Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18184/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA sul ricorso iscritto al n. 27982/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia, in persona del suo Direttore p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 461, depositata il 18 aprile 2015, della Commissione tributaria regionale della Toscana;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 461, depositata il 18 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione di un diniego di rimborso delle somme corrisposte dalle contribuenti, negli anni 2009 e 2010, ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 (recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004); 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - come reso esplicito dal regolamento CE n. 882/2004 (considerando primo, quarto e sesto; artt. 1 e 51), le relative disposizioni erano volte a disciplinare i controlli ufficiali sanitari in funzione della tutela della sicurezza alimentare considerata, a sua volta, «in tutte le fasi della filiera agroalimentare, sia essa della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio che della commercializzazione»; - la stessa disposizione evocata dai contribuenti (la direttiva n. 89/662/CE, art. 2, comma 1, n. 3), - nel definire la nozione di «stabilimento», - alludeva allo stoccaggio dei prodotti che, pertanto, costituiva anch'esso fase della filiera agroalimentare; - andava, altresì, esclusa, quanto ai criteri di determinazione dei costi di detti controlli, la dedotta violazione della disciplina comunitaria posto che la disciplina nazionale (l'allegato A, Sezione sesta, del d.lgs. n. 194/2008), uniformandosi a quella regolamentare unionale, - che consentiva la predisposizione di una tariffa forfetaria unica (reg. n. 882, 2cit., art. 27), - aveva operato una ragionevole differenziazione dei costi sulla base della tipologia aziendale e dei «fattori di rischio propri dell'attività», oltrechè della «relativa capacità contributiva»;

2. - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un solo complesso motivo, illustrato con memoria; - l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia ha resistito con controricorso; - a seguito del decesso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è costituita in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria.

Considerato che:

1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge, - in relazione all'art. 23 Cost., al d.lgs. n. 194 del 2008, artt. 1 e ss. e allegati, alla

I. n. 34 del 2008, art. 27, al regolamento CE n. 882/2004, artt. 26 e 27, e relativi allegati, alla direttiva 89/662/CE, art. 2, c. 1, n. 3, ed al regolamento CE n. 178/2002, art. 3, c. 1, n. 7, - nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; 1.1 - si assume, quindi, che; a) - diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, le disposizioni sui controlli ufficiali sanitari, di cui al regolamento n. 882 del 2004, non possono trovare applicazione nei confronti degli esercenti attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti agroalimentari; - detta esclusione risulterebbe a sua volta: - dalle disposizioni del regolamento n. 882/2004, cit., art. 27, paragrafo 2, che, - nel rinviare agli allegati IV e V, ai fini della individuazione delle attività per le quali «gli Stati membri assicurano la 3riscossione di una tassa», - richiama (anche) la direttiva 89/662/CE, il cui art. 2, n. 3, ascrive alla nozione di stabilimento «qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1»; - dall'art. 3, n. 7, del regolamento n. 178/2002, cit., che, nel fornire la nozione di commercio al dettaglio, nella stessa include (anche) «i punti di vendita all'ingrosso», per quanto, dunque, escluso dallo stesso giudice del gravame che i controlli in contestazione possano essere estesi al commercio al dettaglio; - dalla riferibilità, pertanto, della nozione di «stoccaggio» a quella di «stabilimento produttivo», - così come poteva desumersi dalle (pertinenti) disposizioni (art. 27, paragrafo 2, cit., ed allegati IV e V) che avevano riguardo alla materia tributaria (alle tariffe dei controlli sanitari), - con conseguente (stretta) applicazione di dette disposizioni nel rispetto dello stesso principio di legalità posto dall'art. 23 Cost.; b) - le disposizioni attuative nazionali si pongono in contrasto con la fonte regolamentare unionale, - oltrechè con la stessa disposizione di delega (I. n. 34 del 2008, art. 27), - (anche) a riguardo dei criteri di quantificazione delle tariffe previste per lo svolgimento dei controlli ufficiali sanitari, risultando violate le disposizioni di cui al considerando n. 32, ed all'art. 27, c. 5, del regolamento n. 882/2004, cit., e lo stesso principio generale secondo il quale il versamento delle tariffe deve ritenersi dovuto (solo) se effettivamente eseguiti i controlli (non anche prescindendo, dunque, dalla loro effettività); 1.2 - i ricorrenti prospettano, quindi, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, artt. 1 e ss., per violazione dell'art. 76, Cost., e sollecitano il rinvio pregiudiziale alla 'Corte di giustizia delle questioni interpretative poste dagli spiegati motivi di ricorso in relazione all'interpretazione del regolamento CE n. 882 del 2004, artt. 26 e 27; 11U2. - il ricorso è destituito di fondamento in tutte le sue prospettazioni, e va senz'altro disatteso;

3. - la Corte, di vero, ha già avuto modo di esaminare le questioni poste dal complesso motivo di ricorso, con riferimento tanto alla giurisdizione del giudice tributario (v., quanto alla relativa qualificazione, Cass. Sez.

U., 13 giugno 2014, n. 13431) quanto alla disciplina sostanziale del prelievo tributario (v., ex plurimis, Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452); - ed è stato, così, posto il seguente principio di diritto: «La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, cit.); 3.1 - le conclusioni cui la Corte è pervenuta hanno, quindi, evidenziato che: - la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d'origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.; - la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tutti gli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori ecommercianti (qui con riferimento ad operatore esercente la commercializzazione e la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli); - la disciplina nazionale dei controlli sanitari, - incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, - deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto «il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa "essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo", come avvenuto nella fattispecie, e, dall'altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell'operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc...) sia della dimensione quantitativa dell'attività svolta all'ingrosso ("fasce produttive" in tonnellate annue).»; - così operando, «Il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario - pur sempre nell'ambito di una legittima imposizione forfettizzata - alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell'attività di vigilanza sanitaria»; - la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, - quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, c. 5, cit., - ne implica la specifica deduzione, nella fattispecie insussistente, «sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della ... realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore»;

4. - a dette conclusioni la Corte intende dare continuità, tenuto conto (anche) dei seguenti rilievi; 4.1 - come reso esplicito (già) dal testuale contenuto del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quarto e sesto; art. 63, paragrafo 3), i controlli ufficiali sanitari «sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale.» (art. 3, paragrafo 3, cit.); - il regolamento n. 882/2004, per di più, all'art. 2, paragrafo 1, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, regolamento questo che, - recando la disciplina di principi e requisiti generali della legislazione alimentare, l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le procedure nel campo della sicurezza alimentare, - estende la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.» (art. 1, paragrafo 3) e che (pur) espressamente contempla la disciplina dei controlli, prevedendo (all'art. 17, paragrafo 2) che «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v.

CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 - C318/03, HLH Warenvertriebs GmbH e a.); - il regolamento n. 178/2002, all'art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando le nozioni di «impresa alimentare», - «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», - di «operatore del settore alimentare», - «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» - e di «fasi della produzione, della trasformazione e della 7distribuzione», - «qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi» -; - sempre il regolamento n. 882/2004, - che non fornisce, dunque, un'autonoma nozione di «stabilimento» (anche dietro rinvio al regolamento n. 178 del 2002), - nel rimettere alle disposizioni nazionali la disciplina delle procedure «che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento» (art. 31), espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, - secondo il quale per «stabilimento» deve intendersi «ogni unità di un'impresa del settore alimentare» [art. 2, paragrafo 1, lett. c); v., altresì, l'art. 6, paragrafo 2, alla cui stregua «.... ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento»], - laddove la diversa nozione di stabilimento, posta dalla (pur richiamata) direttiva 95/69/CE [art. 1, paragrafo 3, lett. b)] ha riguardo al (più) ristretto àmbito coperto dalla «produzione o ... fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva»; 4.2 - il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, dispone, ancora, nei seguenti termini: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato 8IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.

3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B, e nell'allegato V, sezione B.»; - dette disposizioni, - che vanno lette sulla base (anche) del considerando n. 32 dello stesso regolamento, - rendono, dunque, esplicito che il rinvio (contenuto nell'allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, - avente ad oggetto la disciplina dei «controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari», - e, dunque, alla definizione di «stabilimento» ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria, - ai fini dell'identificazione dell'àmbito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, - e risulta funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti controlli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli «importi minimi»; 4.3 - il d.lgs. n. 194 del 2008, per quel che qui rileva, dispone, poi, nei seguenti termini: - «3.

Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.» (art. 10, commi 3 e 4), - «1.

I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi; b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.» (art. 13); - se, dunque, non sussiste nemmeno la denunciata violazione di legge, con riferimento agli adempimenti posti a carico degli Stati membri (regolamento n. 882, cit., art. 27, c. 12), destituita di fondamento rimane la lettura che parti ricorrenti prospettano delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4; - posto, difatti, l'imprescindibile collegamento delineato dall'intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffe, le disposizioni in questione vanno lette in termini (esattamente) inversi a quelli in ricorso prospettati: le tariffe di cui all'Allegato A, sezione 6, - che, «al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale» sono state determinate «su base annua», e «differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)», - usufruiscono, difatti, di modalità semplificate, e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, - piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), - «entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento» degli eseguiti controlli;

5. - i rilievi sin qui svolti danno, conclusivamente, conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti con riferimento all'art. 76 Cost., oltrechè della insussistenza dei presupposti del (pur) sollecitato rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia; 10- come, difatti, ripetutamente rimarcato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale, - che non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez. 10 settembre 2013, n. 20701), - presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass., 7 giugno 2018, n. 14828; Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez.

U., 24 maggio 2007, n. 12067);

6. - in ragione del consolidarsi, in corso di causa, del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, mentre nei confronti delle ricorrenti sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta P.Q.MCANCELLERIA kIL CAN 11 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 27982/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia, in persona del suo Direttore p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 461, depositata il 18 aprile 2015, della Commissione tributaria regionale della Toscana;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 461, depositata il 18 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione di un diniego di rimborso delle somme corrisposte dalle contribuenti, negli anni 2009 e 2010, ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 (recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004); 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - come reso esplicito dal regolamento CE n. 882/2004 (considerando primo, quarto e sesto; artt. 1 e 51), le relative disposizioni erano volte a disciplinare i controlli ufficiali sanitari in funzione della tutela della sicurezza alimentare considerata, a sua volta, «in tutte le fasi della filiera agroalimentare, sia essa della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio che della commercializzazione»; - la stessa disposizione evocata dai contribuenti (la direttiva n. 89/662/CE, art. 2, comma 1, n. 3), - nel definire la nozione di «stabilimento», - alludeva allo stoccaggio dei prodotti che, pertanto, costituiva anch'esso fase della filiera agroalimentare; - andava, altresì, esclusa, quanto ai criteri di determinazione dei costi di detti controlli, la dedotta violazione della disciplina comunitaria posto che la disciplina nazionale (l'allegato A, Sezione sesta, del d.lgs. n. 194/2008), uniformandosi a quella regolamentare unionale, - che consentiva la predisposizione di una tariffa forfetaria unica (reg. n. 882, 2cit., art. 27), - aveva operato una ragionevole differenziazione dei costi sulla base della tipologia aziendale e dei «fattori di rischio propri dell'attività», oltrechè della «relativa capacità contributiva»; 2. - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un solo complesso motivo, illustrato con memoria; - l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. 3 di Pistoia ha resistito con controricorso; - a seguito del decesso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è costituita in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge, - in relazione all'art. 23 Cost., al d.lgs. n. 194 del 2008, artt. 1 e ss. e allegati, alla I. n. 34 del 2008, art. 27, al regolamento CE n. 882/2004, artt. 26 e 27, e relativi allegati, alla direttiva 89/662/CE, art. 2, c. 1, n. 3, ed al regolamento CE n. 178/2002, art. 3, c. 1, n. 7, - nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; 1.1 - si assume, quindi, che; a) - diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, le disposizioni sui controlli ufficiali sanitari, di cui al regolamento n. 882 del 2004, non possono trovare applicazione nei confronti degli esercenti attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti agroalimentari; - detta esclusione risulterebbe a sua volta: - dalle disposizioni del regolamento n. 882/2004, cit., art. 27, paragrafo 2, che, - nel rinviare agli allegati IV e V, ai fini della individuazione delle attività per le quali «gli Stati membri assicurano la 3riscossione di una tassa», - richiama (anche) la direttiva 89/662/CE, il cui art. 2, n. 3, ascrive alla nozione di stabilimento «qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio o la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1»; - dall'art. 3, n. 7, del regolamento n. 178/2002, cit., che, nel fornire la nozione di commercio al dettaglio, nella stessa include (anche) «i punti di vendita all'ingrosso», per quanto, dunque, escluso dallo stesso giudice del gravame che i controlli in contestazione possano essere estesi al commercio al dettaglio; - dalla riferibilità, pertanto, della nozione di «stoccaggio» a quella di «stabilimento produttivo», - così come poteva desumersi dalle (pertinenti) disposizioni (art. 27, paragrafo 2, cit., ed allegati IV e V) che avevano riguardo alla materia tributaria (alle tariffe dei controlli sanitari), - con conseguente (stretta) applicazione di dette disposizioni nel rispetto dello stesso principio di legalità posto dall'art. 23 Cost.; b) - le disposizioni attuative nazionali si pongono in contrasto con la fonte regolamentare unionale, - oltrechè con la stessa disposizione di delega (I. n. 34 del 2008, art. 27), - (anche) a riguardo dei criteri di quantificazione delle tariffe previste per lo svolgimento dei controlli ufficiali sanitari, risultando violate le disposizioni di cui al considerando n. 32, ed all'art. 27, c. 5, del regolamento n. 882/2004, cit., e lo stesso principio generale secondo il quale il versamento delle tariffe deve ritenersi dovuto (solo) se effettivamente eseguiti i controlli (non anche prescindendo, dunque, dalla loro effettività); 1.2 - i ricorrenti prospettano, quindi, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, artt. 1 e ss., per violazione dell'art. 76, Cost., e sollecitano il rinvio pregiudiziale alla 'Corte di giustizia delle questioni interpretative poste dagli spiegati motivi di ricorso in relazione all'interpretazione del regolamento CE n. 882 del 2004, artt. 26 e 27; 11U2. - il ricorso è destituito di fondamento in tutte le sue prospettazioni, e va senz'altro disatteso; 3. - la Corte, di vero, ha già avuto modo di esaminare le questioni poste dal complesso motivo di ricorso, con riferimento tanto alla giurisdizione del giudice tributario (v., quanto alla relativa qualificazione, Cass. Sez. U., 13 giugno 2014, n. 13431) quanto alla disciplina sostanziale del prelievo tributario (v., ex plurimis, Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452); - ed è stato, così, posto il seguente principio di diritto: «La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, cit.); 3.1 - le conclusioni cui la Corte è pervenuta hanno, quindi, evidenziato che: - la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d'origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.; - la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tutti gli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori ecommercianti (qui con riferimento ad operatore esercente la commercializzazione e la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli); - la disciplina nazionale dei controlli sanitari, - incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, - deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto «il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa "essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo", come avvenuto nella fattispecie, e, dall'altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell'operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc...) sia della dimensione quantitativa dell'attività svolta all'ingrosso ("fasce produttive" in tonnellate annue).»; - così operando, «Il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario - pur sempre nell'ambito di una legittima imposizione forfettizzata - alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell'attività di vigilanza sanitaria»; - la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, - quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, c. 5, cit., - ne implica la specifica deduzione, nella fattispecie insussistente, «sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della ... realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore»; 4. - a dette conclusioni la Corte intende dare continuità, tenuto conto (anche) dei seguenti rilievi; 4.1 - come reso esplicito (già) dal testuale contenuto del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quarto e sesto; art. 63, paragrafo 3), i controlli ufficiali sanitari «sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale.» (art. 3, paragrafo 3, cit.); - il regolamento n. 882/2004, per di più, all'art. 2, paragrafo 1, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, regolamento questo che, - recando la disciplina di principi e requisiti generali della legislazione alimentare, l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le procedure nel campo della sicurezza alimentare, - estende la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.» (art. 1, paragrafo 3) e che (pur) espressamente contempla la disciplina dei controlli, prevedendo (all'art. 17, paragrafo 2) che «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v. CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 - C318/03, HLH Warenvertriebs GmbH e a.); - il regolamento n. 178/2002, all'art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando le nozioni di «impresa alimentare», - «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», - di «operatore del settore alimentare», - «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» - e di «fasi della produzione, della trasformazione e della 7distribuzione», - «qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi» -; - sempre il regolamento n. 882/2004, - che non fornisce, dunque, un'autonoma nozione di «stabilimento» (anche dietro rinvio al regolamento n. 178 del 2002), - nel rimettere alle disposizioni nazionali la disciplina delle procedure «che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento» (art. 31), espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, - secondo il quale per «stabilimento» deve intendersi «ogni unità di un'impresa del settore alimentare» [art. 2, paragrafo 1, lett. c); v., altresì, l'art. 6, paragrafo 2, alla cui stregua «.... ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento»], - laddove la diversa nozione di stabilimento, posta dalla (pur richiamata) direttiva 95/69/CE [art. 1, paragrafo 3, lett. b)] ha riguardo al (più) ristretto àmbito coperto dalla «produzione o ... fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva»; 4.2 - il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragrafi 1, 2 e 3, dispone, ancora, nei seguenti termini: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. 2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all'allegato 8IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa. 3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV, sezione B, e nell'allegato V, sezione B.»; - dette disposizioni, - che vanno lette sulla base (anche) del considerando n. 32 dello stesso regolamento, - rendono, dunque, esplicito che il rinvio (contenuto nell'allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, - avente ad oggetto la disciplina dei «controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari», - e, dunque, alla definizione di «stabilimento» ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria, - ai fini dell'identificazione dell'àmbito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, - e risulta funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti controlli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli «importi minimi»; 4.3 - il d.lgs. n. 194 del 2008, per quel che qui rileva, dispone, poi, nei seguenti termini: - «3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione. 4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.» (art. 10, commi 3 e 4), - «1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi; b) il metodo di calcolo delle tariffe. 3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.» (art. 13); - se, dunque, non sussiste nemmeno la denunciata violazione di legge, con riferimento agli adempimenti posti a carico degli Stati membri (regolamento n. 882, cit., art. 27, c. 12), destituita di fondamento rimane la lettura che parti ricorrenti prospettano delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4; - posto, difatti, l'imprescindibile collegamento delineato dall'intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffe, le disposizioni in questione vanno lette in termini (esattamente) inversi a quelli in ricorso prospettati: le tariffe di cui all'Allegato A, sezione 6, - che, «al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale» sono state determinate «su base annua», e «differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)», - usufruiscono, difatti, di modalità semplificate, e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, - piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), - «entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento» degli eseguiti controlli; 5. - i rilievi sin qui svolti danno, conclusivamente, conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti con riferimento all'art. 76 Cost., oltrechè della insussistenza dei presupposti del (pur) sollecitato rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia; 10- come, difatti, ripetutamente rimarcato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale, - che non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez. 10 settembre 2013, n. 20701), - presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass., 7 giugno 2018, n. 14828; Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 24 maggio 2007, n. 12067); 6. - in ragione del consolidarsi, in corso di causa, del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, mentre nei confronti delle ricorrenti sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta P.Q.MCANCELLERIA kIL CAN 11 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris