CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOritenuto che la mancata concessione della circostanza della lieve entità del fattoè giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, èinsindacabile in cassazione posto che non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della predetta attenuante prenda in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;che nel caso in esame coretto ed insindacabile appare pertanto il riferimento alnumero degli autori della rapina ed alla violenza esercitata;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI