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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 27034/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599 - bis cod. proc. pen . in data 8 maggio 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 7 di reclusione in ordine al delitto allo stesso ascritto di tentata rapina aggravata.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bocchino, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza di cause di assoluzione dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen. .

Ed invero,con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta proprio l’omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo l’imputato, in sede di richiesta di concordatoin appello, rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla commissione dello stesso ad opera dello stesso.

In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599 - bis cod. proc. pen . in data 8 maggio 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 1, mesi 7 di reclusione in ordine al delitto allo stesso ascritto di tentata rapina aggravata. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bocchino, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza di cause di assoluzione dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen. . Ed invero,con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta proprio l’omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo l’imputato, in sede di richiesta di concordatoin appello, rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla commissione dello stesso ad opera dello stesso. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 luglio
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