gestione del personale e delle paghe, in realtà nello svolgimento dei suoi compiti era sottoposto al potere direttivo e organizzativo dei responsabili dei vertici dell’[OSCURATO:SOCIETA] non avendo la società, in cui era formalmente inquadrato e che erogava il servizio, una propria organizzazione di mezzi e gestione autonoma della forza lavoro, senza alcun rischio di impresa, operando sulla base di interventi dispositivi e di controllo della committente e limitandosi alla mera fornitura di manodopera; hanno, poi, ritenuto che l’appartenenza del parametro 205 del lavoratore era corretta non rivestendo l’attività da questi svolta le caratteristiche della qualifica professionale rivendicata (par. 250).

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’AST [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva.

4. La ricorrent e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, in relazione agli artt. 115 cpc, 116 cpc, 360 co. 1 n. 5 cpc nonché l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che esso ricorrente fosse stato sottoposto al potere direttivo e organizzativo del responsabile di vertice dell’[OSCURATO:SOCIETA] e per non avere valutato che, durante la vigenza della convenzione, aveva continuato a svolgere per conto della propria datrice, [OSCURATO:SOCIETA] tutti i compiti affidatigli dalla propria datrice di lavoro.

3. Con il secondo motivo si censura la illegittimità della gravata sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie emerse in esito alla escussione delle prove.

4. Con il terzo motivo la ricorrente obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 nonché la nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse erogato il servizio senza una propria organizzazione di mezzi e gestione autonoma della forza lavoro, senza alcun rischio di impresa, limitandosi alla mera fornitura di manodopera, omettendo di considerare che la prestazione lavorativa resa da Azzolina costituisse un Know-how inteso quale fattore distinto ed ulteriore rispetto alla manodopera impiegata.5.

I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge (in particolare quella di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003), si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di erroneità e contraddittorietà della motivazione di cui al secondo motivo), è giunta alla conclusione sulla sottoposizione dell’Azzolina al potere direttivo e organizzativo dei responsabili di vertice dell’[OSCURATO:SOCIETA] e sul fatto che si fosse in presenza di un appalto fraudolento in quanto, essendo la forza lavoro il fattore preponderante del rapporto tra le due società, regolato dalla convenzione, mancava una organizzazione reale della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. n. 15557/2019).

7. Tale accertamento è stato effettuato attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di elementi logici non contrastati da adeguate contestazioni.

8. Al riguardo va rilevato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass.5 n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

9. Inoltre, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018), avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto la costituzione del rapporto dilavoro in capo all’appaltante.

10. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatorinon accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

11. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve in ogni caso precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte Cass. n. 8053/2014).

12. Nel caso di specie, i giudici di seconde cure, richiamando la deposizione del teste Montalbano, hanno sottolineato che l’Azzolina si era dedicato esclusivamente ai compiti commessi, senza utilizzare la postazione lavorativa mantenuta presso i locali di [OSCURATO:SOCIETA] e che la modulazione dell’orario di lavoro e la concessione del periodo di ferie, in concreto eranoconcordati con [OSCURATO:SOCIETA] sebbene , poi, veni ssero formalmente autorizzatida [OSCURATO:SOCIETA] (teste Ruffino).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del solo controricorrente; nulla va disposto per la intimata che non ha svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per quelle relative al rapporto processuale tra la ricorrente e la intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27475-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con socio unico REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – Interposizione fittizia manodopera R.G.N. 27475/2017 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 332/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2017 R.G.N. 1492/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 332/2017 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 2.1.2008, con diritto del lavoratore all’inquadramento nella qualifica di Coordinatore d’ufficio parametro 205 dell’Area professionale 2^ Amministrazione e servizi. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sintesi, che l’Azzolina, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva stipulato una convenzione con la controllante [OSCURATO:SOCIETA] relativamente alla commessa per la fornitura di servizi attinenti alla gestione del personale e delle paghe, in realtà nello svolgimento dei suoi compiti era sottoposto al potere direttivo e organizzativo dei responsabili dei vertici dell’[OSCURATO:SOCIETA] non avendo la società, in cui era formalmente inquadrato e che erogava il servizio, una propria organizzazione di mezzi e gestione autonoma della forza lavoro, senza alcun rischio di impresa, operando sulla base di interventi dispositivi e di controllo della committente e limitandosi alla mera fornitura di manodopera; hanno, poi, ritenuto che l’appartenenza del parametro 205 del lavoratore era corretta non rivestendo l’attività da questi svolta le caratteristiche della qualifica professionale rivendicata (par. 250). 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’AST [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. 4. La ricorrent e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, in relazione agli artt. 115 cpc, 116 cpc, 360 co. 1 n. 5 cpc nonché l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che esso ricorrente fosse stato sottoposto al potere direttivo e organizzativo del responsabile di vertice dell’[OSCURATO:SOCIETA] e per non avere valutato che, durante la vigenza della convenzione, aveva continuato a svolgere per conto della propria datrice, [OSCURATO:SOCIETA] tutti i compiti affidatigli dalla propria datrice di lavoro. 3. Con il secondo motivo si censura la illegittimità della gravata sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle risultanze istruttorie emerse in esito alla escussione delle prove. 4. Con il terzo motivo la ricorrente obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 nonché la nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nel ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse erogato il servizio senza una propria organizzazione di mezzi e gestione autonoma della forza lavoro, senza alcun rischio di impresa, limitandosi alla mera fornitura di manodopera, omettendo di considerare che la prestazione lavorativa resa da Azzolina costituisse un Know-how inteso quale fattore distinto ed ulteriore rispetto alla manodopera impiegata.5. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge (in particolare quella di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003), si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua (e ciò rende non meritevoli di accoglimento anche le asserite doglianze di erroneità e contraddittorietà della motivazione di cui al secondo motivo), è giunta alla conclusione sulla sottoposizione dell’Azzolina al potere direttivo e organizzativo dei responsabili di vertice dell’[OSCURATO:SOCIETA] e sul fatto che si fosse in presenza di un appalto fraudolento in quanto, essendo la forza lavoro il fattore preponderante del rapporto tra le due società, regolato dalla convenzione, mancava una organizzazione reale della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. n. 15557/2019). 7. Tale accertamento è stato effettuato attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di elementi logici non contrastati da adeguate contestazioni. 8. Al riguardo va rilevato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass.5 n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 9. Inoltre, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018), avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto la costituzione del rapporto dilavoro in capo all’appaltante. 10. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatorinon accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 11. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve in ogni caso precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte Cass. n. 8053/2014). 12. Nel caso di specie, i giudici di seconde cure, richiamando la deposizione del teste Montalbano, hanno sottolineato che l’Azzolina si era dedicato esclusivamente ai compiti commessi, senza utilizzare la postazione lavorativa mantenuta presso i locali di [OSCURATO:SOCIETA] e che la modulazione dell’orario di lavoro e la concessione del periodo di ferie, in concreto eranoconcordati con [OSCURATO:SOCIETA] sebbene , poi, veni ssero formalmente autorizzatida [OSCURATO:SOCIETA] (teste Ruffino). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del solo controricorrente; nulla va disposto per la intimata che non ha svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per quelle relative al rapporto processuale tra la ricorrente e la intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con
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