Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38591/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa all'esito del giudizio in primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione e di euro 82.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 lett. a) e b) e 3-bis, d.

Igs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. imm.) contestato al capo a), nonché di quello, unificato per continuazione, di cui agli artt. 82, 48 e 480 cod. pen. contestato al capo b).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, l'imputato compiva nel gennaio 2011 atti idonei a favorire l'ingresso illegale nel territorio italiano di cinque cittadini tunisini, poiché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., inoltrava allo sportello unico per l'immigrazione di Venezia un'istanza, ex art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata al nulla osta al lavoro e al conseguente ingresso nello Stato di detti connazionali (effettivamente verificatosi per quattro di loro nel settembre 2012), rappresentando falsamente, anche tramite l'allegazione di un contratto di subappalto con data contraffatta, che tali soggetti avrebbero dovuto svolgere attività lavorativa in un cantiere sito a Dolo, in modo da indurre in errore l'autorità nella formazione di quattro dei cinque nulla osta al lavoro richiesti.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a sei motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 195 e 431 cod. proc. pen., avendo i Giudici di appello inteso superare l'eccezione di inutilizzabilità delle relazioni di polizia giudiziaria contenenti il resoconto di servizi di osservazione, citando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della Guardia di Finanza) che non aveva sottoscritto gli atti in questione, né svolto quei servizi.

3.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione con riferimento a quanto rappresentato nella sentenza a supporto dell'attendibilità di detto teste, laddove lo stesso aveva riferito, in contrasto con la documentazione acquisita, j che prima del 31 gennaio 2011 l'imputato non aveva svolto attività lavorativa.

3.3. Il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione con riguardo a quanto affermato in sentenza in ordine alla falsità dei "contratti" di soggiorno e lavoro stipulati con quattro dei cittadini tunisini indicati nel capo di imputazione, ricevendo peraltrò anche tale assunto piena smentita dalle prove documentali.3.4.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 12, d.

Igs. n. 286 del 1998, essendo stato ritenuto integrato il reato contestato al capo a), nella forma aggravata, a fronte della rappresentazione di condotte che non avevano assunto quell'indispensabile maggiore concretezza rispetto alla semplice agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano, potendo, in via subordinata, configurarsi in tale ipotesi al più esclusivamente le condizioni del tentativo.

3.5. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per essere stata negata la concessione delle attenuanti generiche, omettendo di considerare elementi che provavano la meritevolezza di esse e citando in senso ostativo altri elementi non verificati o rimasti smentiti dalla documentazione acquisita.

3.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al capo b), non essendo stata considerata anche in tal caso la documentazione che dava contezza dell'effettiva attività lavorativa legittimante il rilascio dei nulla osta e, per altro verso, essendosi dato credito a tesi non corrispondenti alle modalità di redazione del contratto di subappalto ritenuto falsificato quanto alla sua data. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi cinque motivi del ricorso risultano nel complesso infondati, mentre con riguardo all'imputazione mossa al capo b), alla quale si riferisce il sesto motivo, va riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione, non potendosi comunque constatare con evidenza le condizioni per l'assoluzione nel merito.

2. Il primo motivo ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle relazioni di servizio che rappresentano attività di osservazione della Guardia di Finanza.

Al riguardo, i Giudici di secondo grado hanno rilevato che la prova che si è ritenuta utilizzabile non era costituita dalle relazioni di servizio in quanto atti irripetibili, ma dalla deposizione testimoniale del luogotenente Laganà, quale coordinatore delle indagini, in ordine alle risultanze dell'attività di osservazione.

Tale lettura risulta conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è perfettamente legittima e non viola pertanto il particolare divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 194, comma 4, cod. proc. pen., la deposizione di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisce non già in merito a dichiarazioni acquisite da terzi nel corso delle indagini, ma sull'attività svolta da altri appartenenti alla polizia giudiziaria nel contesto delle investigazioni nel quale egli stesso ha operato (in tal senso, Sez. 6 n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. 6, n. 53174 del 27/09/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3 n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 248536; Sez.

F, n. 34180 del 18/08/2009, imputato Er., Rv. 245375).

Tanto vale a maggiore ragione, come pure sottolineato dai Giudici di merito, nel caso in cui il testimone, come nella specie, sia colui che ha coordinato le indagini seguendo gli esiti conseguiti e confrontandoli con quant'altro acquisito.

Ciò posto, risultano del tutto infondati i rilievi mossi in proposito dal ricorrente che continuano a escludere che le relazioni di servizio abbiano natura di atti irripetibili o fanno altresì riferimento alla circostanza, in sé priva di ogni rilevanza rispetto ai Corretti ragionamenti svolti nella sentenza, secondo cui il luogotenente Laganà non prese mai personalmente parte alle attività di osservazionte pertanto non sottoscrisse alcuna di dette relazioni di servizio.

3. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato, poiché invoca nuovi apprezzamenti in ordine all'attendibilità di alcune affermazioni del teste Laganà riferite alle occupazioni dell'imputato prima dei fatti, a fronte delle risposte sul punto intervenute nella sentenza (pag. 5) e senza che peraltro il rilievo si presti a rappresentare l'incidenza che dovrebbe avere sull'intero percorso giustificativo della decisione, fondato su più ampie informazioni e dati anche documentali.

4. Il terzo motivo contesta i ragionamenti di merito che hanno condotto a ritenere l'artificiosità della documentazione predisposta al fine di ottenere il nulla osta per lavori inesistenti in seno alla procedura ai sensi dell'art. 22 T.U. imm.

Quanto dedotto al riguardo dalla difesa parcellizza il significato di alcune risultanze e per altro verso reinterpreta solo alcuni passaggi della motivazione.

Le censure non si misurano pertanto con l'intero percorso argomentativo.

Esso illustra altri precisi ragionamenti idonei a dimostrare la falsificazione della data del precedente contratto di appalto per far credere l'avviamento a lavori artificiosamente rappresentati ai fini dell'ingresso illegale.

Chiarisce che i contratti formati, per le date di inizio e di cessazione, non potevano riguardare una risorsa plausibilmente funzionale al lavoro secondo quanto rappresentato.

Si fonda altresì sugli esiti dei servizi di osservazione e di altre indagini a conferma dell'estraneità all'attività lavorativa delle occupazioni dei soggetti giunti in Italia.

Illustra, infine, la significatività della coincidenza fra il periodo di apparenza lavorativa e i tempi di esibizione della documentazione richiesta dalla prefettura.

5. Il quarto motivo, negando che la condotta contestata (capo a) abbia perfezionato il delitto previsto dall'art. 12 T.U. imm. ed evocando altresì la possibilità di considerare il mero tentativo, propone letture che contrastano con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si intende dare continuità, secondo cui la fattispecie di cui trattasi integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio italiano in violazione della disciplina di settore, non richiedendosi neppure l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in tale territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127).

6. Il quinto motivo, contestando il diniego delle attenuanti generiche, introduce alternative valutazioni in fatto rivolte a opporsi, a un certo punto, alle motivate considerazioni di merito che hanno escluso l'acquisizione di elementi, quanto all'esistenza della pregressa attività lavorativa, che potessero consentire di superare gli indicatori negativi, tratti dai precedenti penali (non riconducibili solo all'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali) e dalla concrete modalità della condotta cosi come specificatamente poste in evidenza.

Si tratta, pertanto, di doglianze con evidenza prive di fondamento.

7. Il sesto motivo contesta la sussistenza del reato di cui agli artt. 82, 48 e 480 cod. pen. (capo b), in relazione al quale, come sopra rilevato, si è però avverata la causa di estinzione della prescrizione, poiché il termine applicabile è di anni sette e mesi sei e i fatti contestati risalgono al giugno e al luglio 2012.

8. Pertanto, limitatamente a tale capo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione della relativa pena fissata dai giudici di merito, a titolo di aumento per continuazione (pag. 5 della sentenza di primo grado), in mesi tre di reclusione ed euro duemila di multa.

Il ricorso va, invece ,nel resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusione del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa all'esito del giudizio in primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione e di euro 82.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 lett. a) e b) e 3-bis, d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. imm.) contestato al capo a), nonché di quello, unificato per continuazione, di cui agli artt. 82, 48 e 480 cod. pen. contestato al capo b). 2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dai giudici di merito, l'imputato compiva nel gennaio 2011 atti idonei a favorire l'ingresso illegale nel territorio italiano di cinque cittadini tunisini, poiché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., inoltrava allo sportello unico per l'immigrazione di Venezia un'istanza, ex art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata al nulla osta al lavoro e al conseguente ingresso nello Stato di detti connazionali (effettivamente verificatosi per quattro di loro nel settembre 2012), rappresentando falsamente, anche tramite l'allegazione di un contratto di subappalto con data contraffatta, che tali soggetti avrebbero dovuto svolgere attività lavorativa in un cantiere sito a Dolo, in modo da indurre in errore l'autorità nella formazione di quattro dei cinque nulla osta al lavoro richiesti. 3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a sei motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 195 e 431 cod. proc. pen., avendo i Giudici di appello inteso superare l'eccezione di inutilizzabilità delle relazioni di polizia giudiziaria contenenti il resoconto di servizi di osservazione, citando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente della Guardia di Finanza) che non aveva sottoscritto gli atti in questione, né svolto quei servizi. 3.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione con riferimento a quanto rappresentato nella sentenza a supporto dell'attendibilità di detto teste, laddove lo stesso aveva riferito, in contrasto con la documentazione acquisita, j che prima del 31 gennaio 2011 l'imputato non aveva svolto attività lavorativa. 3.3. Il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione con riguardo a quanto affermato in sentenza in ordine alla falsità dei "contratti" di soggiorno e lavoro stipulati con quattro dei cittadini tunisini indicati nel capo di imputazione, ricevendo peraltrò anche tale assunto piena smentita dalle prove documentali.3.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 12, d. Igs. n. 286 del 1998, essendo stato ritenuto integrato il reato contestato al capo a), nella forma aggravata, a fronte della rappresentazione di condotte che non avevano assunto quell'indispensabile maggiore concretezza rispetto alla semplice agevolazione dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano, potendo, in via subordinata, configurarsi in tale ipotesi al più esclusivamente le condizioni del tentativo. 3.5. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per essere stata negata la concessione delle attenuanti generiche, omettendo di considerare elementi che provavano la meritevolezza di esse e citando in senso ostativo altri elementi non verificati o rimasti smentiti dalla documentazione acquisita. 3.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al capo b), non essendo stata considerata anche in tal caso la documentazione che dava contezza dell'effettiva attività lavorativa legittimante il rilascio dei nulla osta e, per altro verso, essendosi dato credito a tesi non corrispondenti alle modalità di redazione del contratto di subappalto ritenuto falsificato quanto alla sua data. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi del ricorso risultano nel complesso infondati, mentre con riguardo all'imputazione mossa al capo b), alla quale si riferisce il sesto motivo, va riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione, non potendosi comunque constatare con evidenza le condizioni per l'assoluzione nel merito. 2. Il primo motivo ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle relazioni di servizio che rappresentano attività di osservazione della Guardia di Finanza. Al riguardo, i Giudici di secondo grado hanno rilevato che la prova che si è ritenuta utilizzabile non era costituita dalle relazioni di servizio in quanto atti irripetibili, ma dalla deposizione testimoniale del luogotenente Laganà, quale coordinatore delle indagini, in ordine alle risultanze dell'attività di osservazione. Tale lettura risulta conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è perfettamente legittima e non viola pertanto il particolare divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 194, comma 4, cod. proc. pen., la deposizione di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisce non già in merito a dichiarazioni acquisite da terzi nel corso delle indagini, ma sull'attività svolta da altri appartenenti alla polizia giudiziaria nel contesto delle investigazioni nel quale egli stesso ha operato (in tal senso, Sez. 6 n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. 6, n. 53174 del 27/09/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3 n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 248536; Sez. F, n. 34180 del 18/08/2009, imputato Er., Rv. 245375). Tanto vale a maggiore ragione, come pure sottolineato dai Giudici di merito, nel caso in cui il testimone, come nella specie, sia colui che ha coordinato le indagini seguendo gli esiti conseguiti e confrontandoli con quant'altro acquisito. Ciò posto, risultano del tutto infondati i rilievi mossi in proposito dal ricorrente che continuano a escludere che le relazioni di servizio abbiano natura di atti irripetibili o fanno altresì riferimento alla circostanza, in sé priva di ogni rilevanza rispetto ai Corretti ragionamenti svolti nella sentenza, secondo cui il luogotenente Laganà non prese mai personalmente parte alle attività di osservazionte pertanto non sottoscrisse alcuna di dette relazioni di servizio. 3. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato, poiché invoca nuovi apprezzamenti in ordine all'attendibilità di alcune affermazioni del teste Laganà riferite alle occupazioni dell'imputato prima dei fatti, a fronte delle risposte sul punto intervenute nella sentenza (pag. 5) e senza che peraltro il rilievo si presti a rappresentare l'incidenza che dovrebbe avere sull'intero percorso giustificativo della decisione, fondato su più ampie informazioni e dati anche documentali. 4. Il terzo motivo contesta i ragionamenti di merito che hanno condotto a ritenere l'artificiosità della documentazione predisposta al fine di ottenere il nulla osta per lavori inesistenti in seno alla procedura ai sensi dell'art. 22 T.U. imm. Quanto dedotto al riguardo dalla difesa parcellizza il significato di alcune risultanze e per altro verso reinterpreta solo alcuni passaggi della motivazione. Le censure non si misurano pertanto con l'intero percorso argomentativo. Esso illustra altri precisi ragionamenti idonei a dimostrare la falsificazione della data del precedente contratto di appalto per far credere l'avviamento a lavori artificiosamente rappresentati ai fini dell'ingresso illegale. Chiarisce che i contratti formati, per le date di inizio e di cessazione, non potevano riguardare una risorsa plausibilmente funzionale al lavoro secondo quanto rappresentato. Si fonda altresì sugli esiti dei servizi di osservazione e di altre indagini a conferma dell'estraneità all'attività lavorativa delle occupazioni dei soggetti giunti in Italia. Illustra, infine, la significatività della coincidenza fra il periodo di apparenza lavorativa e i tempi di esibizione della documentazione richiesta dalla prefettura. 5. Il quarto motivo, negando che la condotta contestata (capo a) abbia perfezionato il delitto previsto dall'art. 12 T.U. imm. ed evocando altresì la possibilità di considerare il mero tentativo, propone letture che contrastano con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si intende dare continuità, secondo cui la fattispecie di cui trattasi integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio italiano in violazione della disciplina di settore, non richiedendosi neppure l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in tale territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Rv. 271127). 6. Il quinto motivo, contestando il diniego delle attenuanti generiche, introduce alternative valutazioni in fatto rivolte a opporsi, a un certo punto, alle motivate considerazioni di merito che hanno escluso l'acquisizione di elementi, quanto all'esistenza della pregressa attività lavorativa, che potessero consentire di superare gli indicatori negativi, tratti dai precedenti penali (non riconducibili solo all'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali) e dalla concrete modalità della condotta cosi come specificatamente poste in evidenza. Si tratta, pertanto, di doglianze con evidenza prive di fondamento. 7. Il sesto motivo contesta la sussistenza del reato di cui agli artt. 82, 48 e 480 cod. pen. (capo b), in relazione al quale, come sopra rilevato, si è però avverata la causa di estinzione della prescrizione, poiché il termine applicabile è di anni sette e mesi sei e i fatti contestati risalgono al giugno e al luglio 2012. 8. Pertanto, limitatamente a tale capo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione della relativa pena fissata dai giudici di merito, a titolo di aumento per continuazione (pag. 5 della sentenza di primo grado), in mesi tre di reclusione ed euro duemila di multa. Il ricorso va, invece ,nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa per
Sentenza Cassazione n. 38591/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris