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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 19699/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casalese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di esso clan dai ricorrente, oltre che dalle condanne anche nei confronti del Coluccio

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; c. correva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'a nel regime penitenziar io differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..

Alcuna attualità cli per ;cobsità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante.

Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge.

Deve, in p, opositc.i, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord.

Peri., è limitato alla violazione di legge.

Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o ar-c,oHitamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di so r ,cir ritenere giustificata l'applicazione dei regime differenziato, ovvero quando le lino: i, i., -t_alive dei provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione.

Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze.

Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il ricoi-:ent_ e ii gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità della pro'nsa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale rfniirnento.

Deve, invero, osservarsi come il ricorso riproponga elementi già valutati corret'. ,2,mente riai Tribunale e come si rinsaldi la valutazione che aveva indotto il giudice di merio a conermare la conclusione cu. si è inteso pervenire.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di c7 .7mero. al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile iur sensi CA-2Thiti. 51,6 cod. proc. pen.

".Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo casalese; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di esso clan dai ricorrente, oltre che dalle condanne anche nei confronti del Coluccio 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]; c. correva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'a nel regime penitenziar io differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità cli per ;cobsità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante. Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in p, opositc.i, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Peri., è limitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o ar-c,oHitamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di so r ,cir ritenere giustificata l'applicazione dei regime differenziato, ovvero quando le lino: i, i., -t_alive dei provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze. Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il ricoi-:ent_ e ii gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità della pro'nsa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale rfniirnento. Deve, invero, osservarsi come il ricorso riproponga elementi già valutati corret'. ,2,mente riai Tribunale e come si rinsaldi la valutazione che aveva indotto il giudice di merio a conermare la conclusione cu. si è inteso pervenire. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di c7 .7mero. al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile iur sensi CA-2Thiti. 51,6 cod. proc. pen. ".Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 19699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris